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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 09/07/2024, n. 100
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea», e, in particolare, gli articoli 31 e 32; Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l’articolo 10; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare, l’articolo 1, commi 1 e 7; Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», nonché il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 |
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Art. 1. - Modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 1281. Al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 3: 1) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) interagire con accessori diversi dai dispositivi di ricarica per le categorie o le classi di apparecchiature radio di cui all’allegato I bis, parte I, che sono specificamente menzionati al comma 4-bis del presente articolo;»; 2) al comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Il Ministero attua altresì, conformemente alla normativa vigente, gli atti delegati adottati dalla Commissione europea che modificano la parte I dell’allegato I-bis alla luce del progresso scientifico e tecnologico o degli sviluppi del mercato per garantire un’interoperabilità minima comune tra le apparecchiature radio e i relativi dispositivi di ricarica, nonché migliorare la convenienza dei consumatori, ridurre i rifiuti ambientali ed evitare la frammentazione del mercato, per quanto riguarda sia le apparecchiature radio che possono essere ricaricate mediante cavo sia le apparecchiature radio che possono essere ricaricate tramite mezzi diversi dal cavo.». 3) dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. Le apparecchiature radio che rientrano nelle categorie o nelle classi di cui all’allegato I bis, parte I, sono costruite in modo da essere conformi alle specifiche relative alle capacità di ricarica di cui a tale allegato per la pertinente categoria o classe di apparecchiature radio.». b) dopo l’articolo 3, è aggiunto il seguente: «Articolo 3-bis (Possibilità per i consumatori e gli altri utenti finali di acquistare determinate categorie o classi di apparecchiature radio senza dispositivo di ricarica). – 1. Se un operatore economico offre ai consumatori e agli altri utenti finali la possibilità di acquistare apparecchiature radio di cui all’articolo 3, comma 4-bis, insieme a un dispositivo di ricarica, l’operatore economico offre ai consumatori e agli altri utenti finali anche la possibilità di acquistare tale apparecchiatura radio senza dispositivi di ricarica. 2. Gli operatori economici provvedono affinché le informazioni sull’inclusione o meno di un dispositivo di ricarica con l’apparecchiatura radio di cui all’articolo 3, comma 4-bis, siano esposte in forma grafica utilizzando un pittogramma di facile utilizzo e facilmente accessibile |
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Art. 3. - Disposizioni transitorie1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), e m) si applicano a decorrere dal 28 dicembre 2024 per |
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Art. 4. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazio |
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Art. 5. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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Allegato A
Allegato I-bis - Specifiche e informazioni relative alla ricarica applicabili a determinate categorie o classi di apparecchiature radio
PARTE I - SPECIFICHE RELATIVE ALLE CAPACITÀ DI RICARICA 1. I requisiti di cui ai punti 2 e 3 della presente parte si applicano alle seguenti categorie o classi di apparecchiature radio: 1.1. i telefoni cellulari portatili; 1.2. i tablet; 1.3. le fotocamere digitali, ad eccezione di quelle progettate esclusivamente per il settore audiovisivo o per il settore della sicurezza e sorveglianza; 1.4. le cuffie; 1.5. le cuffie microfono; 1.6. le console portatili per videogiochi; 1.7. gli altoparlanti portatili; 1.8. i lettori elettronici; 1.9. le tastiere; 1.10. i mouse; 1.11. i sistemi di navigazione portatili; |
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29/11/2024
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