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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Abruzzo 17/12/1997, n. 141
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- L.R. 19/12/2001, n. 68
- L.R. 22/02/2000, n. 17
- L.R. 21/05/1999, n. 30
- L.R. 29/07/1998, n. 63
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Capo I - Esercizio delle funzioni |
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Art. 2 - Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative - (P.D.M.)1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta approva, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L. n. 494 del 1993 e de |
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Capo II - Concessioni demaniali marittime |
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Art. 4 - Attribuzioni sub delegate ai Comuni1. Ai Comuni, nel cui territorio sono comprese le aree demaniali marittime che abbiano finalità turistiche e ricreative, sono sub-delegate le seguenti funzioni amministrative: |
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Art. 5 - Domande per il rilascio della concessione |
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Art. 6 - Rilascio della concessione |
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Art. 6-bis - Servizi di ombreggio, senza impianti fissi e mobili, per strutture ricettive-pararicettive costiere confinanti con il demanio marittimo |
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Art. 7 - Revoca, decadenza, subingresso della concessione |
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Art. 8 - Vigilanza1. Le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo destinate ad uso turistico e ricreativo sono es |
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Capo III - Finanziamenti e tributi |
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Art. 9 - Finanziamento della spesa per le funzioni delegate1. Per gli oneri eventualment |
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Art. 10 - Norme tributarie |
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Capo IV - Disciplina della organizzazione delle strutture amministrative regionali |
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Art. 11 - Servizi regionali in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative1. Allo svolgimento delle attività tecnico-amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative adempiono le strutture del Settore Turismo della Giunta regionale per: a) l'istruttoria dei provvedimenti tecnico-amministrativi; |
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Capo V - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 13 -Criteri generali di applicazione1. La Regione in sede di prima formazione del P.D.M., utilizza e razionalizza, per quanto compatibili, le indicazioni fornite dai "Piani spiaggia comunali" vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. |
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Art. 14 - Prima attuazione del P.D.M1. Il P.D.M. si attua attraverso i Piani Spiaggia comunali. |
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Art. 15 - Norme di salvaguardia1. Il P.D.M. è approvato dal Consiglio regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Fino all’approvazione dei Piani Demaniali Comunali (P.D.C.) con le procedure stabilite nel Piano del Demanio Marittimo Regionale (P.D.M.), approvato con verbale del Consiglio regionale n. 141 del 29.07.2004, o all’adeguamento del Piano Spiaggia Comunale, con le medesime procedure, per i Comuni già dotati di tale strumento, si applicano le seguenti norme di salvaguardia per il rilascio di nuove concessioni: a) I Comuni forniti di Piano Spiaggia Comunale, alla data di approvazione del P. D. M. regionale, applicano le prescrizioni del medesimo Piano Spiaggia purché non siano in contrasto con le norme del P. D. M. regional |
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Art. 16 - Prima applicazione delle funzioni amministrative delegate1. In sede di prima applicazione della presente legge ed al fine di assicurare il corretto esercizio della delega di cui all'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché per garantire un gradual |
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Art. 16-bis - Disposizioni di coordinamento in materia di demanio marittimo con finalità diverse da quelle turistico-ricreative1. In tutte le aree del demanio marittimo con finalità diverse da quelle turistico- |
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Art. 17 - Norma abrogativa e finale1. Sono abrogate le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge ed in particolare sono abrogati gli articoli 9, 10, 1 |
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Art. 18 - Urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. |
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