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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sardegna 04/02/2015, n. 4
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 23/10/2023, n. 9
- L.R. 12/12/2022, n. 22
- L.R. 21/02/2020, n. 2
- Sent. Corte Cost. 29/03/2019, n. 65
- L.R. 05/11/2018, n. 40
- L.R. 11/12/2017, n. 25
- L.R. 22/05/2015, n. 13
- L.R. 09/03/2015, n. 5
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Capo I - Organizzazione del servizio idrico integrato |
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Art. 1 - Finalità1. La presente legge detta nuove norme in materia di organizzazione del servizio idrico integrato quale servizio pubblico di interesse generale, in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche ed integrazioni, dell' |
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Art. 2 - Attribuzione delle funzioni in materia di servizio idrico integrato1. Le funzioni di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato di cui alla parte terza, sezione terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche e integrazioni, sono attribuite all'Ente di governo dell'ambito della Sardegna di cui all'articolo 6 che succede, a decorrere d |
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Art. 3 - Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali1. Il territorio regionale è delimitato in un unico ambito territoriale ottimale e i confini territoriali degli enti locali in esso |
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Art. 4 - Modifica dell'ambito territoriale ottimale1. L'ambito territoriale ottimale può essere modificato con l'istituzione di due o più ambiti territoriali ottimali, anche su istanza degli enti locali interessati, che rappresentino non meno di cinquecentomila abitanti, per rendere più economica, efficace ed efficiente la gestione del servizio idrico integrato. 2. La Gi |
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Art. 5 - Funzioni della Regione |
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Art. 6 - Organi dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna1. È istituito l'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, dotato di personalità giuridica e autonomia organizzativa e patrimoniale, per l'unico ambito territoriale ottimale della Sardegna al quale partecipano obbligatoriamente i comuni. All'ente partecipa anche la Regione con le modalità stabilite dalla presente legge. 2. L'ordinamento dell'Ente è disciplinato dallo statuto. La proposta di statuto, predisposta dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvata dagli enti locali rappresentanti la maggioranza assoluta delle quote di rappresentatività. 3. Le quote di rappresentatività dei comuni, al fine della contribuzione al fondo di dotazione e dell'esercizio delle prerogative previste dalla presente legge, sono stabilite dallo statuto e sono determinate: a) per il 70 per cento in rapporto alla popolazione residente nel comune; |
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Art. 7 - Comitato istituzionale d'ambito1. Del Comitato istituzionale d'ambito fanno parte: a) il Presidente della Regione o un suo delegato; b) due componenti scelti tra i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e della città metropolitana; N6 c) due componenti scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti: d) due componenti scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti; e) quattro componenti scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. 2. I sindaci componenti del Comitato istituzionale d'ambito (CIA) sono eletti con metodo proporzionale e scrutinio di lista, secondo le modalità stabilite nello statuto, dalle conferenze territoriali di cui all'articolo 8 in seduta congiunta con voto proporzionale alle quote assegnate. Ciascun sindaco componente del CIA può delegare |
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Art. 7-bis - Esercizio del controllo analogo. Commissione per il controllo analogo1. Qualora ne sussistano le condizioni di legge, l'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi della normativa dell'Unione europea e statale per le società a totale capitale pubblico soggette al controllo analogo secondo il modello delle società "in house", è svolto dai soggetti partecipanti all'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, purché soci del gestore unico del servizio idrico integrato e dalla Regione, nei confronti del gestore unico del servizio idrico integrato tramite la Commissione per il controllo analogo, secondo le modalità previste dal presente articolo. 2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni p |
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Art. 8 - Conferenze territoriali1. Il territorio della Sardegna è ripartito in conferenze territoriali individuate dal Comitato istituzionale d'ambito nel rispetto del nuovo assetto territoriale degli enti locali. Nelle more dell'approvazione della legge per il riordino degli enti locali, il territorio della Sardegna è ripartito in conferenze territoriali coincidenti con le otto circoscrizioni elettorali. 2. Ciascuna conferenza territoriale |
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Art. 9 - Personale dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna1. Il personale dipendente già assunto mediante le procedure di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ovvero ai commi 90 e 94 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007, e in servizio a tempo indeterminato alla data del |
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Art. 10 - Collegio dei revisori dei conti1. Del collegio dei revisori dei conti fanno parte tre componenti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione de |
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Art. 11 - Disposizioni transitorie al subentro dell'Ente di governo dell'ambito1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione convoca ed insedia il Comitato istituzionale d'ambito di cui all'articolo 7. |
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Art. 12 - Funzioni regionali1. La Giunta regionale, in attuazione dei propri atti generali di pianificazione e di programmazione del territorio e di utilizzo delle risorse idriche, approva le linee guida di programmazione, pianificazione e indirizzo del servizio idrico integrato; la deliberazione è adottata previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro il termine di quindici giorni, decorso il quale se ne prescinde. 2. Le linee guida sono adottate entro tre m |
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Art. 13 - Attività di gestione delle acque meteoriche e di drenaggio urbano1. Per il territorio di ciascun comune, l'Ente di governo dell'ambito, su proposta del gestore e sentita l'amministrazione comunale competente, approva, nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, il Piano di gestione delle acque meteoriche e di drenaggio urbano, sottoscritto in modo vincolante dal gestore e dall'amministrazione comunale interessata, che contiene le modalità di ripartizione dei costi operativi e degli investimenti necessari per la gestione delle acque meteoriche. 2. Il piano è approvato entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge ed è aggiornato con cadenza quinque |
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Art. 14 - Gestione sostenibile delle risorse idriche1. Al fine di assicurare la gestione sostenibile delle risorse idriche, in coerenza con le previsioni del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e con il piano di gestione delle acque di cui alla direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di ac |
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Art. 15 - Principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezzaLa Regione, al fine di assicurare il ruolo degli enti locali e la loro cooperazione in vista del raggiungimento di fini unitari nello spazio territoriale che il legislatore regionale reputa ottimale, con deliberazione della Giunta regionale garantisce, entro sei anni dalla entrata in vigore della presente legge, la cessione ai comuni delle proprie azioni di Abbanoa Spa, gestore del servizio idrico integrato alla data di entrata in vigore della presente legge, per un controvalore al prezzo simbolico di un euro og |
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Capo II - Modifiche legislative, abrogazioni ed entrata in vigore |
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Art. 16 - Integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006 (Compiti di Enas)1. Nella legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in ma |
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Art. 17 - Trasferimenti di funzioni del servizio idrografico1. Nella legge regionale n. 19 del 2006, dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente: |
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Art. 18 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della leg |
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Art. 19 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS). Gli effetti giuridici delle disposizioni cui al co |
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18/11/2024
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