FAST FIND : GP10353

Sent. C. Cass. 22/04/2010, n. 9642

1248316 1248316
1. Progetto ll.pp. - Incarico - Compenso - Condizionato al finanziamento dell’opera - Legittimità
1. La clausola contrattuale, inserita in un disciplinare, con la quale il sorgere del diritto al compenso da parte del professionista incaricato del progetto di un’opera pubblica viene condizionato all’ottenimento del finanziamento per l’opera progettata, oltre ad essere valida alla stregua delle norme del Codice civile, era imposta dall’art. 23, comma 2, D.L. 2 marzo 1989 n. 66 convertito nella L. 24 aprile 1989 n. 144 (recante una disciplina poi trasfusa negli artt. 191 e 194 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267), il quale comminava la nullità di qualsivoglia deliberazione e conseguente convenzione diretta ad acquisire servizi in favore di comuni, province e comunità montane in difetto di previo impegno di spesa, disponendo che, in tal caso, il rapporto obbligatorio intercorresse tra il professionista ed il funzionario stipulante l’accordo.

1. Conf. Cass. 29 ottobre 2009 n. 22922 R; 23 settembre 2009 n. 20444; [R=W23S0920444] 18 novembre 2008 n. 27406;R 27 marzo 2008 n. 7966;[R=W27M087966] 2 dicembre 2005 n. 26257 R; 19 settembre 2005 n. 18450 R 1 febbraio 2005 n. 1985;[R=W1F051985] 7 settembre 2004 n. 17983;[R=W7S0417983] 21 luglio 2000 n. 9587 R

Dalla redazione