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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Puglia 05/05/2014, n. 770
Deliberaz. G.R. Puglia 05/05/2014, n. 770
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PremessaLa Legge Quadro sulle Aree Protette del 6 dicembre 1991 n. 394 R disciplina l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, nell’ottica della loro tutela e valorizzazione, definendo le modalità di detta istituzione, gli organismi dai quali sarà composto l’istituendo Ente (Parco) e gli strumenti di regolamentazione gestionale ed economica di quest’ultimo. A tal riguardo, l’art. 12, rubricato “Piano per il Parco”, indica la procedura da seguire e gli organi competenti per la predisposizione, adozione e definitiva approvazione dei Piani dei Parchi di rango nazionale, nonché i contenuti di un “Piano” (validi tanto per i Piani dei Parchi Nazionali quanto per quelli dei Parchi Regionali). L’art. 25 detta, poi, disposizioni specifiche per i Piani dei Parchi Regionali e, al comma 2, precisa che ad adottarli sia l’Ente di gestione e ad approvarli la Regione. In attuazione della Legge Quadro n. 394/91, la legge regionale n. 19/97, nel disciplinare la “gestione territoriale” delle Aree Protette Regionali, agli artt. 20, 21 e 22, detta disposizioni per quel che concerne la definizione, rispettivamente, del Piano del Parco, del Piano pluriennale economico e sociale e del Regolamento. L’art. 20 della L.R. n. 19/97 dispone, al comma 3, che “Il Piano è predisposto dall’ente di gestione ed è adottato dal Consiglio direttivo entro e non oltre 180 gg dalla data di insediamento degli organi di gestione, sentito il parere della Comunità del Parco. Il Piano dovrà indicare anche le risorse e le modalità finanziarie occorrenti per la sua attuazione”. Lo stesso articolo, al comma 4, prevede “Successivamente all’adozione, il Piano viene depositato presso gli Enti territoriali interessati per la durata di 40 gg consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. Dell’avvenuto deposito deve essere data tempestiva notizia tramite il BURP. In tale periodo, chiunque può presentare osservazioni scritte”. Infine, al comma 5, si legge “Decorso il termine di cui al comma 4, il Piano è inviato dall’Ente di gestione alla Giunta regionale che, sentito il parere del Comitato tecnico‐scientifico di cui all’art. 3 della L.R. 19/97, lo invia alle Commissioni consiliari competenti, che lo inoltrano, con il relativo parere, al Consiglio regionale”. L’art. 23, lettera d, della L.R. n. 19/97 e s.m.i., dispone che la Regione assicuri, attraverso l’ufficio Parchi e riserve naturali, ora ufficio Parchi e tutela della biodiversità, l’assistenza tecnico‐amministrativa agli organi di gestione delle aree |
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