Sent. C. Cass. pen. 15/12/2008, n. 46082 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. pen. 15/12/2008, n. 46082

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1. PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE - Reato d'abusivo intervento su beni culturali - Accertamento postumo di compatibilità con il vincolo culturale od autorizzazione in sanatoria rilasciata dall'autorità preposta - Estinzione del reato - Esclusione - Non punibilità - Esclusione. 2. PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE - Reato d'abusivo intervento su beni culturali - Natura del reato - Plurioffensività - Esclusione.

1. In tema di tutela penale del patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, né l'accertamento postumo di compatibilità con il vincolo culturale rilasciato dalla Soprintendenza né l'autorizzazione in sanatoria rilasciata dall'Autorità preposta

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SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 - Con sentenza dell'8.10.2007 la Corte d'appello di Firenze ha integralmente confermato quella resa il 12.5.2006 dal locale Tribunale, che aveva condannato a pena di giustizia, col doppio beneficio di legge, Michele Fiorentino e Mauro Latini, avendoli ritenuti colpevoli del reato di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 118 (così rettificata l'originaria imputazione per il reato di cui al citato decreto, art. 163), perché - il primo quale proprietario e il secondo quale direttore dei lavori - senza le prescritte autorizzazioni, avevano eseguito sul complesso immobiliare "San Quirico alla Felice" sottoposto a vincolo storico artistico (e costituito da una ex-chiesa, una ex-canonica e un annesso) lavori difformi da quelli autorizzati: in Rignano sull'Arno, in corso d'opera nell'ottobre 2002.

In particolare la Corte territoriale ha ritenuto e osservato che:

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MOTIVI DELLA DECISIONE

3 - Il primo motivo di ricorso (n. 2,1) non può essere accolto. Nel capo di imputazione era contestata l'abusiva esecuzione di lavori edili di ristrutturazione nel complesso immobiliare "San Quirico alla Felice", costituito da una chiesa, una canonica e un annesso, lavori eseguiti "in particolare" in una porzione della canonica e dettagliatamente descritti nel verbale di accertamento stilato dalla polizia municipale. Orbene, nel suddetto verbale di accertamento erano descritti come abusivi, tra gli altri, la realizzazione di un bagno in un locale facente parte della sacrestia, nonché numerosi interventi nel piano terreno e nel primo piano della canonica. Poiché la locuzione avverbiale "in particolare" non ha valore di esclusione, ma di specificazione, si deve concludere che nei lavori abusivi contestati rientravano sia quelli eseguiti nella canonica sia quelli eseguiti nella chiesa, e quindi nella sacrestia. Tanto chiarito e premesso, si deve disattendere la tesi difensiva secondo cui i lavori de quibus non potevano configurare il reato di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 118 (ora D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 169), perché non erano concretamente idonei a offendere il bene penalmente tutelato.

Al riguardo, occorre svolgere alcune brevi considerazioni in ordine alla offensività del reato, la cui sinteticità è imposta dalla sede, ma non intende sottovalutare la complessità di un tema che ha travagliato a lungo dottrina e giurisprudenza.

Il principio di offensività nel diritto penale, secondo cui non sussiste reato senza una effettiva offesa (sotto forma di lesione o di messa in pericolo) del bene protetto, è fondato su una precisa interpretazione dell'art. 49 c.p., comma 2, e confermato dai principi consacrati nell'art. 25 Cost., comma 2, e art. 27 Cost., commi 1 e 3. Come tale, esso è ormai espressamente riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale ed è applicato - anche se non sempre tematizzato - dalla giurisprudenza di legittimità. L'applicazione del principio in questione, tuttavia, presuppone l'esatta individuazione del bene tutelato dalla norma incriminatrice. Nei reati formali, come quello urbanistico di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, o quello paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, il bene tutelato è l'interesse della pubblica amministrazione competente a controllare preventivamente che la trasformazione dell'assetto territorial

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P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese proces

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