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Sent. C. Cass. 07/04/2010, n. 8273

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Fra costruzioni - A distanza inferiore a quella stabilita da art. 873 C.c. - Conseguenze
1. Nel caso di realizzazione di una costruzione a distanza inferiore a quella stabilita dall’art. 873 C.c., o da una norma regolamentare integrativa, il proprietario del fondo finitimo, che abbia optato, a norma degli artt. 875 ed 877 C.c., c. 2, per fabbricare in appoggio od aderenza alla costruzione già realizzata, non può chiedere nessuna delle tutele previste dall’art. 872 C.c., giacché sono incompatibili con la scelta effettuata non solo l’azione diretta alla riduzione in pristino, ma anche quella di risarcimento del danno, restandone il fondamento interamente assorbito dall’ampliamento, anziché diminuzione, dell’originaria capacità edificatoria del fondo stesso.

1a. (DIST) - Ved. «Distanze legali nelle costruzioni»
(Cod. civ. art. 873)

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