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Opere e lavori privati e pubblici - Ingegneria civile e ambientale
Edilizia e costruzioni - Urbanistica e territorio
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. Corte Cost. 12/03/2015, n. 32
Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 3, 10, comma 1, 11 e 15, comma 2, lettere c) ed e) della legge della Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti).LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge della Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuaz |
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[Premessa]REPUBBLICA ITALIA |
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SENTENZAOmissis |
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Ritenuto in fatto1.− Con ricorso spedito per la notificazione il 28 aprile 2014, ricevuto dalla destinataria il successivo 30 aprile, depositato il 6 maggio 2014 e iscritto al n. 34 del registro ricorsi del 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 3, 10, comma 1, 11 e 15, comma 2, lettere c) ed e), della L.R. Liguria 24 febbraio 2014, n. 1 R(Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione e, quali parametri interposti, agli artt. 147, 202 e 238, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152R (Norme in materia ambientale), all'art. 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 (Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214), e all'art. 10, comma 14, lettere d), e) ed f), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 R(Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 12 luglio 2011, n. 106. 1.1.− Premette il ricorrente che la legge regionale afferma di dettare, in attuazione delle disposizioni nazionali e comunitarie, norme relative all'individuazione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni concernenti il servizio idrico integrato e la gestione integrata dei rifiuti, rafforzando il ruolo pubblico nel governo dei relativi servizi e definendo ruoli e competenze della Regione e degli enti locali, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione. Nonostante tali enunciazioni di principio, prosegue il ricorrente, la legge regionale in esame contiene alcune previsioni che, ponendosi in contrasto con gli evocati parametri interposti, sono lesive della competenza legislativa esclusiva riservata allo Stato nelle materie "tutela della concorrenza" e "tutela dell'ambiente", di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e), ed s), Cost.). 1.2.- In particolare, l'art. 8 della L.R. Liguria n. 1 del 2014R prevede che gli enti d'ambito, entro quattro mesi dalla data della loro costituzione, devono predisporre i piani d'ambito. La difesa dello Stato lamenta che il comma 3 dell'art. 8 in esame, nel disporre che "Il Piano d'ambito deve prevedere agevolazioni tariffarie e adeguati interventi a sostegno dei piccoli comuni", si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, attuativo dell'art. 21, comma 19, del decre |
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Considerato in diritto1.- Con il ricorso iscritto al n. 34 del registro ricorsi del 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri censura gli artt. 8, comma 3, 10, comma 1, 11 e 15, comma 2, lettere c) ed e), della L.R. Liguria 24 febbraio 2014, n. 1 R (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione e, quali parametri interposti, agli artt. 147, 202 e 238, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 R(Norme in materia ambientale), all'art. 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 (Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201R, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214), e all'art. 10, comma 14, lettere d), e) ed f), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 12 luglio 2011, n. 106. 2.- In primo luogo, il ricorrente impugna l'art. 8, comma 3, della L.R. Liguria n. 1 del 2014R, nella parte in cui, in materia di pianificazione d'ambito, dispone che "Il Piano d'ambito deve prevedere agevolazioni tariffarie e adeguati interventi a sostegno dei piccoli comuni". Secondo la difesa erariale tale disposizione invade la sfera di competenza esclusiva statale nelle materie "tutela della concorrenza" e "tutela dell'ambiente" poiché si pone in contrasto con la norma interposta rappresentata dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, che attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (in seguito, "AEEG") le funzioni di regolazione e controllo del servizio idrico integrato (in seguito, anche "SII"), con i compiti, tra gli altri, di definire i criteri per la determinazione delle tariffe sulla base dei principi stabiliti con legge dello Stato, ed individuare le agevolazioni tariffarie attraverso la previsione di "forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate individuate dalla legge". 2.1.- È poi censurato l'art. 10, comma 1, della L.R. n. 1 del 2014, che attribuisce ai Comuni - già appartenenti alle Comunità montane e con popolazione inferiore o uguale a tremila residenti, ferma restando la loro partecipazione all'ambito territoriale ottimale (in seguito, anche "ATO") - la facoltà di gestire autonomamente il SII, in forma singola o associata. Ad avviso della difesa dello Stato, anche tale disposizione regionale si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., poiché, introducendo una soglia quantitativa di tipo demografico senza considerare parametri fisici e tecnici, viola la norma interposta costituita dall'art. 147 del D.Lgs. n. 152 del 2006, che, nell'organizzazione del SII sulla base degli ATO definiti dalle Regioni, impone il rispetto dei principi dell'unità del bacino idrografico, dell'unitarietà e, comunque, del superamento della frammentazione verticale delle gestioni delle risorse idriche, nonché dell'adeguatezza delle dimensioni gestionali. 2.2.- In terzo luogo, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l'art. 11 della L.R. Liguria n. 1 del 2014R, che regolamenta l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali nei confronti degli enti d'ambito e dei Comuni inadempienti qualora non vengano predisposti i piani d'ambito nei termini previsti e "non vengano posti in essere gli atti per la realizzazione delle opere previste dai piani d'ambito e necessarie a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea". Ad avviso del ricorrente, la previsione in esame è lesiva delle competenze legislative esclusive statali sancite dall'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., poiché rende possibile il verificarsi di una indebita ingerenza della Regione nell'esercizio delle funzioni in materia tariffaria, di verifica e controllo della corretta redazione del piano d'ambito che la legge dello Stato ha inteso specificamente riservare all'AEEG. Ciò avviene in contrasto con quanto previsto dalle norme interposte rappresentate dall'art. 10, comma 14, lettere d), e) ed f), del D.L. n. 70 del 2011, come convertito, sulle funzioni della soppressa Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, e dal corrispondente art. 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.P.C.M. 20 luglio 2012, che ha individuato le funzioni di regolazione del servizio idrico integrato trasferite all'AEEG. 2.3.- Sono, infine, censurate le lettere c) ed e) del comma 2 dell'art. 15 della L.R. Liguria n. 1 del 2014, disposizioni dettate in materia di gestione integrata dei rifiuti, in ordine alle quali il ricorrente deduce analoghi profili di illegittima incidenza sugli ambiti di competenza esclusiva dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ambiente, alle quali è ascrivibile la disciplina tariffaria. In particolare, per la difesa erariale la lettera c) del comma 2 dell'art. 15 - che attribuisce al Comitato d'ambito la funzione di definire "l'articolazione degli standard di costo intesi come servizi minimi da garantire al territorio omogeneo e i criteri di determinazione delle tariffe da applicare a fronte della erogazione dei servizi nelle aree territoriali omogenee" - contrasta con l'art. 238, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, che demanda all'Autorità d'ambito la determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani sulla base dei criteri generali definiti dal regolamento emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A fondamento della censura la difesa dello Stato invoca anche la normativa che detta i criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali - art. 3-bis, comma 1-bis, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 R(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 14 settembre 2011, n. 148, e modificato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 17 dicembre 2012, n. 221 - la quale attribuisce alla competenza regionale la sola funzione di "determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza" e non quella concernente la definizione dei relativi criteri. |
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P.Q.M.LA CORTE COSTITUZIONALE |
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