Con ricorso al Tribunale amministrativo del Veneto, rubricato al n. 1886/2012, Cpl Concordia società cooperativa, in proprio ed in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo con Prima Vera s.p.a, impugnava la determinazione in data 7 novembre 2012, n. 2094, con la quale il Comune di Venezia aveva aggiudicato definitivamente al raggruppamento temporaneo fra Manutencoop Facility Management s.p.a., mandataria, e Siram s.p.a., Mafra Gestioni s.r.l., Sipil s.p.a., già Sielv s.p.a., mandanti, la procedura aperta per la gestione del calore e la manutenzione degli impianti termici, elettrici ed altri impianti tecnologici presso gli stabili di proprietà del Comune stesso, con interventi di riqualificazione ed ottimizzazione energetica, nella quale si era classificata al secondo posto
La società impugnava inoltre la comunicazione del Comune di Venezia del 9 novembre 2012 prot. n. PG/2012/470851, tutti i verbali di gara ed ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Il ricorso era affidato ai motivi così riassunti nella sentenza di primo grado:
"I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 46, comma 1 bis, e 74 del D.Lgs. n. 163 del 2006R e dei paragrafi nn. 1.22 e 1.23 del capitolato speciale d'appalto nonché del principio di par condicio e di concorrenza e dell'art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto istruttorio.
Deduce, al riguardo, che l'a.t.i. odierna controinteressata non avrebbe rispettato le dotazioni minime di personale richiesto dal capitolato speciale d'appalto, con particolare riferimento ai minimi orari previsti dalla lex specialis di gara.
II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163 del 2006. Eccesso di potere per difetto istruttorio e di motivazione.
Lamenta, in proposito, che l'offerta vincitrice sarebbe viziata da "un'enorme discrasia tra quanto proposto in offerta tecnica e quanto valorizzato dal punto di vista economico".
III. Violazione e falsa applicazione dell'art. 49 e dell'art. 46, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 163 del 2006, dell'art. 88 del D.P.R. n. 207 del 2010 Re del paragrafo 4 del disciplinare di gara.
Asserisce, in proposito, che i contratti di avvalimento presentati dall'a.t.i. aggiudicataria, non riporterebbero le risorse e i mezzi messi a disposizione dalle imprese ausiliarie.
IV. Violazione e falsa applicazione dell'art. 37 e dell'ar