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Sent. C. Cass. 03/03/2011, n. 5116

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1. Architetto - Incarico dalla P.A. per variante a P.R.G. comunale - Sua successiva attività professionale inerente al predetto incarico - Costituisce illecito disciplinare ex Codice deontologico architetti.
1. L’architetto che abbia redatto, unitamente ad altri professionisti, la variante parziale al Piano regolatore generale comunale e, successivamente all’adozione dello strumento urbanistico, abbia presentato, con una società privata, una proposta di piano attuativo inerente ad un’area compresa nella variante medesima, incorre nell’illecito disciplinare di cui all’art. 41 bis della L. 42/1150 (introdotta dall’art. 14 della L. 67/765) e all’art. 29 del Codice deontologico (approvato con delibera del Consiglio nazionale architetti del 20 dicembre 2006 e in vigore dall’1 gennaio 2007), ai sensi dei quali non possono essere assunti incarichi di natura privata da parte dei professionisti cui sia stata demandata la redazione di strumenti urbanistici fino alla loro definitiva approvazione.


(L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 bis; R L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 14) R

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