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Sent. C. Stato 30/06/2010, n. 4181

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Norme sulle distanze tra fabbricati o tra questi ed i confini -Inderogabili
1. Le norme degli strumenti urbanistici locali, che impongono di mantenere le distanze fra fabbricati o di questi dai confini – a differenza dalle norme sulle distanze di cui all’art. 873 C.c., dettate a tutela di reciproci diritti soggettivi dei singoli e miranti unicamente ad evitare la creazione di intercapedini antigieniche e pericolose, come tali suscettibili di deroga mediante convenzione tra privati – non sono derogabili, perché dirette, più che alla tutela di interessi privati, a quella di interessi generali e pubblici in materia urbanistica.

1. Conf., ex plurimis, Cass. 31 maggio 2006 n. 12966.R 1a. (DIST) - Ved. Cass. 7 aprile 2010 n. 8273R

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