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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Valle D'Aosta 29/05/1996, n. 11
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- L.R. 18/07/2023, n. 11
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- L.R. 29/03/2007, n. 4
- L.R. 05/12/2005, n. 31
- L.R. 05/06/2001, n. 9
- L.R. 04/08/2000, n. 23
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CAPO I - GENERALITÀ |
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Art. 1 - (Oggetto della legge)1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica), disciplina le strutture ricettive non regolamentate dalle leggi regionali 22 luglio 1980, n. 34 (Disciplina delle attività di ricezione turistica all’aperto) e 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della |
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CAPO II - CASE PER FERIE |
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Art. 2 - (Definizione e caratteristiche)1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, anche in forma autogestita, di persone o gruppi, gestite in via diretta o indiretta al di fuori di normali canali commerciali, da enti, associazioni, imprese o altre organizzazioni, pubblici e privati, operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, per il solo soggiorno dei propri dipendenti, associati, assi |
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Art. 3 - (Requisiti tecnici)1. Le case per ferie devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi. In particolare, devono avere: a) una superficie minima delle camere al netto di ogni locale accessorio di mq. 8 per le camere ad un letto e di mq. 12 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di m |
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Art. 4 - (Dichiarazione di inizio attività)1. Chiunque intenda gestire le case per ferie presenta al Comune competente per territorio la dichiarazione di inizio atti |
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CAPO III - OSTELLI PER LA GIOVENTÙ |
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Art. 5 - (Definizioni e caratteristiche)1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, enti di carattere morale o reli |
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Art. 6 - (Requisiti tecnici)1. Gli ostelli per la gioventù devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi. In particolare, devono avere: a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq. 8 per le camere ad un letto e di mq. 12 p |
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Art. 7 - (Dichiarazione di inizio attività)1. Chiunque intenda gestire gli ostelli per la gioventù present |
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CAPO IV - RIFUGI ALPINI E BIVACCHI FISSI |
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Art. 8 - (Definizione e caratteristiche)1. Sono rifugi alpini le strutture ricettive ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni ed escursioni, idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti |
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Art. 9 - (Requisiti tecnici)1. I rifugi alpini devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare, devono avere: a) servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune; b) s |
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Art. 10 - (Dichiarazione di inizio attività) |
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CAPO V - POSTI TAPPA ESCURSIONISTICI (DORTOIRS) |
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Art. 11 - (Definizione e caratteristiche)1. Sono posti tappa escursionistici o dortoirs le strutture sommariamente attrezzate, site |
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Art. 12 - (Requisiti tecnici)1. I posti tappa escursionistici devono possedere i requisiti idonei per il pernottamento degli ospiti. In particolare, devono avere: |
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Art. 13 - (Dichiarazione di inizio attività) |
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CAPO VI - ESERCIZI DI AFFITTACAMERE |
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Art. 14 - (Definizione e caratteristiche)1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive composte da non più di sei camere destinate ai clienti, con una capacità ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in un unico stabile o in una porzione di stabile, nelle quali sono forni |
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Art. 15 - (Requisiti tecnici)1. I locali destinati all’esercizio di affittacamere devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi in materia di civile abitazione. I |
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Art. 16 - (Dichiarazione di inizio attività)1. Chiunque intenda gestire l’attività di affittacamere presen |
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Art. 16-bis - (Definizioni e caratteristiche)1. Sono strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast - chambre et petit déjeuner) quelle condotte da privati che, utilizzando parte della loro abitazione, fino ad un massimo di tre camere ed una capacità ricettiva complessiva non superiore a sei posti letto, forniscono un servizio di alloggio e di prima colazione, in modo saltuario o per periodi stagionali ricorrenti. 2. L’attività di bed & breakfast - chambre et petit déjeuner è svolta avvalendosi della normale organizzazione familiare. N32 |
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Art. 16-ter - (Requisiti tecnici) |
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Art. 16-quater - (Dichiarazione di inizio attività)1. Chiunque intenda gestire i bed & breakfast - chambre et petit d |
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CAPO VII - CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE |
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Art. 17 - (Definizione e caratteristiche)1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative, ubicate anche in stabili diversi, purché situate nel territorio regionale, composte da uno o più locali, arredate e dotate di servizi igienici e di cucina autonomi, gestite unitariamente da soggetti iscritti al registro delle imprese per l'affitto ai turisti senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a sei mesi consecutivi. |
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Art. 18 - (Requisiti tecnici)1. Fatto salvo quanto disposto dai commi 2-bis e 2-ter, limitatamente al computo dei posti letto, le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi in materia di civile abitazione. N36 2. Le unità abitative delle case e appartamenti per vacanze devono disporre di una superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, di mq. 8 per le camere ad un |
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Art. 19 - (Dichiarazione di inizio attività)1. Chiunque intenda gestire le case e appartamenti per vacanze presenta a |
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CAPO VIII - NORME COMUNI |
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Art. 20 - (Adempimenti dei Comuni) |
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Art. 22 - (Cessazione e sospensione dell’attività) |
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Art. 23 - (Comunicazione dei provvedimenti e rilevazioni statistiche) |
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Art. 24 - (Comunicazione dei prezzi)1. Il titolare dell’attività ricettiva extralberghiera comunica alla struttura regionale competente i prezzi minimi e massimi che intende pra |
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Art. 25 - (Appartamenti ammobiliati per uso turistico) |
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Art. 26 - (Funzioni di vigilanza e di controllo)1. Ferme restando le attribuzioni degli organi statali per gli aspetti di rispettiva compe |
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Art. 27 - (Osservanza di norme statali e regionali)1. Per quanto non previsto dalla presente legge è fatta salva l’osservanza delle norme |
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Art. 28 - (Sanzioni amministrative)1. Chiunque gestisca una delle attività ricettive extralberghiere disciplinate dalla presente legge senza aver presentato la DIA di cui agli articoli 4, 7, 10, 13, 16, 16quater e 19, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.800 a euro 6.000. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si applica la stessa sanzione. 2. Chiunque gestisca una delle attività ricettive extralberghiere disciplinate dalla presente legge in violazione dell’articolo 20, comma 2, è soggetto alla sanzione ammin |
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Art. 30 - (Regolamento di applicazione)1. Alla definizione dei requisiti igienico-sanitari, ivi compresi quelli relativi all’approvvigionamento idro-potabile e agli scarichi, nonché di sicurezza delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge si provvede con apposito regolamento, da |
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Art. 31 - (Disposizioni transitorie e finali)1. Entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge le strutture ricettive extralberghiere già operanti devono essere adeguate, per poter continuare l’attività, ai requisiti della presente legge: in tale periodo possono essere rinnovate le autorizzazioni di esercizio sempre che sussistano i requisiti previsti dalla legislazione che disciplinava precedentemente le singole attività. 2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano più nella regione Valle d’Aosta le disposizioni della legge 16 giugno 1939, n. 1111 (Disciplina degli affittacamere), del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918 (Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini) e della legge 21 marzo 1958, n. 326 (Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale).
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