Sent. C. Cass. civ. 23/03/1991, n. 3178 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. civ. 23/03/1991, n. 3178

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Edilizia e immobili - Condominio negli edifici - Parti comuni - Piani sottostanti e sovrastanti di un edificio - Appartenenza a proprietari diversi - Solaio divisorio - Proprietà comune - Presunzione "iuris tantum" - Confine tra i due piani - Individuazione - Sostituzione del solaio - Modalità - Restringimento della cubatura della proprietà esclusiva - Conseguenze.

Il solaio che separa il piano sottostante da quello sovrastante di un edificio appartenenti a diversi proprietari deve ritenersi, salvo prova del contrario, di proprietà comune dei proprietari dei due piani costituendo l'inscindibile struttura divisoria tra le due proprietà con utilità ed uso uguale e inseparabile per le medesime e correlativa inutilità per gli altri condomini. Ne consegue che il confine fra le due proprietà esclusive sovrapposte è costituito non dalla linea mediana del solaio ma dell'intera struttura di cui esso consta. Pertanto la sostituzione del solaio non può essere effettuata in modo da restringere o limitare i beni immobili sovrapposti di proprietà esclusiva ove non sia indispensabile o manchi il consenso di entrambi i detti proprietari, derivandone, anche nel caso di sussistenza di esigenze tecniche, il diritto del risarcimento del danno che uno di essi abbia a subire per il conseguente restringimento della cubatura dell'appartamento di proprietà esclusiva.

Dalla redazione