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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Abruzzo 03/03/1988, n. 25
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- L.R. 12/01/1998, n. 3
- L.R. 20/04/1989, n. 37
- L.R. 08/09/1988, n. 77
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Art. 1 - Esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civicheLe funzioni amministrative trasferite con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre provenienti da affrancazioni, e le altre contemplate dalla L. 16 Giugno 1 |
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Art. 2 - Amministrazione separata dei beni di proprietà frazionale. Costituzione di amministrazioni separate dei beni comunali.Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto indice, ai sensi della Legge 17 Aprile 1957, n. 278, le elezioni per il rinnovo delle Amministrazioni separate dei beni di uso civico, su proposta del Componente la Giunta preposto al Settore Agricoltura, seco |
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Art. 3 - Perizie e compensi |
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COMMERCIABILITÀ E TUTELA DEI BENI CIVICI |
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Art. 4 - Servizio regionale per l'amministrazione di terre civicheLe competenze amministrative in ordine agli adempimenti previsti dalla presente legge vengono assunte dal Servizio bonifica - Economia Montana e Foreste, individuato nell'ambito del Settore Agricoltura, Foreste ed Alimentazione, nella tabella C) della L.R. 21.5.1985, n. 58, il quale si avvale delle strutture periferiche già assegnate con la stessa Legge Regionale al Settore Agricoltura, Foreste ed alimentazione e delle strutture d |
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Art. 6 - Mutamenti di destinazione e alienazione delle terre civiche1. Le istanze per i mutamenti di destinazione e per l'autorizzazione all'alienazione di terre civiche, ai sensi dell'art. 12 della L. 16 Giugno 1927, n. 1766 e dell'art. 41 del relativo regolamento, sono affisse per trenta giorni all'AIbo del Comune o dei Comuni interessati. Tutti i cittadini possono prenderne visione e presentare al Comune le proprie osservazioni entro i successivi trenta giorni. 2. N7 3. Trascorsi i termini di cui ai precedenti commi il Comune, con deliberazione consiliare, esprime il suo definitivo avviso sulle istanze di cui al precedente primo comma. Tale deliberazione, unitamente alle osservazioni e ai pareri espressi In merito a e Ista |
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Art. 8 - Tutela dei beni civiciAlla tutela in via amministrativa dei beni civici nei casi In cui non sia contestata La loro natura demaniale, provvede il Presidente della Giunta Regionale. |
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Art. 9 - Norme per la Pianificazione di livello ComunaleI Piani Urbanistici di livello comunale e le relative varianti come specificati nella LR 12 aprile 1983, n. 18 e successive modifiche e integrazioni, devono tener conto nelle loro previsioni della natura e della destinazione delle t |
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Art. 10 - Sanatoria di abusi ediliziFatto salvo il conseguimento della sanatoria edilizia di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche |
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GESTIONE PRODUTTIVA DEI BENI CIVICI |
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Art. 11 - Programma di gestione delle terre civicheAl fine di consentire la conservazione attiva e l'utilizzazione razionale di tali terre ed anche la redazione del Piano regionale di cui all'art. 13 della presente Legge nel quadro del rispetto e della tutela dell'ambiente, il Servizio di cui al precedente art. 4: 1 - programma e coordina, s |
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Art. 12 - Inventari delle terre civicheAi fini della redazione del piano di cui al successivo art. 13, nonché della programmazione economica regionale, il servizio di cui al precedente art. 4 predispone - avvalendosi anche dell'ERSA - l'inventario generale di tutte le terre civiche site nel territorio regionale distinguendo quelle che siano libere da occupazione e gestite da Comuni, Amministrazioni separate frazionali, da quelle occupate direttamente dalla popolazione utente a qualsiasi titolo. In particolare nell'inventario le terre dovranno essere indicate con i loro dati catastali e confini, il loro grado di accorpamento, l'ubicazione, l'altitudine media, l'esposizione prevalente, la consist |
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Art. 13 - Piano regionale di utilizzazione dei beni civiciIl Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale che a tale fine si avvale dei Comuni e delle Comunità Montane e tenuto conto dei rispettivi piani di sviluppo, ove esistenti adotta, entro un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, il primo piano regionale quinquennale di utilizzazione delle terre civiche. Il Piano regionale viene redatto sulla base dell'inventario dei beni civici e comunque delle verifiche demaniali pubblicate e tenuto conto del |
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Art. 14 - Provvidenze finanziarie per gestione dei beni civiciI soggetti di cui all'art. 16 possono richiedere alla Giunta Regionale i finanziamenti necessari per la gestione e per il migliorame |
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Art. 15 - Destinazione dei beni di categoria a)Le terre civiche appartenenti alla categoria a) ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 Giugno 1927, n. 1766, sono destinati ad utilizzazione boschiva e pascoliva e sottoposti alla vigente legislazione forestale, statale e regionale. In ogni caso i bo |
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Art. 16 - Forme organizzative di utilizzazione delle terre civiche di categoria “A”1. Le terre civiche di categoria “A” o quelle comunque aventi le caratteristiche della categoria stessa, sono gestite: a. dai comuni e/o dalle amministrazioni separate dei beni civici; b. attraverso le forme associative, consortili o contrattuali previste dal codice civile promosse dai comuni e/o dalle amministrazioni separate dei beni civici a cui possono partecipare, in qualità di soci, i proprietari pubblici e privati di beni agro‐silvo‐pastorali, le imprese e cooperative agricole e forestali, gli imprenditori agricoli e coltivatori diretti e, in genere, i soggetti della filiera bosco |
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Art. 17La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. |
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