Sent. C. Cass. civ. 22/01/2000, n. 695 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. civ. 22/01/2000, n. 695

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Edilizia e immobili - Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - Esclusione della garanzia - Vizi facilmente riconoscibili - Fondamento dell'esclusione - Conseguenze - Dichiarazione del venditore circa il buon funzionamento della cosa - Effetti - Garanzia per i vizi facilmente riconoscibili - Esclusione.

L'esclusione della garanzia quando i vizi siano facilmente riconoscibili nel momento della conclusione del contratto costituisce imposizione a carico del compratore di un onere di diligenza minima nella scoperta del vizio, in applicazione del principio

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SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 21.1.1990 Mario e Marco Crespi convenivano dinanzi il pretore di Busto Arsizio Falciola Pietro e Gardini Giuseppina esponendo che con rogito Barbagallo del 14.7.1989 avevano dagli stessi acquistato un appartamento in Stresa, via Nazionale del Sempione; i venditori avevano specificamente garantito nell'atto il buon fu

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1490 - 1491 - 1494 - 1495 e 1497 c.c.; omessa ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata, ritenendo perfettamente funzionante l'impianto di riscaldamento nonostante gli inconvenienti accertati, non ha considerato che i venditori avevano prestato specifica e particolare garanzia di buon funzionamento dell'impianto; che da una consulenza di parte dell'ing. Fracchiolla, allegata agli atti, era risultata la necessità di apportare modifiche all'impianto; che la distribuzione non omogenea del calore costituiva vizio redibitorio.

La sentenza è contraddittoria perché da un lato ha ammesso che gli acquirenti avevano interesse a farsi garantire il buon funzionamento dell'impianto (a tal fine era stata inserita apposita clausola nel contratto), dall'altro ha affermato che il contratto era stato stipulato nella consapevolezza da parte degli acquirenti di tali difetti avendo essi avuto la poss

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P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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