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Sent. C. Cass. civ. 01/06/2007, n. 12847

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Edilizia e immobili - Condominio - Barriere architettoniche - Innovazioni che rendono inservibili parti dell'edificio - Divieto - Fattispecie.

La L. 13/1989, art. 2 prevede le innovazioni preordinate a superare le barriere architettoniche con le maggioranze indicate nell'art. 1136 c.c., commi 2 e 3, in deroga all'art. 1120 c.c., comma 1, fermo restando il disposto dell'art. 1120, comma 2, c.c. il quale vieta le innovazioni che rendano talune parti dell'edificio inservibili all'uso e al godimento anche di un solo condomino, comportandone una sensibile menomazione dell'utilità secondo l'originaria costituzione della comunione. (Nel caso di specie è stata confermata la decisione di nullità della deliberazione di installazione di un ascensore volto a favorire le esigenze di due condomini portatori di handicap, in quanto essa, comportando la riduzione della larghezza della rampa delle scale, rendeva disagevole il contemporaneo passaggio di più persone e problematico il trasporto di oggetti di grosse dimensioni).

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