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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 24/08/1982, n. 59
L. R. Valle D'Aosta 24/08/1982, n. 59
- L.R. 31/10/2023, n. 20
- L.R. 22/12/2021, n. 37
- L.R. 14/04/2015, n. 8
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - (Finalità della legge)La presente legge disciplina le modalità ed i limiti degli scarichi nelle acque, al fine di tutelare dalle contaminazioni le componenti naturali dello |
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TITOLO II - Disciplina degli scarichi |
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Art. 2 - (Ambito di applicazione delle disposizioni)Ai fini della protezione delle risorse idriche dagli inquinamenti ed a tutela della salute dei cittadini, gli scarichi di qualsiasi |
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Art. 3 - (Definizioni) |
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Art. 5 - (Scarichi di acque reflue industriali)Gli scarichi di acque reflue industriali sono soggetti alle seguenti nor |
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Art. 6 - (Scarichi di acque reflue domestiche)Gli scarichi di acque reflue domestiche devono di norma essere recapitati in pubblica fognatura secondo le disposizioni stabilite dai regolamenti comunali. Qualora per ragioni tecniche, da valutarsi in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 9, non possono esservi allacciati, i predetti scarichi sono soggetti alle seguenti norme: 1) non devono avere recapito sul suolo o nel sottosuolo, salvo che nel caso previsto da |
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Art. 7 - (Scarichi degli insediamenti civili esistenti) |
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Art. 8 - (Scarichi di acque reflue urbane)Le acque reflue urb |
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Art. 9 - (Autorizzazione allo scarico)1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, dall’autorità competente, secondo quanto previsto dagli articoli 101, commi 1 e 2, e 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). N15 1-bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione: |
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Art. 10 - (Sanzioni amministrative)Chiunque contravviene: 1) alle disposizioni di cui all'articolo 5, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da |
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Art. 11 - (Vigilanza)La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al personale sanitario e di vigilanza tecnica del servizio n. 1 di I |
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Art. 12 - (Aggiornamento delle tabelle)La Giunta regionale potrà apportare modifiche alle tabelle allegate alla presente legge in funzione del progresso tecnologico di de |
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Art. 13 - (Rinvio)Per quanto non disciplinato dalla presente legge continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia, sempreché compatibili con le |
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Tabella A - Limiti di accettabilità degli scarichi delle acque |
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Tabella C - Limiti di accettabilità dello scarico delle acque (le determinazioni analitiche devono essere effettuate su un campione medio, prelevato in un intervallo di tempo minimo di 3 ore. Le metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi " Metodi analitici per le acque " pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle Acque( CNR) Roma, e successivi aggiornamenti) |
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Tabella D - Impianti di semplice decantazione (con digestione anaerobica dei fanghi) |
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Tabella E - Impianti con trattamento biologico dell'intera portata (piccoli impianti)Si applicano nei centri con popolazione servita superiore ai 1.000 abitanti quando non possa essere assicurato dal |
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Tabella F - Impianti con trattamento biologico dell'intera portata (medi e grandi impianti) |
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Tabella G - Impianti con trattamento biologico parziale (piccoli impianti)Si applicano nei centri con punte stagionali di popolazione servita superiore ai 3.000 abitanti ed inferiore a 4.000 abitanti (od inferiore a 3.000 abitanti quando non possa essere assicurato dal ricettore il rapporto di diluizione di almeno 30 volte richiesto per la semplice decantazione) ubicati a quota superiore ai 700 m slm. - Nei periodi in cui la |
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Tabella H - Impianti con trattamento biologico parziale (medi e grandi impianti)Si applicano in centri con punte stagionali di popolazione servita superiore ai 4.000 abitanti, ubicati a quota superiore ai 700 m slm. - Nei periodi in cui la popolazione servita non supera di quattro volte quella residente servita, si applicano le norme di cui alla Tabella F. - Negli altri periodi dell'anno, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Tabella F per la portata sottoposta al trattamento biologico, |
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