Sent. C. Cass. civ. 07/05/1979, n. 2597 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. civ. 07/05/1979, n. 2597

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Edilizia e immobili - Locazione - Obbligazioni del locatore - Vizi della cosa locata - Conosciuti o facilmente riconoscibili - Implicita rinunzia a farli valere - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze - Domanda di risoluzione o di risarcimento da parte del conduttore - Inammissibilità.

Allorquando il conduttore, all'atto della stipulazione del contratto di locazione, non abbia denunziato i difetti della cosa da lui conosciuti o facilmente riconoscibili, deve ritenersi che abbia implicitamente rinunziato a farli valere, accettando la cosa nello stato in cui risultava al momento della consegna, e non puo, pertanto, chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del canone, ne il risarcimento del danno o l'esatto adempimento. Qualora, invece, il conduttore abbia contestato l'esistenza dei vizi prima della conclusione del contratto di locazione, non puo presumersi la sua accettazione della cosa nello stato in cui la medesima versava, ma sorge la diversa presunzione che il locatore, con il proprio comportamento, abbia assunto l'obbligo di eliminare detti vizi. 

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