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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. pen. 28/07/2015, n. 33033
Sent. C. Cass. pen. 28/07/2015, n. 33033
Urbanistica - Pianificazione territoriale ed urbanistica - P.R.G. e interventi subordinati a Piani Particolareggiati e Piani di Lottizzazione Convenzionati - Assenza - Legittimità - Occorre la prova della preesistenza e sufficienza delle opere di urbanizzazione primaria.L'approvazione di interventi destinati a creare nuovi insediamenti in una zona per la quale il P.R.G. subordina l'attività edificatoria all'adozione di Pia |
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SENTENZALA COR |
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RITENUTO IN DIRITTO1. Con ordinanza emessa in data 16/06/2014, depositata in data 30/06/2014, il Tribunale del riesame di LATINA rigettava l’appello cautelare presentato avverso il decreto emesso dal GIP del medesimo tribunale in data 24/04/2014, nell’interesse di P.S., quale legale rappresentante della Domenico Paone fu Erasmo S.p.A.; con tale provvedimento, in particolare, era stata respinta l’istanza di dissequestro a seguito del rilascio del permesso di costruire da parte del Comune che autorizzava la ripresa dei lavori (già oggetto di precedente sequestro, confermato anche da questa Corte con sentenza 6/12/2013) in base al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 9, comma secondo, disattendendo la tesi difensiva secondo cui detto rilascio avrebbe fatto venir meno il fumus dei reati ipotizzati (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), artt. 110 e 323 c.p. e artt. 110, 479 e 481 c.p.), in quanto legittimava la ripresa dei lavori nel limite del 25% delle destinazioni preesistenti, contestando l’esegesi del giudice di merito che aveva ritenuto che l’art. 9 predetto non fosse applicabile ai lavori posti in essere all’interno dei Comuni sprovvisti di PRG ed il soggetto non si fosse obbligato al compimento di ulteriori opere di urbanizzazione, oltre a sostenere che il p.d.c. successivo avrebbe impedito la confisca d |
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CONSIDERATO IN DIRITTO3. Il ricorso è fondato. 4. Occorre premettere che, nel caso in esame, le censure avverso il provvedimento impugnato sono esperibili nei ristretti limiti indicati dall’art. 325 c.p.p. che, com’è noto prevede che "Contro le ordinanze emesse a norma degli art. 322 bis e 324, il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge". L’art. 325 c.p.p., comma 1, dunque, prevede che il ricorso in cassazione avvenga per violazione di legge. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che nel concetto di violazione di legge non possono essere ricompresi la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste dall’art. 606, lett. e), quali motivi di ricorso distinti e autonomi dalla inosservanza o erronea applicazione di legge (lett. e) o dalla inosservanza di norme processuali (lett. c) (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 - dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710). Pertanto, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692), ma non l’illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (v., tra le tante: Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009 - dep. 20/02/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916). 5. Il controllo della Corte di Cassazione è, dunque, limitato ai soli profili della violazione di legge. La verifica in ordine alle condizioni di legittimità della misura cautelare è necessariamente sommaria e non comporta un accertamento sulla fondatezza della pretesa punitiva e le eventuali difformità tra fattispecie legale e caso concreto possono assumere rilievo solo se rilevabili ictu oculi (per tutte: Sez. U, n. 6 del 27/03/1992 - dep. 07/11/1992, Midolini, Rv. 191327; Sez. U, n. 7 del 23/02/2000 - dep. 04/05/2000, Mariano, Rv. 215840). La delibazione non può estendersi neppure all’elemento psicologico del reato e alla ricostruzione in concreto delle possibili e prevedibili modalità con le quali la condotta contestata si sarebbe dovuta manifestare; in altri termini, quindi, non è possibile che il controllo di cassazione si traduca in un controllo che investe, sia pure in maniera incidentale, il merito dell’impugnazione. Ciò, peraltro, non significa che il giudice debba acriticamente recepire esclusivamente la tesi accusatoria senza svolgere alcun’altra attività. Alla Corte di Cassazione è, infatti, attribuito, il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell’ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero. L’accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l’indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l’integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (per tutti: Sez. U, n. 23 del 20/11/1996 - dep. 29/01/1997, Bassi e altri, Rv. 206657). E, in tale contesto, la più recente giurisprudenza di legittimità, ha precisato che in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, il giudice, benché gli sia precluso l’accertamento del merito dell’azione penale ed il sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, deve operare il controllo, non meramente cartolare, sulla base fattuale nel singolo caso concreto, secondo il parametro del "fumus" del reato ipotizzato, con riferimento anche all’eventuale difetto dell’elemento soggettivo, purchè di immediato rilievo (v. Corte cost., ord. n. 153 del 2007; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014 - dep. 11/04/2014, Di Salvo, Rv. 259337). 6. Così definito il perimetro del sindacato di questa Corte in materia di provvedimenti di cautela reale, è dunque evidente come, nel caso in esame, sia possibile da parte del Collegio esercitare il sindacato richiesto dal ricorrente avverso l’impugnata ordinanza. Ed infatti, le censure della difesa prospettano un vizio di "violazione di legge" inteso nei limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità. 7. Al fine di meglio lumeggiare i fatti oggetto di esame, è necessario un breve inquadramento fattuale della vicenda, necessario per comprendere le ragioni della decisione di questa Corte, rilevando peraltro quanto già deciso da questa stessa Sezione chiamata in una precedente occasione a pronunciarsi sui fatti (v., amplius, sentenza n. 5870/2013, del 9/01/2013 - dep. 6/02/2013). Secondo l’imputazione provvisoria e come è stato sostanzialmente recepito dal Tribunale, l’intervento riguardava un preesistente edificio (uno stabilimento ad uso industriale per la produzione di paste alimentari, edificato alla fine del 1800) e consisteva nella realizzazione di diverse unità, con destinazione residenziale e commerciale. Tale intervento, di carattere asseritamente lottizzatorio richiedeva un piano particolareggiato e/o di lottizzazione convenzionata, come, del resto, previsto dall’art. 32 delle NTA del PRG di Formia. Questa Corte, pronunciandosi in relazione alla medesima fattispecie, aveva chiarito che andava qualificata come lottizzazione quell’insieme di opere o di atti giuridici che comportano una trasformazione urbanistica od edilizia di terreni a scopo edificatorio intesa quale conferimento all’area di un diverso assetto territoriale, attraverso impianti di interesse privato e di interesse collettivo, tali da creare una nuova maglia di tessuto urbano (così Sez. 3, n. 17663 del 03/03/2005 - dep. 11/05/2005, Del Medico, Rv. 231511). Tanto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, integra il reato di lottizzazione abusiva anche la modifica di destinazione d’uso di una struttura alberghiera in complesso residenziale realizzata attraverso la parcellizzazione dell’immobile in numerosi alloggi suscettibili di essere occupati stabilmente pur se l’area sia urbanizzata e gli strumenti urbanistici generali consentano una utilizzabilità alternativa di tipo alberghiero e residenziale, salvo che le opere già esistenti siano sufficienti non solo a soddisfare i bisogni degli abitanti già insediati, ma anche di quelli da insediare (Cfr. Sez. 3, n. 27289 del 06/06/2012 - dep. 10/07/2012, Dotta e altri, Rv. 253147; Sez. 3, n. 17865 del 17/03/2009 - dep. 29/04/2009, P.M. in proc. Quarta e altri, Rv. 243748). Il reato di lottizzazione abusiva è, quindi, configurabile, ove, in difetto degli strumenti attuativi previsti dal PRG (adozione di piani particolareggiati o di piani di lottizzazione convenzionati), siano stati assentiti interventi edilizi destinati a creare nuovi insediamenti in area priva di opere di urbanizzazione primaria; nè il reato è escluso dall’eventuale preesistenza di opere di urbanizzazione secondaria (Sez. 3, n. 35880 del 25/06/2008 - dep. 19/09/2008, Mancinelli, Rv. 241031; Sez. 3, n. 23646 del 12/05/2011 - dep. 13/06/2011, Tarantino e altri, Rv. 250521). Invero, "Il reato di lottizzazione abusiva si integra non soltanto in zone assolutamente inedificate, ma anche in quelle parzialmente urbanizzate nelle quali si evidenzia l’esigenza di raccordo con l’aggregato abitativo preesistente o di potenziamento delle opere di urbanizzazione pregresse, così che per escluderlo deve essersi verificata una situazione di pressochè completa e razionale edificazione della zona, tale da rendere del tutto superfluo un piano attuativo" (Sez. 3, n. 20373 del 20/01/2004 - dep. 30/04/2004, Iervolino, Rv. 228447; Sez. 3, n. 3074 del 17/12/2002 - dep. 22/01/2003, Russo, Rv. 223226). Pertanto, anche la necessità di una integrazione delle infrastrutture primarie, che non siano esclusivamente funzionali alla utilizzazione di un singolo fabbricato, quale il singolo allacciamento alla rete fognaria, alla rete viaria ed altre strutture analoghe di modeste dimensioni, rende necessaria l’approvazione di un piano di lottizzazione. Quando, poi, come nel caso di specie la necessità del piano di attuazione o di edilizia convenzionata, è richiesta espressamente dal PRG, la giurisprudenza amministrativa si è espressa in modo particolarmente rigoroso, affermando che "L’esonero dal piano di lottizzazione previsto in un piano regolatore generale può avvenire riguardo ai casi assimilabili a quello del "lotto intercluso", nel quale nessuno spazio si rinviene per un’ulteriore pianificazione, mentre detto esonero è precluso in caso di zone solo parzialmente urbanizzate, esposte al rischio di compromissione di valori urbanistici, nelle quali la pianificazion |
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P.Q.M.La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di LATINA. |
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