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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 26/06/2024, n. 5
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. Con la presente legge, al fine di rendere maggiormente sostenibili le gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani superandone |
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Art. 2 - (Incentivi per le operazioni societarie di fusione)1. Per le finalità di cui all’articolo 1 l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni del Friuli Venezia Giulia che detengono partecipazioni nelle società in house affi |
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Art. 3 - (Concessione degli incentivi)1. I Comuni che detengono una partecipazione nella società in house incorporanda interessata dall’operazione societaria ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, presentano, anche congiuntamente, alla Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, una domanda di concessione dell’incentivo, nella quale sono indicati l’entità dell’importo richiesto e la quota di partecipazione di ciascun Comune al capitale della società incorporante, corredata della seguente documentazione: |
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Art. 4 - (Rendicontazione dell’incentivo)1. Entro il termine fissato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, i Comuni beneficiari dell’incentivo presentano congiuntamente alla Direzione central |
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Art. 5 - (Provvedimenti attuativi)1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, con regolamento r |
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Art. 6 - (Clausola valutativa)1. Entro il mese di ottobre di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione della p |
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Art. 7 - (Norme finanziarie)1. Per le finalità di cui all’articolo 2 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di pre |
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Art. 8 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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Allegato 8/1 - Omissis
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