FAST FIND : GP11841

Sent. C. Cass. pen. 13/06/2011, n. 23646

1413017 1413017
1. EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - Lottizzazione abusiva - Permesso di costruire - Assenza di strumento urbanistico attuativo - Aree soggette all'adozione di piani di lottizzazione convenzionata - Reato - Configurabilità - Condizioni. 2. EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - Lottizzazione edilizia - Permesso di costruire - Fraudolentemente ottenuto - Fattispecie. 3. EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - Lottizzazione abusiva - Soggetti responsabili - Progettista.
1. È configurabile il reato di lottizzazione abusiva nel caso in cui i permessi di costruire, destinati a creare nuovi insediamenti abitativi in una zona in cui il P.R.G. subordini l'attività edificatoria all'adozione di piani di lottizzazione convenzionata, siano stati rilasciati in ass
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
Scarica il pdf completo
1413017 1413969
SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1413017 1413970
OSSERVA

Con sentenza 21.12.2009 la Corte d'Appello di Bari, concesso a tutti gli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermava, oltre che la statuizione di confisca dei terreni, la condanna inflitta nel giudizio di primo grado a Tarantino Eustachio, Mignozzi Miriam, Amatulli Antonio, Giorgio Gaetano, quali colpevoli dei reati di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) e c), loro rispettivamente ascritti, per avere Tarantino, quale amministratore della s.r.l. Arca Edil e Mignozzi, architetto progettista e direttore dei lavori;

- realizzato un fabbricato per civile abitazione sulla via Fleming del Comune di Toritto, previa concessione edilizia n. 17/02 illegittima perché rilasciata in violazione delle prescrizioni del vigente PRG in quanto tre immobili ricadevano nella fascia inedificabile di rispetto stradale; perché era stato indebitamente applicato l'indice d'edificabilità fondiaria di 1,5 mc/mq (art. 74 NTA) anche alla porzione di area della particella n. 463 (pari a mq. 1268,10) destinata a strada, così realizzando una maggiore volumetria (mc. 4449,71), rispetto a quella concedibile di mc. 992, 35; perché mancava il presupposto piano di lottizzazione di cui all'art. 74 NTA (caegA);

- realizzato le opere oggetto della concessione edilizia n. 17/02 con la concessione n. 3/03, in sanatoria e variante, che era illegittima perché rilasciata in violazione delle prescrizioni del vigente PRG, come specificate nel capo precedente (capo B):

- realizzato una costruzione di civile abitazione su un lotto di via mozzarella, oggetto della concessione edilizia n. 41/02 e della successiva concessione in sanatoria e variante n. 49/02, tutte illegittime perché rilasciate in violazione delle prescrizioni del vigente PRG del Comune di Toritto in quanto una porzione dell'edificio ricadeva nella fascia inedificabile di rispetto stradale; era stato indebitamente applicato l'indice d'edificabilità fondiaria di 1,5 mc/mq (art. 74 NTA) anche alla porzione d'area della particella n. 661, destinata a strada, così realizzando una maggiore volumetria (mc. 1925) rispetto a quella concedibile di mc 1111,50;

mancava il presupposto piano di lottizzazione di cui all'art. 74 NTA (capo c);

iniziato le opere oggetto della concessione edilizia n. 17/02 e successiva variante n. 3/03 nella zona B3 (zona di completamento) comportanti trasformazione urbanistica dei terreni in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici in quanto porzioni d'immobili ricadevano nella fascia inedificabile di rispetto stradale; indebitamente era stato applicato l'indice di edificabilità fondiaria di 1,5 mc/mq (art. 74 NTA) anche alla porzione di area della particella n. 463 (pari a mq 1268,10) destinata a strada, così realizzando una maggiore volumetria (mc 4449,17) rispetto a quella concedibile di mc. 2992,35 e, comunque, in assenza dell'intervento urbanistico esecutivo (piano di lottizzazione) obbligatorio per aree libere da costruzioni superiori a 1.500 mq al momento dell'adozione del PRG (capo E); iniziato le opere oggetto della concessione edilizia n. 41/02 e successiva variante n. 49/02 nella zona B3 (zona di completamento) comportanti trasformazione urbanistica dei terreni in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici in quanto una porzione dell'edificio ricadeva nella fascia inedificabile di rispetto stradale; indebitamente era stato applicato l'indice di edificabilità fondiaria di 1,5 mc/mq (art. 74 NTA) anche alla porzione di area della particella n. 661 destinata a strada, così realizzando una maggiore volumetria (mc. 1925) rispetto a quella concedibile di mc. 1111,50 e, comunque, in assenza dell'intervento urbanistico esecutivo (piano di lottizzazione) obbligatorio per aree libere da costruzioni superiori a 1.500 mq al momento dell'adozione del PRG (capo F):

Amatali quale legale rappresentante dell'Edil Sud s.a.s., e Giorgio, quale progettista e redattore della relazione tecnica, per avere:

- realizzato sulla via Leonardo da Vinci di Toritto un fabbricato per civili abitazioni oggetto della concessione edilizia n. 9/03 che era illegittima perché rilasciata in violazione delle prescrizioni del vigente PRG del Comune di Toritto in quanto indebitamente era stato applicato l'indice di edificabilità fondiaria di 1,5 mc/mq (art. 74 NTA) anche alla porzione di area delle particelle n. 609, 610 e 678 (pari a mq 1268,10) destinata a strada, così realizzando una maggiore volumetria (mc. 3635) rispetto a quella concedibile di mc. 3055,35 e in assenza del presupposto piano di lottizzazione di cui all'art. 74 NTA (capo D): difettava il presupposto piano di lottizzazione;

- iniziato le opere oggetto della concessione edilizia n. 9/03 nella zona B3 (zona di completamento) comportanti trasformazione urbanistica dei terreni in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici in quanto una porzione dell'edificio ricadeva nella fascia inedificabile di rispetto stradale; indebitamente era stato applicato l'indice di edificabilità fondiaria di 1,5 mc/mq (art. 74 NTA) anche alla porzione di area delle particelle n. 609, 610 e 678 (pari a mq. 1268,10) destinata a strada, così realizzando una maggiore volumetria (mc. 3635) rispetto a quella concedibile di mc. 3055,35; difettava il presupposto piano di lottizzazione (capo G),

La corte territoriale, richiamati puntualmente indirizzi giurisprudenziali intervenuti nella materia de qua, riteneva che i tre interventi edilizi erano stati assentiti in assenza del necessario piano di lottizzazione, cui non potevano supplire gli atti d'obbligo assunti con la concessione in variante 3/2003 rilasciata alla società Arca edil e con la concessione n. 9/03 rilasciata ad Amatulli, quale legale rappresentante dell'Edil Sud s.a.s., con cui le società s'impegnavano a realizzare opere di urbanizzazione primaria e a cedere al Comune le previste aree stradali del PRG a completamento di quanto preesistente, stante che ratto d'obbligo attiene alla formazione ed approvazione del piano di lottizzazione che, nella specie, difettava nonostante il carattere obbligatorio dello strumento esecutivo per "aree libere da costruzioni superiori a 1.500 mq al momento dell'adozione del PRG" espressamente previsto dall'art. 74 delle NTA.

Detti interventi, infatti, assentiti con le concessioni edilizie n. 17/02, n. 41/02 e n. 9/03 (e successiva variante n. 3/03), ricadevano tutti in zona B3 (di completamento del PRG) nella quale l'intervento diretto (che consente di derogare all'obbligo dello strumento attuativo nelle zone effettivamente dotate di opere di urbanizzazione primaria e secondaria con riferimento al perimetro del comprensorio che dagli strumenti attuativi dovrebbe essere pianificato) era espressamente escluso dall'art. 74 NTA "per aree libere da costruzioni superiori a 1.500 mq" con un indice di fabbricabilità fondiaria di 1,5 mc/mq, come nel caso di specie.

Era stato, inoltre, accertato, che l'area interessata ai suddetti interventi non era urbanizzata mancando la completa realizzazione delle opere d'urbanizzazione primaria e tutte le opere di urbanizzazione secondaria.

La concreta situazione urbanistica esistente non consentiva, quindi, di qualificare la suddetta zona come quartiere stabilizzato e completo donde la necessità di far precedere l'edificazione dall'adozione e dall'approvazione del piano di lottizzazione. Da ciò conseguiva l'illegittimità delle concessioni edilizie anche per l'illegittima utilizzazione ai fini volumetrici della superficie destinata a viabilità dal PRG dovendosi applicare, ai sensi dell'art. 74 delle NTA, l'indice di fabbricabilità fondiaria con esclusivo riferimento alla sola superficie utilizzabile al netto delle aree destinate alle opere di urbanizzazione a nulla rilevando che nel PRG fosse contenuto il rinvio erroneo alle tavole n. 5 e n. 6 per la delimitazione del piano piano-volumetrico, mentre la delimitazione del piano era contenuta nella tavola n. 9, come esattamente indicato nell'art. 74 delle NT A, dovendo prevalere la previsione normativa su quella grafica.

L'illegittimità delle concessioni era ricollegata anche alla violazione del vincolo d'inedificabilità prevista dall'art. 34 delle NTA del PRG per la fascia di rispetto stradale da determinare ai sensi delle disposizioni del Codice della strada e dal suo regolamento d'attuazione (norme primarie non derogabili dalle previsioni del PRO e, tanto meno, con delibera del Consiglio comunale), sicché, ricadendo gli interventi in una zona di completamento B3, operava l'art. 18 del CS e l'art. 28 del relativo regolamento che prevedono per le strade di scorrimento, di tipo D, come la ex SS 96, una distanza non inferiore a 20 metri. Avverso tale sentenza proponevano ricorsi per cassazione gli imputati denunciando violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) c) d) e) in relazione all'art. 521 c.p.p., art. 546 c.p.p., lett. e), art. 192 c.p.p.; D.P.R. n. 380 del 2001, 29, 30, 31 e 44; 51/N, L.R. Puglia n. 56 del 1980: NTA Comune di Toritto; art. 5 c.p.; art. 1, prot. 1, CEDU; mancanza e manifesta illogicità della sentenza. Tarantino eccepiva che erroneamente era stato ritenuto che gli interventi necessitassero del piano di lottizzazione perché, alla stregua della reale situazione, la zona era di fatto dotata di tutte le necessarie urbanizzazioni donde l'irrilevanza del riferimento operato in sentenza agli interventi su aree superiori ai 1.500 mq tanto più che il CT d'ufficio aveva considerato che il Comune, consentendo l'intervento diretto, aveva senz'altro garantito il completamento delle opere di urbanizzazione primaria e la partecipazione dei privati agli oneri di urbanizzazione secondaria. Il Consiglio comunale di Toritto, peraltro, in epoca precedente all'approvazione del PRG, aveva adottato le Delib. n. 37 del 2000 e Delib. n. 48 del 2000 con cui aveva riconosciuto la possibilità di rilascio di concessioni edilizie dirette, pur in presenza delle NTA del Programma di fabbricazione che prevedevano la redazione obbligatoria dello strumento attuativo, individuando le caratteristiche delle maglie urbanistiche compromesse per le quali, sulla scorta di precisi indirizzi tecnico-operativi, era possibile intervenire senza la preliminare redazione del piano di lottizzazione.

Comunque, la prima delle concessioni di cui si discute (la n. 17/02) era stata rilasciata il 3 aprile 2002 dopo l'approvazione del PRG in relazione al quale il Comu

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1413017 1413971
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia privata e titoli abilitativi
  • Edilizia e immobili
  • Titoli abilitativi

La modulistica unica per l'edilizia e le attività produttive

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Impiantistica
  • Edilizia e immobili
  • Impianti alimentati da fonti rinnovabili
  • Edilizia privata e titoli abilitativi

Classificazione, regime e procedure per la realizzazione degli interventi edilizi

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Edilizia privata e titoli abilitativi
  • Edilizia e immobili

Efficacia temporale, decadenza e proroga del permesso di costruire

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino