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D. Min. Interno 19/03/2015

Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 29/12/2022, n. 198 (L. 24/02/2023, n. 14)
- D. Min. Interno 20/02/2020
- Errata corrige in G.U. 29/05/2015, n. 123
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Premessa

Il Ministro dell'interno

di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre

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Art. 1. - Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002

1. I titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al

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Art. 2. - Applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato I

1. Le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni ivi previste, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, così come modificato dall'allegato I al presente decreto, entro i termini temporali e con le modalità di seguito indicate:

a) Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti e i privati responsabili delle strutture di cui al presente comma individuate nelle categorie B e C ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, richiedono al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, di seguito denominato Comando, la valutazione del progetto, di cui all'art. 3 del medesimo decreto, relativo al completo adeguamento dell'attività.

b) Entro il medesimo termine previsto alla lettera a), gli enti e i privati responsabili delle strutture, di cui al presente comma, presentano al Comando la segnalazione certificata di inizio attività, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, di seguito denominata segnalazione certificata, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 17.1, comma 2, esclusa lettera e); punto 17.2.4; punto 17.3.1, comma 2; punto 17.4.1, comma 1; punto 17.5, commi 1 e 7; punto 18.2; punto 19.1, punto 19.2; punto 20; punto 21 e punto 22. La segnalazione certificata deve attestare, inoltre, la predisposizione e l'adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato

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Art. 3. - Applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato II

1. Le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m2 e fino a 1.000 m2, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del titolo IV, Capo II, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, così come modificato dall'Allegato II al presente decreto, entro i termini temporali e con le modalità di seguito indicate, salvo che sia stata presentata la segnalazione certificata:

a) Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i seguenti punti: punto 26.1.3; punto 26.2; punto 26.2.1, comma 2; punto 26.4, commi 1 e 7; punto 27; punto 29; punto 30; punto 31.

b) Entro tre anni dal termine previsto alla lettera a) N4 per i seguenti punti: punto 23.1; punto 24.2, comma 1, lettere f), g), h); punto 24.3; punto 26.1.1; punto 26.1.2; punto 26.1.4; punto 26.2.1, comma 1; punto 26.2.2; punto 26.3; punto 26.4 esclu

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Art. 4. - Commercializzazione ed impiego dei prodotti

1. Possono essere impiegati nel campo d'applicazione disciplinato dal presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili, a queste conformi e rispondenti ai requisiti di prestazione previsti dal presente decreto.

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Art. 5. - Disposizioni finali

1. È fatta salva la facoltà di optare per l'applicazione del presente decreto per le strutture esistenti di cui all'art. 2 per le quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di adeguamento al

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ALLEGATO I
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Titolo III - Strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno

 

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13. Definizioni e classificazioni

13.1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali

1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto emanato con decreto del Ministro dell’interno del 30 novembre 1983.

2. Ai fini delle presenti disposizioni, si definisce inoltre:

a) CORRIDOIO CIECO: corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l’esodo in un’unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall’inizio dello stesso fino all’incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l’esodo in almeno due direzioni, o fino al più vicino luogo sicuro o via di esodo verticale.

b) ESODO ORIZZONTALE PROGRESSIVO: modalità di esodo che prevede lo spostamento dei degenti in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l’incendio non sia stato domato o fino a che non diventi necessario procedere ad una successiva evacuazione verso un luogo sicuro.

c) PERCORSO ORIZZONTALE PROTETTO: percorso di comunicazione protetto da elementi con caratteristiche di resistenza al fuoco adeguata, con funzione di collegamento tra compartimenti o di adduzione verso un luogo sicuro.

d) PIANO DI USCITA DALL’EDIFICIO: piano dal quale sia possibile l’evacuazio

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14. Ubicazione

14.1. Generalità

1. Le strutture sanitarie di cui al presente Titolo devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio.

2. Le strutture sanitarie possono essere ubicate:

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15. Caratteristiche costruttive

15.1. Resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione

1. Le strutture e i sistemi di compartimentazione devono garantire requisiti di resistenza al fuoco compatibili con il carico di incendio specifico di progetto in conformità al decreto del Ministro dell’interno del 9 marzo 2007 e comunque almeno i seguenti valori:

— piani interrati: R-REI/EI 60

— edifici di altezza antincendio fino a 24 m R-REI/EI 30

— edifici di altezza antincendio oltre 24 m R-REI/EI 60

2. Per le strutture e i sistemi di compartimentazione delle aree a rischio specifico si applicano le disposizioni di prevenzione incendi all'uopo emanate e quelle indicate nei successivi punti del presente Titolo.

3. I requisiti di resistenza al fuoco dei singoli elementi strutturali e di compartimentazione nonché delle porte e degli altri elementi di chiusura, devono essere valutati e attestati in conformità al decreto del Ministro dell’interno del 7 agosto 2012.

 

15.2. Reazione al fuoco dei materiali

1. I prodotti da costruzione ed i materiali devono essere conformi a quanto di seguito specificato, con la precisazione che è consentito mantenere in uso, fino alla loro sostituzione, mobili imbottiti e sedie non imbottite non rispondenti ai requisiti previsti, rispettivamente, alle successive lettere g) e h):

a) atri, corridoi, disimpegni, scale, rampe, passaggi in genere

È consentito l'impiego, in ragione del 50% massimo della superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) di prodotti da costruzione classificati in una delle classi di reazione al fuoco rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 2005 e successive modificazioni indicate con (1) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto, ovvero di materiali commercializzati prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell’interno del 26 giugno 1984, classificati in classe 1 di reazione al fuoco. Per le restanti parti devono essere impiegati materiali incombustibili.

Qualora sussistano particolari esigenze di carattere igienico-sanitario, che devono essere dichiarate dalla Direzione sanitaria del reparto e/o della Struttura ospedaliera, negli atri, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, a servizio di aree di tipo C, ed F è consentito l’impiego a soffitto di materiali incombustibili e a pavimento e a parete di prodotti da costruzione classificati in una delle classi di reazione al fuoco rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni indicate con (2) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto, con la precisazione che le classi contrassegnate con il simbolo * possono essere impiegate solo nel caso di attività esistenti, ovvero di materiali commercializzati prima dell’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell’interno del 26 giugno 1984, classificati in classe 1 di reazione al fuoco.

b) tutti gli altri ambienti

Per i prodotti da costruzione rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 2005 e successive modificazioni è consentita l’installazione di prodotti classificati in una delle classi di reazione al fuoco indicate con (3) nella tabella riportata di seguito, in funzione del tipo di impiego previsto, con la precisazione che le classi contrassegnate con il simbolo * possono essere impiegate solo nel caso di attività esistenti, ovvero, in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi, e classificati in una delle classi di reazione al fuoco indicate con (4) nella medesima tabella, in funzione del tipo di impiego previsto.

Per i materiali commercializzati prima dell’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell’interno del 26 giugno 1984, è consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe di reazione al fuoco 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe l, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi.

c) Prodotti isolanti installati negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere

Per i prodotti da costruzione rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 2005 e successive modificazioni è consentito l'impiego, in ragione del 50% massimo della superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) di prodotti classificati in una delle classi di reazione al fuoco indicate con (5) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto. Per le restanti parti devono essere impiegati materiali incombustibili.

Qualora per il prodotto isolante sia prevista una protezione, da realizzare in sito, affinché lo stesso non sia direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco:

— protezione con prodotti classificati in classe (A2FL-s1), (BFL-s1), (CFL-s1) per impiego a pavimento, in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0) e (B-s1,d1) per impiego a parete, e in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0) e (B-s2,d0) per impiego a soffitto, entro i limiti consentiti per i materiali combustibili; prodotti isolanti indicati con (6) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;

— protezione con prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza al fuoco non inferiore a EI 30: prodotti isolanti indicati con (7) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto.

Ferme restando le limitazioni di cui alla precedente lettera a), per i materiali commercializzati prima dell’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell’interno del 26 giugno 1984, è consentito che i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, siano di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1.

d) Prodotti isolanti installati in tutti gli altri ambienti

In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo sono installati prodotti isolanti classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco, indicate con (8) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto.

Qualora per il prodotto isolante è prevista una protezione, da realizzare in sito, affinché lo stesso non sia direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco, in funzione delle caratteristiche della protezione adottata:

— protezione almeno con prodotti di classe di reazione al fuoco (A2FL-s1), (A2FL-s2), (BFL-s1), (BFL-s2) (CFL-s1), per impiego a pavimento, (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2- s2,d1), (A2-s3,d1), (B-1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1) per impiego a parete e (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0),(B-s2,d0), (B-s3,d0) per impiego soffitto: prodotti isolanti indicati con (9) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;

— protezione con prodotti di classe di reazione al fuoco almeno (A2-s3,d0) ovvero (A2FL-s2) con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti indicati con (10) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;

— protezione con prodotti incombustibili, con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti indicati con (11) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;

— protezione con prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza ai fuoco almeno EI 30: prodotti isolanti classificati almeno in classe (E) di reazione al fuoco per qualsiasi tipo di impiego (pavimento, parete e soffitto).

Per i materiali commercializzati prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell’interno del 26 giugno 1984, è consentito che i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, siano di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1.

e) I prodotti isolanti per installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare devono essere conformi a quanto stabilito dall’articolo 8 del decreto del Ministro dell’interno del 15 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

f) I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;

g) I mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite, ecc.) ed i materassi devono essere di classe 1 IM;

h) Le sedie non imbottite devono essere di classe non superiore a 2.

2. È consentita la posa in opera di rivestimenti lignei delle pareti e dei soffitti, purché opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell’interno del 6 marzo 1992.

3. L’impiego e i requisiti di posa in opera dei materiali e dei prodotti da costruzione per i quali sono prescritti specifici requisiti di reazione al fuoco devono essere rispondenti alle disposizioni ad essi applicabili.

4. I materiali non ricompresi nella fattispecie dei prodotti da costruzione devono essere omologati ai sensi del decreto del Ministro dell’interno del 26 giugno 1984 e successive modifiche ed integrazioni. Per i materiali rientranti nei casi specificatamente previsti dall’articolo 10 del citato decreto del Ministro dell’interno del 26 giugno 1984, è consentito che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo articolo.

 

TABELLA

 

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16. Misure per l’esodo di emergenza

16.1. Affollamento

1. Il massimo affollamento è fissato in:

a) aree di tipo B: persone effettivamente presenti incrementate del 20%;

b) aree di tipo C:

— ambulatori e simili: 0,1 persone/m2;

— sale di attesa: 0,4 persone/m2;

c) aree di tipo D1 e D2:

— 3 persone per posto letto in strutture ospedaliere;

— 2 persone per posto letto in strutture residenziali;

d) aree di tipo E:

— uffici amministrativi: 0,1 persone/m2;

— spazi per riunioni, mensa aziendale, scuole, convitti e simili: numero dei posti effettivamente previsti;

— spazi riservati ai visitatori: 0,4 persone/m2;

e) aree di tipo F: persone effettivamente presenti incrementate del 20%.

 

16.2. Capacità di deflusso

1. Ai fini del dimensionamento delle uscite, le capacità di deflusso non devono essere superiori ai seguenti valori:

— 50 per piani con pavimento a quota compresa tra più o meno un metro rispetto al piano di uscita dall’edificio;

— 37,5 per piani con pavimento a quota al di sopra o al di sotto di più o meno un metro rispetto al piano di uscita dall’edificio.

 

16.3. Esodo orizzontale progressivo

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17. Aree ed impianti a rischio specifico

17.1. Generalità

1. Gli impianti ed i servizi tecnologici devono essere progettati, realizzati e gestiti a regola d’arte, in conformità alla normativa vigente, e devono essere sezionabili sia centralmente che localmente da posizioni segnalate e facilmente accessibili. Gli impianti di produzione calore devono essere preferibilmente di tipo centralizzato.

2. Su specifica autorizzazione dell’autorità sanitaria competente, è consentito che la distribuzione dei gas medicali avvenga mediante singole bombole, munite di idoneo sistema di riduzione della pressione, sotto l’osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) le procedure di utilizzazione di gas in bombole all’interno dei reparti e dei servizi devono formare oggetto di specifica trattazione nel documento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. Inoltre, il montaggio e lo smontaggio dei riduttori deve essere affidato esclusivamente a personale specializzato e formato ed è vietato il caricamento delle bombole mediante travaso;

b) il riduttore e i flussometri devono essere protetti dalle azioni meccaniche. All’interno dei reparti le bombole devono essere adeguatamente posizionate al fine di evitare cadute accidentali;

c) è vietato depositare, anche in via temporanea, le bombole lungo qualsiasi via di esodo;

d) è vietato l’utilizzo di gas in bombole in locali con presenza di visitatori non autorizzati all’assistenza salvo per quei locali, ove per disposizioni sanitarie, è obbligatoria la presenza di bombole/stroller per emergenza (terapia intensiva, trasporto malati, pronto soccorso, ecc.);

e) le bombole/stroller che non sono in uso, in numero tale che non superino la capienza geometrica complessiva di 30 litri, devono essere ubicate in un locale all’interno del reparto avente aerazione naturale non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del locale stesso, strutture di separazione di caratteristiche non inferiori REI/EI 30 e porte di accesso di caratteristiche non inferiori a EI 30 munite di dispositivo di autochiusura. All’interno del locale deve essere installato un rilevatore di incendio collegato all’impianto di allarme.

 

17.2. Locali adibiti a depositi e servizi generali

17.2.1. Locali adibiti a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 10 m2

1. È consentito destinare a deposito di materiali combustibili locali di superficie limitata e comunque non eccedente i 10 m2, anche privi di aerazione naturale, alle seguenti condizioni:

— carico di incendio non superiore a 1062 MJ/m2;

— strutture di separazione con caratteristiche non inferiori REI/EI 60;

— porte di accesso con caratteristiche non inferiori a EI 60, munite di dispositivo di autochiusura;

— rilevatore di fumo collegato all’impianto di allarme;

— un estintore portatile d’incendio avente carica minima pari a 6 kg, di capacità estinguente non inferiore a 2lA 89B, installato all’esterno del locale in prossimità dell’accesso.

2. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1 i vani di superficie non superiore a 1,5 m2.

 

17.2.2. Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 50 m2

1. Possono essere ubicati anche in aree di tipo C, D1 e D2; la comunicazione deve avvenire unicamente con gli spazi riservati alla circolazione interna. Le strutture di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI/EI 60.

2. Il carico di incendio deve essere limitato a 797 MJ/m2 e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il limite del carico di incendio può essere elevato fino a 1062 MJ/m2 qualora il locale sia protetto da impianto di spegnimento automatico.

3. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l’aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza, purché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari almeno al 25% di quella richiesta. L'aerazione naturale può essere ottenuta anche tramite camini di ventilazione.

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18. Mezzi ed impianti di protezione attiva contro l’incendio

18.1. Generalità

1. Le apparecchiature e gli impianti di protezione attiva contro l’incendio devono essere progettati, installati e gestiti a regola d’arte in conformità alla normativa vigente e a quanto di seguito indicato.

2. In presenza di sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e simili, l’impianto di estinzione degli incendi deve prevedere, in funzione dell’agente estinguente utilizzato, un idoneo sistema per la raccolta dello stesso.

 

18.2. Estintori

1. Tutte le strutture sanitarie devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili da incendio, di tipo approvato dal Ministero dell’interno, distribuiti in modo uniforme nell’area da proteggere; in modo da facilitarne il rapido utilizzo in caso di incendio; a tal fine gli estintori devono essere preferibilmente ubicati:

— lungo le vie di esodo, in prossimità degli accessi;

— in prossimità di aree a maggior pericolo.

2. Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l’individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di almeno uno ogni 100 m2 di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori per piano o per compartimento e di uno per ciascun impianto a rischio specifico.

3. Salvo quanto specificatamente previsto al punto 17.2.1, gli estintori portatili devono avere carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144 B. Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all’uso pr

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19. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio

19.1. Generalità

1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio, sono enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998.

2. Le strutture sanitarie devono essere dotate di squadre di addetti alla gestione delle emergenze organizzate per tipologie di area, per piani e per compartimenti. Ciascun addetto alla squadra di emergenza deve essere dotato di idoneo strumento di comunicazione con il centro di gestione delle emergenze in maniera tale da consentire l’attivazione tempestiva delle attività di soccorso nella zona interessata dall’emergenza stess

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20. Informazione e formazione

1. La formazione e l’informazione del personale deve essere attuata secondo i criteri di

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21. Segnaletica di sicurezza

1. La segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, ivi compresa

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22. Istruzioni di sicurezza

22.1. Istruzioni da esporre a ciascun piano

1. In ciascun piano della struttura sanitaria, in prossimità degli accessi, lungo i cor

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ALLEGATO II
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Titolo IV - CAPO I - STRUTTURE, SIA ESISTENTI CHE DI NUOVA COSTRUZIONE, NON SOGGETTE AI CONTROLLI DEI VIGILI DEL FUOCO AI SENSI DELL’ALLEGATO I AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 AGOSTO 2011, N. 151

Le strutture sanitarie ricomprese nel presente Capo devono osservare i criteri generali di

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Titolo IV - CAPO II - STRUTTURE, SIA ESISTENTI CHE DI NUOVA COSTRUZIONE, CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE AVENTI SUPERFICIE MAGGIORE DI 500 M2 E FINO A 1.000 M2

Le strutture sanitarie ricomprese nel presente Capo devono osservare le prescrizioni previ

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23. Definizioni e classificazioni

1. Per le definizioni e le classificazioni si rimanda a quanto stabilito ai punti 13.1 e 13.2 del Titolo III.

 

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24. Caratteristiche costruttive

24.1. Resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione

1. L’attività deve costituire compartimento antincendio con strutture e sistemi di compartimentazione aventi caratteristiche di resistenza al fuoco compatibili con il carico di incendio specifico di progetto in conformità al decreto del Ministro dell’interno del 9 marzo 2007 e comunque non inferiori a R-REI/EI 30 per i piani fuori terra e R-REI/EI 60 per i piani interrati; i piani interrati devono comunicare con i piani fuori terra tramite porte di caratteristiche non inferiori a EI 60.

2. Per le strutture e i sistemi di compartimentazione delle aree a rischio specifico si applicano le disposizioni di prevenzione incendi all'uopo emanate e quelle indicate nei successivi punti del presente Capo.

3. I requisiti di resistenza al fuoco dei singoli elementi strutturali e di compartimentazione, nonché delle porte e degli altri elementi di chiusura, devono essere valutati e attestati in conformità al decreto del Ministro dell’interno del 7 agosto 2012.

 

24.2. Reazione al fuoco dei materiali

1. I prodotti da costruzione ed i materiali devono essere conformi a quanto di seguito specificato con la precisazione che è consentito mantenere in uso, fino alla loro sostituzione, mobili imbottiti e sedie non imbottite non rispondenti ai requisiti previsti, rispettivamente, alle successive lettere g) e h):

a) atri, corridoi, disimpegni, scale, rampe, passaggi in genere

È consentito l'impiego, in ragione del 50% massimo della superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) di prodotti da costruzione classificati in una delle classi di reazione al fuoco rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni, indicate con (1) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto, ovvero di materiali commercializzati prima dell’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano, di cui al decreto del Ministro dell’interno del 26 giugno 1984, classificati in classe 1 di reazione al fuoco. Per le restanti parti devono essere impiegati materiali incombustibili.

Qualora sussistano particolari esigenze di carattere igienico-sanitario, che devono essere dichiarate dalla Direzione sanitaria del reparto e/o della Struttura ospedaliera, negli atri, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, a servizio di aree di tipo C, ed F è consentito l’impiego a soffitto di materiali incombustibili e a pavimento e a parete di prodotti da costruzione classificati in una delle classi di reazione al fuoco rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni, indicate con (2) nella seguente tabella in funzione del tipo di impiego previsto, con la precisazione che le classi contrassegnate con il simbolo * possono essere impiegate solo nel caso di attività esistenti, ovvero di materiali commercializzati prima dell’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell’interno del 26 giugno 1984, classificati in classe 1 di reazione al fuoco.

b) tutti gli altri ambienti

Per i prodotti da costruzione rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni è consentita l’installazione di prodotti classificati in una delle classi di reazione al fuoco indicate con (3) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto, con la precisazione che le classi contrassegnate con il simbolo * possono essere impiegate solo nel caso di attività esistenti, ovvero, in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi, e classificati in una delle classi di reazione al fuoco indicate con (4) nella tabella medesima, in funzione del tipo di impiego previsto.

Per i materiali commercializzati prima dell’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell’interno del 26 giugno 1984, è consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe di reazione al fuoco 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe l, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi.

c) Prodotti isolanti installati negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere

Per i prodotti da costruzione rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni è consentito l'impiego, in ragione del 50% massimo della superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) di prodotti classificati in una delle classi di reazione al fuoco indicate con (5) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto. Per le restanti parti devono essere impiegati materiali incombustibili.

Qualora per il prodotto isolante sia prevista una protezione, da realizzare in sito, affinché lo stesso non sia direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco:

— protezione con prodotti classificati in classe (A2FL-s1), (BFL-s1), (CFL-s1) per impiego a pavimento, in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0) e (B-s1,d1) per impiego a parete, e in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0) e (B-s2,d0) per impiego a soffitto, entro i limiti consentiti per i materiali combustibili: prodotti isolanti indicati con (6) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;

— protezione con prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza al fuoco non inferiore a EI 30: prodotti isolanti indicati con (7) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto.

Ferme restando le limitazioni di cui alla precedente lettera a), per i materiali commercializzati prima dell’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell’interno del 26 giugno 1984, è consentito che i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, siano di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1.

d) Prodotti isolanti installati in tutti gli altri ambienti

In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo sono installati prodotti isolanti classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco indicate con (8) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto.

Qualora per il prodotto isolante è prevista una protezione da realizzare in sito affinché lo stesso non sia direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco, in funzione delle caratteristiche della protezione adottata:

— protezione almeno con prodotti di classe di reazione al fuoco (A2FL-s1), (A2FL-s2), (BFL-s1), BFL-s2) (CFL-s1), per impiego a pavimento, (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1) per impiego a parete e (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0),(B-s2,d0), (B-s3,d0) per impiego soffitto: prodotti isolanti indicati con (9) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;

— protezione con prodotti di classe di reazione al fuoco almeno (A2-s3,d0) ovvero (A2FL-s2) con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti indicati con (10) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;

— protezione con prodotti incombustibili, con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti indicati con (11) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;

— protezione con prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza ai fuoco almeno EI 30: prodotti isolanti classificati almeno in classe (E) di reazione al fuoco per qualsiasi tipo di impiego (pavimento, parete e soffitto).

Per i materiali commercializzati prima dell’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell’interno del 26 giugno 1984, è consentito che i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, siano di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1.

e) I prodotti isolanti per installazioni tecniche a prevalente

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25. Misure per l’esodo di emergenza

1. Si applicano le disposizioni previste all’allegato III del decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni, facendo riferimento ai parametri stabiliti per le attività a rischio di incendio medio.

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26. Aree ed impianti a rischio specifico

26.1. Locali adibiti a depositi e servizi generali

26.1.1. Locali adibiti a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 10 m2

1. È consentito destinare a deposito di materiali combustibili, locali di superficie limitata e comunque non eccedente i 10 m2, anche privi di aerazione naturale, alle seguenti condizioni:

— carico di incendio non superiore a 1062 MJ/m2;

— strutture di separazione con caratteristiche non inferiori REI/EI 60;

— porte di accesso con caratteristiche non inferiori a EI 60, munite di dispositivo di autochiusura;

— rilevatore di incendio collegato all’impianto di allarme;

— un estintore portatile d’incendio avente carica minima pari a 6 kg, di capacità estinguente non inferiore a 2lA 89B installato all’esterno del locale in prossimità dell’accesso.

2. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 i vani di superficie non superiore a 1,5 m2.

 

26.1.2. Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 60 m2

1. La comunicazione deve avvenire unicamente con gli spazi riservati alla circolazione interna. Le strutture di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI/EI 90.

2. Il carico di incendio deve essere limitato a 1062 MJ/m2 e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il limite del carico di incendio può essere elevato fino a 1593 MJ/m2 qualora il locale sia protetto da impianto di spegnimento automatico.

3. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l’aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza, sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari almeno al 25% di quella richiesta. L'aerazione naturale può essere ottenuta anche tramite camini di ventilazione. Qualora l’aerazione naturale non dovesse essere realizzabile, gli stessi devono essere provvisti di un

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27. Estintori

1. Deve essere previsto un adeguato numero di estintori portatili da incendio, di tipo approvato dal Ministero dell’interno, distribuiti in modo uniforme nell’area da proteggere, in modo da facilitarne il rapido utilizzo in caso di incendio, a tal fine gli estintori devon

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28. Impianto di rivelazione, segnalazione e allarme

Nei locali adibiti a depositi e servizi generali di cui al punto 26.1 e nei locali ubicati

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29. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio

29.1. Generalità

1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio, sono enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell’interno adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previde

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30. Informazione e formazione

1. La formazione e l’informazione del personale deve essere attuata secondo i criteri di

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31. Segnaletica di sicurezza e istruzioni di sicurezza

31.1. Segnaletica di sicurezza

1. La segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio ivi compresa quella specifica per l’individuazione delle

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Titolo IV - CAPO III - STRUTTURE ESISTENTI CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE AVENTI SUPERFICIE MAGGIORE DI 1.000 M2

Le strutture sanitarie ricomprese nel presente Capo devono osservare le prescrizioni previ

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32. Definizioni e classificazioni

1. Per le definizioni e le classificazioni si rimanda a quanto stabilito ai punti 13.1 e 13.2 del Titolo III.

 

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33. Ubicazione

33.1 Generalità

1. Le strutture sanitarie di cui al presente Capo devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio.

2. Le strutture possono essere ubicate:

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34. Caratteristiche costruttive

34.1. Resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione

1. Le strutture ed i sistemi di compartimentazione devono garantire requisiti di resistenza al fuoco compatibili con il carico di incendio specifico di progetto in conformità al decreto del Ministro dell’interno del 9 marzo 2007 e comunque non inferiore a R-REI/EI 30 per i piani fuori terra e RREI/EI 60 per i piani interrati; i piani interrati devono comunicare con i piani fuori terra tramite porte di caratteristiche non inferiori a EI 60.

2. Per le strutture e i sistemi di compartimentazione delle aree a rischio specifico si applicano le disposizioni di prevenzione incendi all'uopo emanate e quelle indicate nei successivi punti del presente Capo.

3. I requisiti di resistenza al fuoco dei singoli elementi strutturali e di compartimentazione nonché delle porte e degli altri elementi di chiusura, devono essere valutati e attestati in conformità al decreto del Ministro dell’interno del 7 agosto 2012.

 

34.2. Reazione al fuoco dei materiali

1. I prodotti da costruzione ed i materiali devono essere conformi a quanto di seguito specificato con la precisazione che è consentito mantenere in uso, fino alla loro sostituzione, mobili imbottiti e sedie non imbottite non rispondenti ai requisiti previsti, rispettivamente, alle successive lettere g) e h):

a) atri, corridoi, disimpegni, scale, rampe, passaggi in genere

È consentito l'impiego, in ragione del 50% massimo della superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) di prodotti da costruzione classificati in una delle classi di reazione al fuoco rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni, indicate con (1) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto, ovvero di materiali commercializzati prima dell’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano, di cui al decreto ministeriale 26 giugno 1984, classificati in classe 1 di reazione al fuoco. Per le restanti parti devono essere impiegati materiali incombustibili. Qualora sussistano particolari esigenze di carattere igienico-sanitario che devono essere dichiarate dalla Direzione sanitaria del reparto e/o della Struttura ospedaliera, negli atri, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, a servizio di aree di tipo C, ed F è consentito l’impiego a soffitto di materiali incombustibili e a pavimento e a parete di prodotti da costruzione classificati in una delle classi di reazione al fuoco rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni, indicate con (2) nella seguente tabella in funzione del tipo di impiego previsto, ovvero di materiali commercializzati prima dell’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano, di cui al decreto del Ministro dell’interno del 26 giugno 1984, classificati in classe 1 di reazione al fuoco.

b) tutti gli altri ambienti

Per i prodotti da costruzione rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto ministeriale 10 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni è consentita l’installazione di prodotti classificati in una delle classi di reazione al fuoco indicate con (3) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto, ovvero, in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi, e classificati in una delle classi di reazione al fuoco, indicate con (4) nella tabella medesima, in funzione del tipo di impiego previsto.

Per i materiali commercializzati prima dell’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell’interno del 26 giugno 1984, è consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe di reazione al fuoco 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe l, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi.

c) Prodotti isolanti installati negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere

Per i prodotti da costruzione rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni è consentito l'impiego, in ragione del 50% massimo della superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) di prodotti classificati in una delle classi di reazione al fuoco indicate con (5) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto. Per le restanti parti devono essere impiegati materiali incombustibili.

Qualora per il prodotto isolante è prevista una protezione da realizzare in sito affinché lo stesso non sia direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco:

— protezione con prodotti classificati in classe (A2FL-s1), (BFL-s1), (CFL-s1) per impiego a pavimento, in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0) e (B-s1,d1) per impiego a parete, e in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0) e (B-s2,d0) per impiego a soffitto, entro i limiti consentiti per i materiali combustibili, prodotti isolanti indicati con (6) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;

— protezione con prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza al fuoco non inferiore a EI 30: prodotti isolanti indicati con (7) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto.

Ferme restando le limitazioni di cui alla precedente lettera a), per i materiali commercializzati prima dell’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell’interno del 26 giugno 1984, è consentito che i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, siano di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1.

d) Prodotti isolanti installati in tutti gli altri ambienti

In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo sono installati prodotti isolanti classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco indicate con (8) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto.

Qualora per il prodotto isolante è prevista una protezione da realizzare in sito affinché lo stesso non sia direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco, in funzione delle caratteristiche della protezione adottata:

— protezione almeno con prodotti di classe di reazione al fuoco (A2FL-s1), (A2FL-s2), (BFL-s1), (BFL-s2) (CFL-s1), per impiego a pavimento, (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1) per impiego a parete e (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0),(B-s2,d0), (B-s3,d0) per impiego soffitto: prodotti isolanti indicati con (9) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;

— protezione con prodotti di classe di reazione al fuoco almeno (A2-s3,d0) ovvero (A2FL-s2) con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti indicati con (10) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;

— protezione con prodotti incombustibili, con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti indicati con (11) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;

— protezione con prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza ai fuoco almeno EI 30: prodotti isolanti classificati almeno in classe (E) di reazione al fuoco per qualsiasi tipo di impiego (pavimento, parete e soffitto).

Per i materiali commercializzati prima dell’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell’interno del 26 giugno 1984, è consentito che i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, siano di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1.

Nel caso di materiale isolante in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1.

e) I prodotti isolanti per installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare devono essere conformi a quanto stabilito dall’articolo 8 del decreto del Ministro dell’interno del 15 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni;

f) I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;

g) I mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite, ecc.) ed i materassi devono essere di classe 1 IM;

h) Le sedie non imbottite devono essere di classe non superiore a 2.

2. È consentita la posa in opera di rivestimenti lignei delle pareti e dei soffitti, purché opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell’interno del 6 marzo 1992.

3. L’impiego e i requisiti di posa in opera dei materiali e dei prodotti da costruzione per i quali sono prescritti specifici requisiti di reazione al fuoco devono essere rispondenti alle disposizioni ad essi applicabili.

4. I materiali non ricompresi nella fattispecie dei prodotti da costruzione devono essere omologati ai sensi del decreto del Ministro dell’interno del 26 giugno 1984 e successive modifiche ed integrazioni. Per i materiali rientranti nei casi specificatamente previsti dall’articolo 10 del citato decreto del Ministro dell’interno

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35. Misure per l’esodo di emergenza

35.1. Affollamento

1. Il massimo affollamento e fissato in:

a) aree di tipo B: persone effettivamente presenti incrementate del 20%;

b) aree di tipo C:

— ambulatori e simili: 0,1 persone/m2;

— sale di attesa: 0,4 persone/m2;

c) aree di tipo E:

— uffici amministrativi: 0,1 persone/m2;

— spazi per riunioni, mensa aziendale, scuole, convitti e simili: numero dei posti effettivamente previsti;

— spazi riservati ai visitatori: 0,4 persone/m2;

d) aree di tipo F: persone effettivamente presenti incrementate del 20%.

 

35.2. Capacità di deflusso

1. Ai fini del dimensionamento delle uscite, la capacità di deflusso non deve essere superiore a 50.

 

35.3. Sistemi di vie d’uscita

1. I compartimenti in cui risultano suddivise le aree di cui al punto 34.3 devono essere provvisti di

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36. Aree ed impianti a rischio specifico

36.1. Generalità

1. Gli impianti ed i servizi tecnologici devono essere progettati, realizzati e gestiti a regola d’arte in conformità alla normativa vigente e devono essere sezionabili sia centralmente che localmente da posizioni segnalate e facilmente accessibili.

2. Su specifica autorizzazione dell’autorità sanitaria competente, è consentito che la distribuzione dei gas medicali avvenga mediante singole bombole, munite di idoneo sistema di riduzione della pressione, sotto l’osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) le procedure di utilizzazione di gas in bombole devono formare oggetto di specifica trattazione nel documento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre, il montaggio e lo smontaggio dei riduttori deve essere affidato esclusivamente a personale specializzato e formato ed è vietato il caricamento delle bombole mediante travaso;

b) il riduttore e i flussometri devono essere protetti dalle azioni meccaniche. All’interno dei locali le bombole devono essere adeguatamente posizionate al fine di evitare cadute accidentali;

c) è vietato depositare, anche in via temporanea, le bombole lungo qualsiasi via di esodo;

d) è vietato l’utilizzo di gas in bombole in locali con presenza di visitatori non autorizzati all’assistenza salvo per quei locali, ove per normativa sanitaria, è obbligatoria la presenza di bombole per emergenza (terapia intensiva, trasporto malati, pronto soccorso, ecc.);

e) le bombole/stroller che non sono in uso, in numero tale che non superino la capienza geometrica complessiva di 30 litri, devono essere ubicate in un locale all’interno del reparto con aerazione naturale non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del locale, con strutture di separazione di caratteristiche non inferiori REI 30 e porte di accesso di caratteristiche non inferiori a EI 30 munite di dispositivo di autochiusura. All’interno del locale deve essere installato un rilevatore di incendio collegato all’impianto di allarme;

 

36.2. Locali adibiti a depositi e servizi generali

36.2.1. Locali adibiti a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 10 m2

1. È consentito destinare a deposito di materiali combustibili, locali di superficie limitata e comunque non eccedente i 10 m2, anche privi di aerazione naturale, alle seguenti condizioni:

a) carico di incendio non superiore a 1062 MJ/m2;

b) strutture di separazione con caratteristiche non inferiori REI/EI 60;

c) porte di accesso con caratteristiche non inferiori a EI 60, munite di dispositivo di autochiusura;

d) rilevatore di incendio collegato all’impianto di allarme;

e) un estintore portatile d’incendio avente carica minima pari a 6 kg, di capacità estinguente non inferiore a 2lA 89B installato all’esterno del locale in prossimità dell’accesso.

2. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1 i vani di superficie non superiore a 1,5 m2.

 

36.2.2. Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 50 m2

1. La comunicazione deve avvenire unicamente con gli spazi riservati alla circolazione interna. Le strutture di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI/EI 60.

2. Il carico di incendio deve essere limitato a 797 MJ/m2 e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il limite del carico di incendio può essere elevato fino a 1593 MJ/m2 qualora il locale sia protetto da impianto di spegnimento automatico.

3. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l’aerazione naturale il rapp

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37. Mezzi ed impianti di protezione attiva contro l’incendio

37.1. Generalità

1. Le apparecchiature e gli impianti di protezione attiva contro l’incendio devono essere progettati, installati e gestiti a regola d’arte in conformità alla normativa vigente e a quanto di seguito indicato.

2. In presenza di sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e simili, l’impianto di estinzione degli incendi deve prevedere, in funzione dell’agente estinguente utilizzato, un idoneo sistema per la raccolta dello stesso.

 

37.2. Estintori

1. Tutte le strutture sanitarie devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili da incendio, di tipo approvato dal Ministero dell’interno, distribuiti in modo uniforme nell’area da proteggere; in modo da facilitarne il rapido utilizzo in caso di incendio; a tal fine gli estintori devono essere preferibilmente ubicati::

— lungo le vie di esodo, in prossimità degli accessi;

— in prossimità di aree a maggior pericolo.

2. Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l’individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di almeno uno ogni 100 m2 di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori per piano o per compartimento e di uno per ciascun impianto a rischio specifico.

3. Salvo quanto specificat

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38. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio

38.1. Generalità

1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio, sono enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

 

38.2. Procedure da attuare in caso di incendio

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39. Informazione e formazione

1. La formazione e l’informazione del personale deve essere attuata secondo i criteri di

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40. Segnaletica di sicurezza e istruzioni di sicurezza

40.1. Segnaletica di sicurezza

1. La segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, ivi compresa quella specifica per l’individuazione delle apparecchiature ad alta energia di tipo

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Titolo IV - CAPO IV - STRUTTURE DI NUOVA COSTRUZIONE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE AVENTI SUPERFICIE MAGGIORE DI 1.000 M2

Le strutture sanitarie ricomprese nel presente Capo devono osservare le disposizioni previ

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ALLEGATO III
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Titolo V - Sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio
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42. Generalità

I responsabili delle attività, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, devono provvedere a:

a) adottare, il sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio delle attività sanitarie (SG) definito attraverso uno specifico documento presentato all’organo di controllo redatto in base ai principi stabiliti dal decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998 e aggiornato in corrispondenza delle successive fasi di adeguamento dell’attività, indicando le misure migliorative poste in atto, valutando ed esplicitando i provvedimenti adottati relativamente ai seguenti punti:

— identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall’attività;

— organizzazione del personale;

— controllo operativo delle successive fasi di adeguamento;

— gestione delle modifiche;

— pianificazione di emergenza;

— sicurezza delle squadre di soccorso;

— controllo delle prestazioni con riferimento anche ai crono programmi;

— manutenzione dei sistemi di protezione;

— controllo e revisione del SG.

In particolare il SG deve contenere:

— l documento di strategia nei riguardi della sicurezza antincendio a firma del responsabile, indicando il budget da impegnare per la sicurezza antincendio nel periodo considerato;

— l’analisi delle principali cause e pericoli di incendio e dei rischi per la sicurezza delle persone;

— il sistema di controlli preventivi che garantisca il rispetto dei divieti ed il mantenimento nel tempo delle misure migliorative adottate nelle varie fasi (divieti, limitazioni, procedure di esercizio, ecc.);

— il piano per la gestione delle emergenze;

— il piano di formazione e l’organigramma del personale addetto al settore antincendio ivi compresi i responsabili della gestione dell’emergenza; il numero minimo di addetti è determinato secondo quanto indicato alla successiva lettera c;

b) individuare il responsabile tecnico della sicurezza antincendio, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, al corso base di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011, con mansioni di pianificazione, coordinamento e verifica dell’adeguamento nelle varie fasi previste, indicando la posizione nell’organigramma aziendale e le relative deleghe;

c) designare gli addetti antincendio che devono essere individuati secondo i criteri di seguito riportati:

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