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24/06/2024

Accertamento di compatibilità paesaggistica per impianti fotovoltaici

Il Consiglio di Stato ha fornito chiarimenti in tema di accertamento di compatibilità paesaggistica per pannelli fotovoltaici sul tetto dell’edificio.

Nel caso di specie l’appellante contestava il diniego della richiesta di sanatoria relativo all’impianto di pannelli fotovoltaici integrati con il tetto dell’edificio, realizzato in assenza di autorizzazione paesaggistica (70 moduli in silicio policristallino per una superficie complessiva di 116,20 mq).
In particolare, la proprietaria denunciava la carenza e insufficienza della motivazione del parere negativo della Soprintendenza sull’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica.

MOTIVAZIONE DEL PARERE NEGATIVO - In proposito C. Stato 05/06/2024, n. 5046 ha affermato che l’accertamento di compatibilità dell’intervento col contesto paesaggistico nel quale esso s’inserisce è il frutto di un giudizio sulla coerenza dell’opera rispetto al complesso degli elementi che compongono quel contesto e rispetto al quale il valore tutelato impone che essa non sia percepita come dissonante, con apprezzamento che si connota per la sua intrinseca opinabilità.
Una motivazione succinta può ritenersi legittima se rileva gli estremi logici dell’incompatibilità di un manufatto con il contesto tutelato. Tuttavia, affinché il diniego di compatibilità paesaggistica postuma o di sanatoria di opere realizzate in zone vincolate possa ritenersi sufficientemente motivato, è necessaria l’indicazione delle ragioni assunte a fondamento della valutazione di incompatibilità dell’intervento con le esigenze di tutela paesistica poste a base del relativo vincolo. In particolare, la Soprintendenza, pur essendo titolare di un’ampia discrezionalità in materia, ha l’onere di corredare il provvedimento di diniego di ammissibilità paesaggistica di un’adeguata motivazione, riferita in concreto alla realtà dei fatti e alle ragioni ambientali ed estetiche che impongono di escludere un determinato intervento o di limitarlo mediante prescrizioni.

Nel caso di specie, tanto il parere negativo, quanto il preavviso di rigetto si limitavano a richiamare i vincoli insistenti sull’area e le disposizioni del Piano paesaggistico regionale, senza tuttavia spiegare in ragione di quali elementi l’intervento in esame, circoscritto alla sola copertura della casa dell’appellante e limitato a una superficie di circa 116 mq integrata con il tetto, non fosse compatibile con i valori paesaggistici della zona (anzi, risulti addirittura di “rilevante impatto”).
Il Consiglio ha rilevato che la motivazione, nel riferirsi genericamente a “localizzazioni, dimensioni, caratteristiche morfologiche, materiche e cromatiche” dell’opera è invero stereotipata, perché potrebbe astrattamente attagliarsi a interventi eterogenei, anche diversi da quello in esame. Al contrario, l’Amministrazione avrebbe dovuto specificare quali delle concrete caratteristiche dei pannelli fotovoltaici installati potessero comportare un pregiudizio per i valori paesaggistici tutelati.

PANNELLI FOTOVOLTAICI - Sotto altro profilo, i giudici non hanno ritenuto condivisibile la tesi secondo cui la Soprintendenza non sarebbe tenuta a considerare i vantaggi per l’ambiente derivanti dall’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. In proposito è stato richiamato l’orientamento della giurisprudenza secondo cui la produzione di energia pulita è incentivata dalla legge in vista del perseguimento di preminenti finalità pubblicistiche correlate alla difesa dell’ambiente e dell’ecosistema, con la conseguenza che le motivazioni di un diniego di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili devono essere particolarmente stringenti, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente che l’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica (vedi C. Stato 23/03/2016, n. 1201).
Se il giudizio di compatibilità paesaggistica si limitasse invece a rilevarne l’impatto nel contesto, ogni nuova opera, in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente quadro paesaggistico, sarebbe di per sé non autorizzabile.
Occorre quindi una più severa comparazione tra i diversi interessi coinvolti nel rilascio dei titoli abilitativi - ivi compreso quello paesaggistico - alla realizzazione (o, come nel caso di specie, al mantenimento, trattandosi di un procedimento di sanatoria) di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile (nella specie da fonte solare). In tale contesto bisogna tenere conto che la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici e che i diritti e i valori tutelati collegati all’ambiente e al paesaggio hanno entrambi il medesimo rango di principi fondamentali. Ne consegue che la Soprintendenza, nel perseguire la missione attribuitale dalla legge, non può esprimere una posizione “totalizzante” che sacrifichi interamente l’interesse ambientale indifferibile alla transizione ecologica.

Dalla redazione