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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Liguria 07/04/1995, n. 25
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- L.R. 30/12/2015, n. 29
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Art. 1. - Oggetto della legge1. La presente legge disciplina la materia relativa alla determinazione del contribut |
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Art. 2. - Contributo di concessione edilizia1. Il contributo di concessione edilizia è costituito da: |
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Art. 3. - Opere di urbanizzazione primaria1. Si definisce urbanizzazione primaria l'insieme delle opere e delle infrastrutture che rendono accessibile e fruibile un lotto di terreno “nonché le opere per la messa in sicurezza idraulica ed idrogeologica delle aree urbanizzate” N7. |
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Art. 4. - Opere di urbanizzazione secondaria1. Si definisce urbanizzazione secondaria l'insieme delle opere che costituiscono spazi ed attrezzature di fruizione collettiva a disposizione di un determinato bacino di utenza. 2. Ai fini della determinazione del contributo di concessione edilizia, costituiscono opere di urbanizzazione secondaria quelle di seguito indicate: |
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Art. 5. - Spazi di sosta e parcheggio1. Ai fini della presente legge gli spazi di sosta e parcheggio si distinguono in: a) pertinenziali, i quali non |
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Art. 6. - Classificazione dei Comuni1. Ai fini della determinazione del contributo di concessione edilizia i Comuni sono raggruppati in tre classi, formate sulla base delle caratteristiche morfologiche del territorio e de |
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Art. 7. - Categorie di destinazioni d'uso1. Ai fini della determinazione del contributo, gli immobili oggetto di concessione edilizia sono assegnati a una o più delle seguenti categorie funzionali: a) res |
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Art. 8. - Costo di costruzione1. Per gli interventi relativi alle destinazioni d'uso residenziale, ricettiva, commerciale e direzionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c) e d), il costo di costruzione di cui all'articolo 6 della L. 10/1977 come modificato dall'articolo 7, comma 2, della L. 537/193 è quello corrispondente al costo massimo globale ammissibile per l'edilizia agevol |
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Art. 9. - Opere di risistemazione dei luoghi ed interventi di riqualificazione paesistica o ambientale1. Qualora gli interventi relativi alle destinazioni d'uso produttive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e) determinino alterazioni de |
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Art. 10. - Superficie di riferimento per il computo del contributo di concessione edilizia1. Il parametro dimensionale cui fare riferimento per l'applicazione del contributo di costruzione è costituito dalla superficie utile (SU), come definita nel Regolamento Edilizio Tipo (RET) e nei provvedimenti emana |
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Art. 11. - Interventi assoggettati a strumenti urbanistici attuativi od a concessione edilizia convenzionata1. Per gli interventi assoggettati ad obbligo di strumento urbanistico attuativo in quanto comportanti alterazioni della struttura urbanistica preesistente, sono progettate e realizzate a cura del soggetto attuatore: a) le opere di urbanizzazione primaria che si rendono necessarie per attuare gli interventi stessi; |
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Art. 12. - Prestazioni a scomputo1. A termini dell'articolo 11 della L. 10/1977, il concessionario può provvedere direttamente all'esecuzione di opere di urbanizzazione, a scomputo dei corrispondenti oneri dovuti, secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune co |
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Art. 13. - Determinazione della tariffa urbanistica1. La tariffa urbanistica di riferimento è determinata dalla Regione in funzione dei costi medi di urbanizzazione effettivamente rilevati. Ad essa si applicano le riduzioni o gli incrementi rapportati sia alla minore o maggiore incidenza dei costi stessi sia a specifici obiettivi di politica socio-economica ed urbanistica che il Comune intenda perseguire. 2. La tariffa urbanistica di cui al comma 1 è stabilita dalla tabella allegata sub B quale sua parte integrante nonch&eac |
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Art. 14. - Determinazione del contributo di concessione edilizia1. Il contributo di concessione edilizia relativo ad ogni singolo intervento è determinato applicando alla superficie imponibile la tariffa urbanistica di cui all'articolo 13 in vigore alla data di presentazione dell'istanza di concessione edilizia. Il Comune aggiorna annualmente la tariffa di riferimento e il valore del costo di costruzione con deliberazione assunta entro il 31 marzo sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo. 2. In sede di determinazione del contributo di concessione edilizia sono altresì individuate le eventuali opere di: |
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Art. 15. - Contributo di concessione edilizia per interventi previsti nei piani di zona e nei piani per insediamenti produttivi1. Gli interventi da realizzarsi in attuazione dei piani per l'edilizia economico-popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. |
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Art. 15 bis. (Contributi di concessione edilizia per le attrezzature turistico-ricettive e relativi servizi)1. Nei confronti degli interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione edilizia concernenti strutture turistico-ricettive di natura alberghiera e/o attrezzature integrative dell'offerta turistica, ai f |
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Art. 17. - Norma transitoria1. In prima applicazione della presente legge i Comuni adottano la deliberazione di cui all'articolo 13, comma 5, entro sei mesi dalla sua |
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Art. 18. - Sostituzione di precedenti norme1. Le disposizioni della presente legge sostituiscono l'articolo 4 della L. 19 settem |
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Allegato A - Classificazione dei Comuni secondo parametri oggettivi (Articolo 6)Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato B (articolo 13)
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