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Deliberaz. G.P. Trento 09/06/2014, n. 916

Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio): Articolo 115 (Contributo di concessione) - Integrazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1554 del 26 luglio 2013 e ss.mm., recante "Disposizioni di coordinamento tra le nuove disposizioni in materia di contributo di concessione del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg., come da ultimo modificato, e quelle in materia di costo di costruzione previste dall'articolo 53 del medesimo decreto, come da ultimo modificate". Prot. n. 142/14cdz.
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TESTO DEL DOCUMENTO


Il relatore comunica:

L’articolo 115 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 R(Pianificazione urbanistica e governo del territorio), e s.m., disciplinante la materia dei contributi e degli oneri di urbanizzazione per il rilascio dei titoli edilizi abilitativi, per gli interventi che comportano un aumento del carico urbanistico, prevede la corresponsione al Comune da parte del richiedente la concessione edilizia e del soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione (primaria e secondaria) ed al costo di costruzione, salvi i casi espressamente previsti dalla legge urbanistica;

l’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, di quelli di urbanizzazione secondaria, nonché del costo di costruzione è pari, ciascuna, ad un terzo del contributo di concessione complessivo;

l’articolo 115, comma 4, della legge urbanistica provinciale, prevede che con regolamento siano individuati gli interventi che determinano un aumento del carico urbanistico e richiedono il pagamento del contributo di concessione, le modalità ed i termini per il pagamento del contributo anche in relazione al titolo edilizio richiesto, le diverse categorie tipologico-funzionali degli interventi edilizi, distinguendo, nell’ambito delle categorie residenziali, la residenza ordinaria da quella per il tempo libero e vacanze di cui all’articolo 57 della l.p. 1/2008 ed i criteri per la determinazione del costo di costruzione per ciascuna delle categorie tipologico-funzionali di cui alla lettera c), da effettuare con deliberazione della Giunta provinciale soggetta ad aggiornamento annuale in base all’andamento degli indici ISTAT;

con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg.R, è stato approvato il regolamento di attuazione della legge urbanistica. Con decreto del Presidente della Provincia emanato in data 26 luglio 2013 sono state apportate delle modificazioni di adeguamento e semplificazione del regolamento, con particolare riferimento alla disciplina del contributo di concessione;

in particolare, il predetto decreto modificativo del decreto Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg., ha ridefinito le categorie tipologiche rilevanti per la determinazione del contributo di concessione con riferimento alle categorie funzionali previste dalle disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale in materia di spazi di parcheggio, al fine di rendere più omogenee e coerenti le due discipline;

l’articolo 53 (Criteri per la determinazione de

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