Deliberaz. G.R. Liguria 28/02/2014, n. 223 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Liguria 28/02/2014, n. 223

Art.17, l.r. n. 32/2012 in materia di VAS. Aggiornamento degli indirizzi applicativi. Sostituzione d.G.R. n. 331/2013.
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LA GIUNTA REGIONALE

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INDICAZIONI APPLICATIVE PER LA L.R. N. 32/2012 IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DI PIANI E PROGRAMMI CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
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Premessa

La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2013 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 3 comma 2 nonché dell’allegato A, con riferimento ai punti 4, 5, 6 e 7, della citata legge regionale n. 32/2012 sulla valutazione ambientale strategica (VAS).

In conseguenza di tale sentenza si ritiene opportuno, nelle more delle necessarie modifiche legislative, dettare indicazioni applicative della legge regionale in argomento, in sostituzione di quanto già previsto con D.G.R. n. 331 del 28.3.2013.

L’aspetto più rilevante riguarda il campo di applicazione della verifica di assoggettabilità di “piani e programmi che hanno ad oggetto l’uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori di piani e programmi” assoggettati a VAS di cui all’abrogato comma 2 dell’art. 3.

A seguito di tale sentenza occorre ora necessariamente fare diretto riferimento all’art. 6, comma 3 del d.lgs. n. 152/2006 R. La norma nazionale lascia indeterminata la definizione di “piani e programmi che hanno ad oggetto l’uso di piccole aree” e di “modifiche minori dei piani e programmi assoggettati a VAS”, è pertanto doveroso, in primis, definire e specificare tali concetti.

Per definire “piani e programmi che hanno ad oggetto l’uso di piccole aree”, occorre riferirsi in particolare al livello attuativo della pianificazione, che nel contesto ligure contempla varie denominazioni:

- con riferimento alla legislazione urbanistica previgente alla L.R. 36/1987, gli strumenti urbanistici attuativi (S.U.A. ex L.R. 24/1987), quali PP, PEEP, PIP e PdiR;

- con riferimento alla L.R. 36/1997 R e s.m.i., i progetti urbanistici operativi (PUO), e gli schemi di organizzazione urbanistica (SOU) ed atti ad essi assimilabili (Schemi di Assetto Urbanistico introdotti con il PTC-ACL).

Le Linee Guida, prodotto del progetto ENPLAN - Programma Interreg IIIB MedOcc, nel paragrafo “Caratterizzazione degli aspetti attuativi” riportano: “Attengono alla componente attuativa gli aspetti di maggior dettaglio nella definizione della tipologia e localizzazione delle previsioni. Anche questa componente mantiene gli elementi di discrezionalità che caratterizzano un P/P e lo differenziano sostanzialmente da un progetto. La componente attuativa risponde all’esigenza di coordinare tutte le funzioni, anche diverse, che si trovano a coesistere negli stessi spazi o in spazi contigui, minimizzando i possibili conflitti e migliorando la qualità ed efficienza d’insieme”.

Ci si riferisce alla prerogativa del piano, rispetto al progetto, di gestire funzioni differenziate e diversamente localizzabili, all’interno dell’area di competenza.

Il chiarimento sul campo di applicazione dell’art. 6, comma 3 del d.lgs. n. 152/2006 R può quindi avvenire in questi termini:

- sono sottoposti a verifica di assoggettabilità tutti i piani e programmi di livello attuativo di strumenti urbanistici generali e di piani urbanistici comunali che si configurano quali strumenti urbanistici attuativi come più sopra denominati o progetti urbanistici operativi (PUO), nonché gli schemi di organizzazione/assetto urbanistico (SOU/SAU) che si configurino quali piani urbanistici in senso stretto, che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione e la realizzazione di progetti assoggettati alle procedure di VIA in quanto compresi negli allegati alla norma nazionale, o per i quali si ritenga necessaria una valutazione di incidenza.

Qualora nell’ambito della valutazione ambientale sul piano generale di riferimento sia possibile approfondire gli aspetti pertinenti alle previsioni riguardanti tali aree, è ragionevole consentire di disporre nel provvedimento conclusivo della valutazione il superamento della verifica ambientale sul relativo strumento attuativo.

Analoghe considerazioni valgono per le “modifiche a carattere sostanziale” ai sensi della vigente legislazione urbanistica in materia; in questo senso non sono modifiche a carattere sostanziale dal punto di vista ambientale le rettifiche di perimetri e di errori materiali, che non hanno di per sé conseguenze di natura pianificatoria, come anche modifiche di destinazione fra usi che, dal punto di vista dell’incidenza sulle risorse ambientali e degli impatti conseguenti, non determinano significative conseguenze (es. residenziale e turistico-ricettivo), nonché le modifiche conseguenti all’adeguamento parametrico a nuove normative che non determinino un incremento delle previsioni insediative in termini di superficie agibile e accessoria.

Per quanto attiene alle “modifiche minori di piani e programmi sottoposti a VAS” è evidente che non possono essere definite minori le modifiche che:

- introducano previsioni di livello strategico e strutturale e che fanno da quadro di riferimento per opere assoggettate a VIA e screening sulla base degli allegati alla norma nazionale;

- introducano la possibilità di trasformazioni all’interno o nelle vicinanze di SIC e ZPS tali da richiedere una valutazione di incidenza.

Queste modifiche rientrano nel campo di applicazione della VAS.

Si ritiene invece di poter ricondurre le modifiche minori dei piani e programmi di cui al comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. al livello attuativo della pianificazione, definendole come le varianti contestuali (che variano cioè il piano di riferimento) ai piani e programmi di livello attuativo che, come sopra definiti, rientrano nel comma 3 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006. Tali varianti sono assoggettate a verifica ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 32/2012 smi.

Quanto sopra discende dall’interpretazione letterale del comma 3, nel quale vengono assimilate le piccole aree di interesse locale con le modifiche minori, stabilendo indirettamente un collegamento, sia di scala che di significatività, fra le due fattispecie.

La Corte, nella succitata sentenza, ha poi confermato la validità dei primi tre punti dell’Allegato A, volti a differenziare la significatività dei contenuti di piano e di variante e la sensibilità delle aree interessate, censurando i riferimenti alle dimensioni quantitative dell’intervento (aspetto che ha inevitabilmente l’effetto di ridurre il livello di tutela ambientale), contenuti nei successivi punti da 4 a 7.

A questo riguardo si ritiene che la verifica di assoggettabilità debba essere applicata nei casi in cui possa effettivamente consentire di individuare e gestire possibili impatti significativi. Ciò attraverso la definizione di criteri e condizioni che, inquadrando le caratteristiche salienti del piano/variante, diano la possibilità di esprimere un giudizio che dia atto della sostanziale irrilevanza degli effetti nei confronti degli elementi e delle dinamiche che si vogliono salvaguardare. Si creano così le condizioni per evitare che lo svolgimento di una verifica ambientale rappresenti un aggravio di procedure e tempi, non produttiva di alcun effetto utile sul processo decisionale.

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