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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Molise 14/04/2015, n. 7
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L. R. Molise 14/04/2015, n. 7
- Sent. Corte Cost. 20/07/2016, n. 185
- L.R. 16/07/2015, n. 13
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Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 301. All'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle |
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Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 30/20091. All'articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine di migliorare la condizione abitativa, la sicurezza sismica dei fabbricati e la prestazione energetica e comunque per le finalità di cui all'articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici comunali, è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti e di quelli in costruzione che alla data del 31 dicembre 2014 abbiano completato le strutture portanti come attestato dal direttore dei lavori, nei limiti del 20 per cento del volume, se destinati ad uso residenziale, e del 20 per cento della superficie coperta, se adibiti ad uso diverso.”; b) al comma 1, terzo periodo, le parole "31 luglio 2011" sono sostituite dalle parole "alla data del 31 dicembre 2014"; c) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'ampliamento degli edifici esistenti e di quelli in costruzione che abbiano completato le strutture portanti, come attestato dal direttore dei lavori, è consentito nei limiti del 30 per cento del volume, se destinati ad uso residenziale, e del 30 per cento della superficie coperta, se adibiti ad uso diverso, nel caso in cui la prestazione energetica dell'intero edificio o unità immobiliare, come definita nel decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, e successive modifica |
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Art. 3 - Inserimento di articolo alla legge regionale n. 30/2009, dopo l'articolo 21. Dopo l'articolo 2 della legge regionale n. 30/2009, è aggiunto il seguente: "Art. 2-bis (Interventi per il recupero degli edifici ricadenti nei centri storici) — 1. |
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Art. 4 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 30/20091. All'articolo 3 della legge regionale n. 30/2009, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole "31 luglio 2011" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2014"; b) al comma 2, primo periodo, le parole "e territoriali" e le parole "provinciali e regionali," sono soppresse; c) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Per la determinazione del volume esistente e della superficie trova applicazione quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge."; |
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Art. 5 - Inserimento di articolo alla legge regionale n. 30/2009, dopo l'articolo 31. Dopo l'articolo 3 della legge regionale n. 30/2009, è aggiunto il seguente: "Art. 3-bis (Recupero edilizio su aree a rischio idraulico e/o di frana) — 1. Per gli edifici ricadenti nelle aree dichiarat |
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Art. 6 - Inserimento di articolo alla legge regionale n. 30/2009, dopo l'articolo 3-bis1. Dopo l'articolo 3-bis della legge regionale n. 30/2009, è inserito il seguente: "Art. 3-ter (Recupero e riqualificazione urbana) — 1. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, nonché di pro |
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Art . 7 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 30/20091. All'articolo 4 della legge regionale n. 30/2009, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole ''pertinenze dei volumi principali, la volumetria massima di ulteriori mc. 300" sono sostituite dalle p |
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Art. 8 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 30/20091. All'articolo 6 della legge regionale n. 30/2009, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: |
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Art. 9 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 30/20091. All'articolo 7 della legge regionale n. 30/2009, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole "alla data di ent |
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Art. 10 - Sostituzione dell'articolo 7-bis della legge regionale n. 30/20091. L'articolo 7-bis della legge regionale n. 30/2009 è sostituito dal seguente: |
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Art. 11 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 30/20091. All'articolo 8 della legge regionale n. 30/2009, sono apportate le seguenti mod |
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Art. 12 - Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 30/20091. L'articolo 9 della legge regionale n. 30/2009 è sostituito dal seguente: "Art. 9 (Oneri) — 1. Per gli interventi di cui all' articolo 2 il contributo del costo di costruzione, ove dovuto, è commisurato a quello spettante per il solo ampliamento, ridotto del 40 per cento. 2. Per gli interventi di cui agli articoli 3 e 3-bis, il contributo del costo di costruzione, ave dovuto, è commisurato a quello spettante per il solo incremento di volume, ridotto dell'80 per cento. |
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Art . 13 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 30/2009 |
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Art . 14 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 30/20091. All'articolo 13 della legge regionale n. 30/2009, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b) del comma 2, le parole "e dallo strumento urbanistico vigente nel comune interessato dall'intervento" sono soppresse; |
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Art. 15 - Abrogazione dell'articolo 14 della legge regionale n. 30/2009 e della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 271. L'articolo 14 della legge regionale n. 30/2009, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. |
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Art . 16 - Inserimento di articolo alla legge regionale n. 30/2009, dopo l'articolo 141. Dopo l' articolo 14 della legge regionale n. 30/2009, è inserito il seguente articolo: |
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Art. 17 - Inserimento di articolo alla legge regionale n. 30/2009, dopo l'articolo 14-bis1. Dopo l'articolo 14-bis della legge regionale n. 30/2009, è aggiunto il seguente articolo: "Art. 14-ter (Interventi per favorire il rilancio del settore edilizio nelle località a forte attrazione turistica) — 1. Entro il 31 maggio 2016, la Giunta regionale adotta i Piani Paesistici Esecutivi di ambito (PPE) di cui all'articolo 11 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 24. Nelle more, fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione di cui all' |
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Art. 18 - Disposizioni transitorie1. Le unità immobiliari che hanno usufruito delle misure premiali introdotte dalla legge regionale Il dicembre 2009, n. 30, e successive modificazioni, possono avvalersi degli incrementi volumetrici introdotti dalle modifiche di cui alla presente legge, ponendo a base di calcolo le superfici ed i volumi del fabbricato originario al netto degli ampliamenti già dotati di titolo abilitativo. |
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Art. 19 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. |
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