Articolo abrogato dall’art. 6, comma 1, della L.R. 14/09/1999, n. 68, così recitava:

“Art. 5 - Intesa alle legittimazioni

L'intesa per la concessione delle legittimazioni è data con delibera del Consiglio regionale, che viene trasmessa al Ministero dell'agricoltura per le ulteriori determinazioni. Nel provvedimento deve farsi riferimento agli interessi della popolazione utente e alle esigenze di tutela ambientale. Per la legittimazione dei terreni compresi nell'ambito del parco nazionale, deve essere sentito il parere degli organi preposti all'amministrazione del parco.

La Regione concederà l'intesa alla legittimazione solo in presenza di un pubblico interesse e sempre che concorrano unitamente le condizioni di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

A favore dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni, pastori, piccoli allevatori, braccianti, destinatari del provvedimento di legittimazione, è previsto un canone di concessione ridotto al 50% rispetto ai parametri di cui all'art. 10 della legge n. 1766 del 1927.”

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