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14/10/2024

CCNL equivalenti, criteri per la valutazione della stazione appaltante

Il TAR Lombardia ha spiegato che il principio di equivalenza dei CCNL non impone la parità di retribuzione. Il contratto proposto deve garantire tutele corrispondenti, o almeno confrontabili, con quelle stabilite dai CCNL individuati dalla stazione appaltante.

GARA EQUIVALENZA CCNL - Nel caso di specie la ricorrente era stata esclusa dalla gara in quanto aveva proposto un CCNL alternativo rispetto a quello indicato nel disciplinare di gara che, secondo la stazione appaltante, non assicurava le stesse tutele economiche ai lavoratori.

PRINCIPIO DI EQUIVALENZA DEI CCNL NEL CODICE 2023 - In proposito il TAR Lombardia 01/10/2024, n. 773 ha ricordato che l’art. 11, D. Leg.vo 36/2023:
- al comma 3, stabilisce che gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente;
- al comma 4, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.
In sostanza, precisa il TAR, in base all’art. 11 commi 3 e 4 del D. Leg.vo 36/2023, il ribasso inserito nell’offerta non può essere ottenuto in danno dei lavoratori mediante l’applicazione di un CCNL che, essendo incoerente rispetto alle lavorazioni, comporti minori tutele economiche e normative.
Peraltro, la suddetta normativa provoca una limitazione della libertà di organizzazione aziendale, e dunque non può essere interpretata in senso eccessivamente restrittivo. Occorre infatti evitare di introdurre freni non necessari alla concorrenza, che potrebbero ostacolare il raggiungimento della massima partecipazione.

CONDIZIONI E VALUTAZIONE DELLA S.A. - Il TAR ha pertanto ritenuto che un’impresa possa mantenere il proprio CCNL anche in una gara che in base alle ripartizioni della contrattazione collettiva si collocherebbe in un altro settore economico, purché, secondo una valutazione complessiva, giuridica ed economica, sussistano i seguenti requisiti:
1. il trattamento dei lavoratori impiegati in tale gara non sia eccessivamente inferiore a quello dei CCNL individuati dalla stazione appaltante;
2. vi sia corrispondenza, o almeno confrontabilità, tra le mansioni del CCNL applicato e le lavorazioni oggetto dell’appalto.
L’equivalenza dei CCNL non richiede la parità di retribuzione. Una simile condizione sarebbe impossibile, data la varietà di contenuti normalmente osservabile nei diversi settori della contrattazione collettiva, e anche discriminatoria, avendo quale risultato l’imposizione dei soli CCNL presi come riferimento negli atti di gara. A sua volta, il numero chiuso dei CCNL determinerebbe effetti anticoncorrenziali, deprimendo la partecipazione.
Peraltro, i diversi contratti collettivi possono contenere differenze di retribuzione, una volta raffrontati i livelli di inquadramento. Occorre quindi ammettere una fascia di oscillazione, nella quale, o attorno alla quale, possano inserirsi anche i CCNL non nominati.

Nel caso di specie la stazione appaltante avrebbe dovuto svolgere delle valutazioni separate per ciascuno dei contratti, e formare successivamente un giudizio di sintesi, tenendo conto sia del trattamento giuridico sia del trattamento economico. Secondo il TAR, tale impostazione non era stata rispettata dalla stazione appaltante.
In realtà risultava infatti che i diversi CCNL contenevano tutele normative confrontabili per i vari istituti contrattuali e, dal punto di vista economico, le differenze nel costo del lavoro in relazione alle varie ipotesi di comparazione dei livelli di inquadramento potevano considerarsi normali oscillazioni retributive” tra differenti CCNL, tutti ugualmente ammissibili ai fini della partecipazione alla gara.
Dai predetti confronti non emergevano dunque elementi che potessero far presumere un uso strumentale della contrattazione collettiva.

Sull'argomento si veda anche la Nota: Appalti pubblici: verifica dell'equivalenza economica del CCNL applicato dall'o.e.

Dalla redazione