Sent. C. Stato 11/03/2011, n. 1583 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 11/03/2011, n. 1583

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1. Appalti LSF - Gara - Offerta - Documentazione - Omessa dichiarazione non prevista nel bando - Esclusione illegittima - 3. Appalti LSF - Gara - Offerta - Elementi di valutazione - Punteggio numerico - Solo se sufficientemente analitico
1. In una gara d’appalto LSF, qualora la lex specialis non preveda una determinata dichiarazione a pena di esclusione, anzi prescriva di utilizzare un modello che non includa tale dichiarazione e che, al contempo, tutte le partecipanti abbiano utilizzato detto modello omettendo la dichiarazione, non si determina alcun vulnus alla par condicio e non può ravvisarsi alcun interesse concreto dell’Amministrazione ad invalidare la gara escludendo tutte le imprese partecipanti. 2. Ai sensi dell’art. 38, lett. c), D.Lgs. 06/163, la Stazione appaltante che non ritenga il precedente penale dichiarato dal concorrente incisivo della sua moralità professionale anche sotto il profilo della gravità da valutarsi in relazione all’oggetto specifico dell’appalto, non è tenuta ed esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto suo convincimento, potendo la motivazione di non gravità del reato risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l’ammissione alla gara dell’impresa mentre è la valutazione di gravità che richiede l’assolvimento di un particolare onere motivazionale. 3. In una gara d’appalto LSF, in tema di valutazione delle offerte da parte di una Commissione aggiudicatrice, l’attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica è consentita quando il numero delle sottovoci, con i relativi punteggi, entro i quali ripartire i parametri di valutazione di cui alle singole voci, sia sufficientemente analitico da delimitare il giudizio della Commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo, rendendo così evidente l’iter logico seguito nel valutare i singoli progetti sotto il profilo tecnico, in applicazione di puntuali criteri predeterminati, essendo altrimenti necessaria una puntuale motivazione del punteggio attribuito.

3. Conf. C. Stato V 3 dicembre 2010 n. 8410 R.; V 29 dicembre 2009 n. 8833 R .
[D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 38, lett. c)] R

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