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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 31/05/1995, n. 218
L. 31/05/1995, n. 218
L. 31/05/1995, n. 218
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149
- D. Leg.vo 19/01/2017, n. 7
- L. 20/05/2016, n. 76
- D. Leg.vo 28/12/2013, n. 154
- D. Leg.vo 01/09/2011, n. 150
- D.L. 23/10/1996, n. 542 (L. 23/12/1996, n. 649)
- D.L. 28/08/1995, n. 361 (L. 27/10/1995, n. 437)
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Titolo I - Disposizioni generali |
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Art. 1. - (Oggetto della legge)1. La presente legge determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e |
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Art. 2. - (Convenzioni internazionali)1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. |
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Titolo II - Giurisdizione italiana |
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Art. 4. - (Accettazione e deroga della giurisdizione)1. Quando non vi sia giurisdizione in base all'articolo 3, essa nondimeno sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata |
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Art. 5. - (Azioni reali relative ad immobili siti all'estero)1. La giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all'estero. |
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Art. 6. - (Questioni preliminari)1. Il giudice italiano conosce, incidentalmente, le questioni che non rientrano nella giurisdizione italiana e la cui soluzione è n |
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Art. 7. - (Pendenza di un processo straniero)1. Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice |
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Art. 9. - (Giurisdizione volontaria)1. In materia di giurisdizione volontaria, la giurisdizione sussiste, oltre che nei casi specificamente contemplati dalla presente l |
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Art. 10. - (Materia cautelare)1. In materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudi |
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Art. 11. - (Rilevabilità del difetto di giurisdizione)1. Il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che |
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Art. 12. - (Legge regolatrice del processo)1. Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana. |
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Titolo III - Diritto applicabile |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 13. - (Rinvio)1. Quando negli articoli successivi è richiamata la legge straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato: a) se il diritto di tale |
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Art. 14. - (Conoscenza della legge straniera applicabile)1. L'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice. A tal fine questi può avvalersi, oltre che degli strumen |
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Art. 15. - (Interpretazione e applicazione della legge straniera)1. La legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo. |
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Art. 16. - (Ordine pubblico)1. La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico. |
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Art. 17. - (Norme di applicazione necessaria)1. È fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del lo |
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Art. 18. - (Ordinamenti plurilegislativi)1. Se nell'ordinamento dello Stato richiamato dalle disposizioni della presente legge coesistono più sistemi normativi a base terri |
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Art. 19. - (Apolidi, rifugiati e persone con più cittadinanze)1. Nei casi in cui le disposizioni della presente legge richiamano la legge nazionale di una persona, se questa è apolide o rifugia |
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Capo II - Capacità e diritti delle persone fisiche |
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Art. 20. - (Capacità giuridica delle persone fisiche)1. La capacità giuridica delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. Le condizioni speciali di capacità, prescri |
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Art. 21. - (Commorienza)1. Quando occorre stabilire la sopravvivenza di una persona ad un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, il momento della |
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Art. 22. - (Scomparsa, assenza e morte presunta)1. I presupposti e gli effetti della scomparsa, dell'assenza e della morte presunta di una persona sono regolati dalla sua ultima legge |
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Art. 23. - (Capacità di agire delle persone fisiche)1. La capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. Tuttavia, quando la legge regolatrice di un atto prescrive condizioni speciali di capacità di agire, queste sono regolate dalla stessa legge. |
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Art. 24. - (Diritti della personalità)1. L'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti c |
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Capo III - Persone giuridiche |
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Art. 25. - (Società ed altri enti)1. Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti. |
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Capo IV - Rapporti di famiglia |
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Art. 26 - (Promessa di matrimonio)1. La promessa di matrimonio e le conseguenze della sua violazione sono regolate dalla legge nazionale comune dei nubendi o, in manc |
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Art. 27 - (Condizioni per contrarre matrimonio)1. La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo a |
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Art. 28 - (Forma del matrimonio)1. Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale |
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Art. 29 - (Rapporti personali tra coniugi)1. I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune. |
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Art. 30 - (Rapporti patrimoniali tra coniugi)1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i l |
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Art. 30-bis. - Contratti di convivenza |
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Art. 31. - (Scelta della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale) |
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Art. 32 - (Giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio)1. In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizi |
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Art. 32-bis. - (Matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani dello stesso sesso) |
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Art. 32-ter. - (Unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso)1. La capacità e le altre condizioni per costituire unione civile sono regolate dalla legge nazionale di ciascuna parte al momento della costituzione dell'unione civile. Se la legge applicabile non ammette l'unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso si applica la legge italiana. Le disposizioni di cui all' |
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Art. 32-quater. - (Scioglimento dell'unione civile) |
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Art. 32-quinquies. - (Unione civile costituita all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso) |
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Art. 33 - (Filiazione)1. Lo stato di figlio è |
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Art. 34 - (Legittimazione) |
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Art. 35 - (Riconoscimento di figlio) |
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Art. 36 - (Rapporti tra genitori e figli)1. I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, sono regolati dalla legge nazi |
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Art. 36-bis |
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Art. 37 - (Giurisdizione in materia di filiazione)1. In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi prev |
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Capo V-VI - Omissis
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Capo VII - Successioni |
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Art. 46. - (Successione per causa di morte)1. La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte. |
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Art. 47. - (Capacità di testare)1. La capacità di disporre per testamento, di modificarlo o di revocarlo è regolata dalla legge nazionale del disponente al moment |
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Art. 48. - (Forma del testamento)1. Il testamento è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto, ov |
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Art. 49. - (Successione dello Stato)1. Quando la legge applicabile alla successione, in mancanza di successibili, non attribuisce la successione allo Stato, i beni ered |
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Art. 50. - (Giurisdizione in materia successoria)1. In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste: |
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Capo VIII - Diritti reali |
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Art. 51. - (Possesso e diritti reali)1. Il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i b |
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Art. 52. - (Diritti reali su beni in transito)1. I diritti reali su beni in transito sono regolati dalla legge del luogo di destinazione. |
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Art. 53. - (Usucapione di beni mobili)1. L'usucapione di beni mobili è regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al compimento del termine prescritto. |
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Art. 54. - (Diritti su beni immateriali)1. I diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione. |
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Art. 55. - (Pubblicità degli atti relativi ai diritti reali)1. La pubblicità degli atti di costituzione, trasferimento ed estinzione dei diritti reali è regolata dalla legge dello Stato in c |
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Capo IX - Donazioni |
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Art. 56. - (Donazioni)1. Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento della donazione. |
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Capo X - Obbligazioni contrattuali |
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Art. 57. - (Obbligazioni contrattuali)1. Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle |
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Capo XI - Obbligazioni non contrattuali |
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Art. 58. - (Promessa unilaterale)1. La promessa unilaterale è regolata dalla legge dello Stato in cui viene manifestata. |
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Art. 59. - (Titoli di credito)1. La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno sono in ogni caso regolati dalle disposizioni contenute nelle Convenzioni di Ginevra del 7 giugno 1930, sui conflitti di legge |
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Art. 60. - (Rappresentanza volontaria)1. La rappresentanza volontaria è regolata dalla legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propria sede d'affari sempre che |
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Art. 61. - (Obbligazioni nascenti dalla legge)1. La gestione di affari altrui, l'arricchimento senza causa, il pagamento dell'indebito e le altre obbligazioni legali, non diversa |
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Art. 62. - (Responsabilità per fatto illecito)1. La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento. Tuttavia il danneggia |
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Art. 63. - (Responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto)1. La responsabilità per danno da prodotto è regolata, a scelta del danneggiato, dalla legge dello Stato in cui si trova il domici |
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Titolo IV - Omissis |
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Titolo V - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 72. - (Disposizioni transitorie)1. La presente legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo la data della sua entrata in vigore, fatta salva l'applicabilità a |
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Art. 73. - (Abrogazioni) |
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Art. 74. - (Entrata in vigore)1. La presente l |
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