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19/07/2024

Servizi di ingegneria e architettura e equo compenso: nuovo orientamento del TAR

Il TAR Campania, a differenza delle precedenti pronunce di TAR Lazio e Veneto, ha indicato che le disposizioni sull'equo compenso non possono integrare la disciplina di gara ma devono essere utilizzate come principi direttivi in sede di verifica di anomalia delle offerte.

Sulla questione relativa all'applicazione della disciplina dell'equo compenso nelle procedure di gara per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, la recente TAR Campania Salerno 16/07/2024, n. 1494 non è in linea con l'orientamento espresso di TAR Lazio Roma 30/04/2024, n. 8580 e di TAR Veneto 03/04/2024, n. 632.

Fattispecie
Nell'ambito di una procedura negoziata per l’affidamento, col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di un appalto integrato di progettazione ed esecuzione di un percorso storico, un operatore economico impugnava gli atti sostenendo che l'impresa classificatasi al primo posto della graduatoria provvisoria di gara non avrebbe dovuto essere esclusa dalla competizione soltanto all’esito della verifica di anomalia, ma avrebbe dovuto esserne estromessa già in sede di esame preliminare dell’offerta economica, poiché il ribasso sull’importo a base di gara della progettazione era stato abnormemente e inammissibilmente praticato in violazione delle norme imperative sull’equo compenso, di cui alla L. 21/04/2023, n. 49.

Orientamento espresso da TAR Veneto 632/2024 e TAR Lazio 8580/2024
Il Tribunale, dopo aver rammentato brevemente la disciplina dettata dalla L. 21/04/2023, n. 49 (si veda Equo compenso delle prestazioni professionali: la Legge pubblicata in G.U.), ha:
- richiamato l'orientamento espresso da TAR Veneto 03/04/2024, n. 632 e TAR Lazio Roma 30/04/2024, n. 8580 (si veda Servizi di ingegneria e architettura e equo compenso: interviene il TAR e Equo compenso e appalti per SIA: nuova sentenza del TAR), le quali hanno ritenuto che le norme prescrittive dell’equo compenso in favore dei professionisti siano imperative ed eterointegrative della lex specialis di gara, così da rendere in radice incongrue le offerte economiche formulate in violazione di esse, se contemplanti ribassi sui corrispettivi delle prestazioni professionali richieste in appalto;
- precisato che entrambe le pronunce richiamate postulavano, tuttavia, l’estromissione di simili offerte economiche non già a monte, bensì a valle della relativa verifica di anomalia.

Delibera ANAC 101/2024 e Nota ANAC alla Cabina di Regia
Il TAR Campania ha richiamato poi la Nota ANAC alla Cabina di Regia del 19/04/2024 (si veda Equo compenso per servizi di architettura e ingegneria: ANAC sollecita chiarimenti), nella quale la compatibilità o sovrapponibilità delle due discipline è stata considerata sotto un’angolazione diversa rispetto a quella da cui muovono le citate sentenze; e cioè nella plausibile prospettiva che il regime dell’equo compenso non deroghi, bensì integri il sistema dei contratti pubblici, senza frustrarne la sostanza proconcorrenziale di derivazione euro-unitaria, e, quindi, senza elidere in radice la praticabilità del ribasso sui corrispettivi professionali; la cui determinazione non è da intendersi rigidamente vincolata a immodificabili parametri tabellari, ma la cui congruità (in termini di equilibrio sinallagmatico) rimane, in ogni caso, adeguatamente assicurata tramite la verifica dell’anomalia.

Nello stesso senso è stata richiamata la Delibera ANAC del 28/02/2024, n. 101 (si veda Servizi di architettura e ingegneria ed equo compenso: possibile il ribasso).

Orientamento della Sent. T.A.R. Campania Salerno 16/07/2024, n. 1494
Con la sentenza del T.A.R. Campania, diversamente dal precedente orientamento in materia, è stato indicato quanto segue. 
Inammissibilità dell'eterointegrazione della disciplina di gara
Il meccanismo di eterointegrazione della disciplina di gara non appare fondatamente invocabile a fronte del quadro normativo, tutt’altro che univoco circa l’incidenza della disciplina in materia di equo compenso professionale sul regime dei contratti pubblici. Sussistono infatti limiti intrinseci ed estrinseci di compatibilità o sovrapponibilità dei due impianti normativi (D. Leg.vo n. 36/2023 e L. 21/04/2023, n. 49), i quali incidono su campi di materie e rispondono a finalità tra loro non perfettamente coincidenti ed omogenee.
La specialità del sistema dei contratti pubblici, che risponde ad una sua immanente logica proconcorrenziale, per certi versi antagonistica rispetto all’irrigidimento tabellare di singole voci di offerta, impedisce di cristallizzare i compensi professionali tramite l'eterointegrazione automatica delle disposizioni della L. 21/04/2023, n. 49; e induce, piuttosto, a considerare queste ultime come principi direttivi, cui la stazione appaltante deve indefettibilmente improntare la propria valutazione di congruità dell’offerta.

Idoneità della verifica dell'anomalia dell'offerta
Il Codice dei contratti pubblici, tramite il subprocedimento di verifica di anomalia delle offerte, appresta meccanismi idonei ad evitare che le prestazioni professionali siano rese a prezzi incongrui, consentendo, nel contempo, alle amministrazioni di affidare gli appalti a prezzi più competitivi.
È, infatti, soltanto all’esito di questo subprocedimento che si rende compiutamente e concretamente apprezzabile la voce corrispondente alle remunerazioni spettanti ai professionisti incaricati dall’impresa concorrente, la cui esatta entità andrà, in tale appropriata sede, rapportata ai parametri tabellari vigenti.

Dalla redazione