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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Basilicata 05/11/2014, n. 32
L. R. Basilicata 05/11/2014, n. 32
L. R. Basilicata 05/11/2014, n. 32
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 27/01/2015, n. 4
- L.R. 20/03/2015, n. 11
- L.R. 29/06/2018, n. 11
- L.R. 13/03/2019, n. 2
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Capo I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, ferme restando le definizioni contenute nell'articolo 3 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18, si intende per: a) "indice FOI": l'indice |
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Capo II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 FEBBRAIO 2010, N. 18 |
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Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 14 della Legge Regionale 5 febbraio 2010, n. 181. L'articolo 14 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18, è sostituito dal seguente: "Art |
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Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 16 della Legge Regionale 5 febbraio 2010, n. 181. L'articolo 16 della Legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18, è sostituito dal seguente: "Articolo 16 - (Amministratore unico) 1. L'amministratore unico rappresenta il Consorzio ed esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. A tal fine egli adotta la generalità dei provvedimenti ad eccezione di quelli meramente esecutivi di precedenti decisioni che, sulla base di quanto al riguar |
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Art. 7 - Direttore del Consorzio1. Il direttore del Consorzio è nominato dall'amministratore unico ai sensi dell'articolo 6 della presente legge che sostituisce l'articolo 16 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 8, con rapporto di lavoro a tempo determinato; l'incarico decorre dalla data di nomina e ha termine con la cessazione dell'incarico dell'amministratore unico. 2. L'incarico di direttore è rinnovabile per una sola volta può es |
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Art. 8 - Sostituzione dell'articolo 18 della Legge regionale 5 febbraio 2010, n. 181. L'articolo 18 della Legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18, è sostituito dal seguente: "Articolo 18 - (Compen |
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Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 19 della Legge Regionale 5 febbraio 2010, n. 181. L'articolo 19 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18, è sostituito dal seguente: "Articolo 19 - (Incompatibilità |
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Art. 11 - Ulteriori modifiche della Legge Regionale 5 febbraio 2010, n. 181. Anche per effetto di quanto stabilito nei precedenti articoli del presente capo, alla legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche: a) negli articoli 20, comma 4, 21, commi 1 e 4, 23, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 24, commi 4, 5 e 7, e 25, commi 4 e 6, le funzioni demandate al consiglio di amministrazione ovvero al presidente del consiglio di amministrazione si intendono attribuite all'amministratore unico; b) nell'articolo 20, comma 1, nelle lettere d) ed e) è soppressa la parola "generale"; |
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Art. 12 - Adeguamento statuti consortili1. Ferma restando la natura immediatamente precettiva delle disposizioni contenute nella presente legge, entro sessanta giorni dalla nomina dell'amministratore unico, ciascun Consorzio adegua lo statuto adottato ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18. 2. Gli adeguamenti di cui al comma 1 sono predisposti dal legale rappresentante del Consorzio e sono |
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Capo III - RISANAMENTO ECONOMICO-FINANZIARIO ED EQUILIBRIO GESTIONALE |
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Art. 13 - Piani di risanamento1. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, se necessario, approva, per ciascun Consorzio, eventuale piano di risanamento allo scopo di conseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 1. I predetti piani sono predisposti tenendo, tra l'altro conto: a) dei procedimenti avviati in attuazione degli articoli 27, 28, 29, comma 1, 31, comma 1, e 38, comma 5, della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18; b) dei procedimenti avviati in attuazione dei successivi articoli 14, 17 e 18, comma 3; c) dei maggiori |
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Art. 13 bis - Piano stralcio |
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Art. 14 - Riduzione degli organici1. I piani di cui all'articolo 13 possono prevedere che uno o più dei dipendenti del Consorzio interessato, in servizio da almeno 24 mesi antecedenti l'entrata in vigore della presente legge, siano comandati presso la Regione ovvero presso i suoi enti strumentali o le società dalla stessa controllate. 2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è subo |
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Art. 15 - Autorizzazione preventiva delle nuove assunzioni1. Laddove, in forza di quanto stabilito dall'articolo 13, la Regione abbia stanziato apposite risorse finalizzate al risanamento economico finanziario del Consorzio ed all'equilibrio della sua |
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Art. 16 - Clausola sociale1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 69 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché dalla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 24, fatte salve eventuali previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva nazionale di lavoro, in caso di procedure di affidamento di servizi concernenti la manutenzione e la gestione delle reti e degli impianti ubicati nelle aree industriali, si applicano le disposizioni del presente articolo: |
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Art. 17 - Lotti Legge 219/1981 trasferiti al Consorzio di Potenza1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai lotti trasferiti al Consorzio di Potenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, che siano detenuti in forza di contratti di locazione posti in essere nell'ambito di procedure concorsuali. 2. Fermo restando quanto stabilito nel Capo IV, il Consorzio, mediante appositi avvisi pubblici, rende nota la volontà di assegnare in proprietà i lotti di cui al comma 1 attraver |
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Art. 18 - Destinazione dei ricavi provenienti dalla vendita del patrimonio immobiliare1. Fatto salvo quanto stabilito nei successivi commi, i Consorzi destinano i ricavi provenienti dalla vendita del proprio patrimonio immobiliare alla realizzazione degli interventi infrastrutturali occorrenti per la piena funzionalità delle aree industriali nonché all'acquisizione, anche mediante procedura espropriativa, dei lotti necessari per |
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Art. 19 - Risorse finanziarie1. Una quota non inferiore all’80% delle risorse di cui all’art. 39 è destinata all’attuazione delle disposizioni contenute nel presente capo.N1 |
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Capo IV - PIANIFICAZIONE DELLE POLITICHE INDUSTRIALI |
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Art. 20 - Piano quinquennale di sviluppo industriale1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva apposito piano quinquennale finalizzato a: a) adempiere alle funzioni amministrative di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18; b) dettare gli indirizzi di carattere generale necessari alla Giunta regionale per |
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Art. 21 - Aggiornamento del piano1. Il piano di cui all'articolo 20 viene aggiornato dal Consiglio regionale, su proposta de |
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Art. 22 - Raccordo con altri strumenti di programmazione1. Con l'approvazione del piano di cui all'articolo 20 e dei suoi successivi aggiornamenti, nelle ar |
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Art. 23 - Consulta per le politiche industriali1. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge, viene istituita la Consulta per le politiche industriali. 2. La Consulta per le politi |
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Art. 24 - Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale1. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema imprenditoriale regionale e migliorarne la competitività sui mercati nazionali ed internazionali, ai fini della |
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Capo V - DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA |
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Sezione I - AMPLIAMENTO AREE ESISTENTI ED INDIVIDUAZIONE NUOVE AREE |
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Art. 25 - Conferenza di pianificazione1. Entro 60 giorni dall'approvazione del piano di cui all'articolo 20 ovvero dei suoi successivi aggiornamenti, qualora gli stessi prevedano l'ampliamento di un'area industriale esistente ovvero individuino una nuova area industriale, la Regione, sulla base della proposta di perimetrazione predisposta dal Consorz |
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Art. 26 - Adozione della perimetrazione1. La Giunta regionale, a seguito della valutazione delle specifiche risultanze della conferenza di cui all'art. 25 e tenuto conto delle posizioni espresse in quella sede, acquisito altresì il parere della competente Commissione consiliare, adotta con propria deliberazione la perimetrazione dell'ampliamen |
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Art. 27 - Approvazione della perimetrazione1. Scaduto il termine di cui all'articolo 26, comma 4, la Giunta regionale, a seguito della valutazione delle osservazioni eventualmente presentate, acquisito altresì il parere della competente Commissione consiliare, approva con prop |
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Art. 28 - Aggiornamenti1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 29, eventuali aggiornamenti della pe |
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Art. 29 - Aggiornamenti in riduzione1. Qualora l'aggiornamento della perimetrazione abbia ad oggetto la riduzione dell'estensione dell |
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Sezione II - PIANI DI INSEDIAMENTO |
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Art. 30 - Piani di insediamento1. La Giunta regionale, su proposta del Consorzio territorialmente competente, approva con propria deliberazione apposito piano di insediamento che, anche ai fini di cui all'articolo 22, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ha natura di piano attuativo. |
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Art. 31 - Approvazione del piano di insediamento1. Nel caso di ampliamento di un'area industriale esistente ovvero di individuazione di una nuova area, il piano di insediamento è approvato entro 150 giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 27. |
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Art. 32 - Piani di insediamento in variante1. Qualora il piano di insediamento ovvero un suo aggiornamento contenga previsioni in variante rispetto a quanto stabilito i |
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Sezione III - PROCEDURE ESPROPRIATIVE |
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Art. 33 - Vincolo preordinato all'esproprio1. Ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, la |
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Capo VI - PIENO UTILIZZO DELLE AREE INDUSTRIALI |
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Art. 34 - Prevalenza dell'interesse pubblico1. Tenuto conto dell'interesse pubblico alla promozione dei processi di crescita delle realtà produttive nonché della |
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Art. 35 - Diritto di prelazione1. Ai Consorzi industriali è riconosciuto il diritto di prelazione nel caso di trasferimento a titolo oneroso dei lotti assegnati dai Consorzi medesimi agli operatori economici. 2. Allo scopo di consentire l'esercizio del diritto di cui al comma 1, l'assegnatario del lotto deve comunica |
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Art. 36 - Autorizzazione consortile1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 35 e 37, l'alienazione ovvero la locazione dei lotti, o di parte di essi, ricadenti nelle aree industriali oppure dei manufatti, o di parte di essi, realizzati sui medesimi lotti sono |
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Art. 37 - Riacquisto1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i Consorzi hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per intraprese commerciali o di servizi nelle ipotesi in cui il cessionario non realizzi il manufatto destinato ad ospitare l'attività produttiva nel termine di cinque anni dalla cessione. |
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Art. 38 - Fondo di primo avvio1. Una quota non superiore al 20% delle risorse di cui all'articolo 39 è destinata, quale dotazione iniziale, all'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 35 e 37 del presente capo. |
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Capo VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 39 - Copertura finanziaria1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, per gli esercizi finanziari 2015/2016 del bilancio di previsione pluriennale 2014/2016, mediante uno stan |
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Art. 41 - Omissis |
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Art. 42 - Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla |
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29/11/2024
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