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21/06/2024

Barriere architettoniche, installazione di ascensore su beni culturali

Il Consiglio di Stato ha ribadito che, nonostante il progressivo ampliamento delle tutele riconosciute dall'ordinamento alle persone con disabilità, per l’installazione di un ascensore è (ancora) necessaria la delibera condominiale.

La controversia riguardava una unità immobiliare ad uso residenziale all’ultimo piano di un palazzo storico del XVI secolo vincolato dal 1910. La proprietaria aveva presentato domanda alla competente Soprintendenza per ottenere l’autorizzazione alla realizzazione di un ascensore nel cortile condominiale per consentire alla madre disabile di accedere all’appartamento.
La Soprintendenza respingeva l’istanza, individuando come motivi ostativi l’esiguità dello spazio per la costruzione dell’ascensore e la circostanza che un intervento di tale portata avrebbe determinato una snaturazione dell’assetto storico architettonico del bene immobile vincolato. Prospettava inoltre la possibilità di installare un’opera reversibile, quale un montascale.
Il TAR e il Consiglio di Stato hanno confermato il diniego, ritenendo la soluzione del montascale il giusto contemperamento degli interessi contrapposti, possibile anche in assenza dell’autorizzazione del condominio.

INTERVENTI SU BENI CULTURALI - Secondo la giurisprudenza, gli interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche, ovvero quelli volti a migliorare le condizioni di vita delle persone svantaggiate, dovendosi intendere come tali non solo quelle portatrici di disabilità, ma anche le persone che soffrono di disagi fisici e difficoltà motorie, possono essere effettuati anche su edifici sottoposti a vincolo come beni culturali (C. Stato 03/11/2023, n. 9503).

BARRIERE ARCHITETTONICHE, DEFINIZIONE E PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI - La definizione di barriere architettoniche è contenuta nell’art. 2 del D.M. 14/06/1989, n. 236 (vedi anche art. 1, comma 2, del D.P.R. 503/1996), secondo il quale per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

La normativa specifica sull’eliminazione delle barriere architettoniche è contenuta principalmente nella L. 13/1989 (per le altre norme precedenti e successive si rinvia al testo della sentenza) e dal D.P.R. 380/2001 che, al Capo III, contiene le disposizioni volte a favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (artt. 77-81, D.P.R. 380/2001), pubblici e privati aperti al pubblico (art. 82, D.P.R. 380/2001). Con queste ultime norme il legislatore ha riorganizzato la normativa preesistente, coordinandola all'interno del Testo Unico in materia edilizia.
Da ultimo, con espresso riguardo alle barriere architettoniche, il comma 3 dell'art. 10, D.L. 16/07/2020, n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni) ha introdotto alcune disposizioni integrative all'art. 2, L. 13/1989.
In particolare tali norme oggi prevedono che le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal comma 2 dell'art. 1120 c.c. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni, i soggetti interessati possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages (v. art. 2, L. 13/1989  e art. 78, D.P.R. 380/2001).

INSTALLAZIONE DI ASCENSORE, MOTIVAZIONE DEL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA - C. Stato 15/05/2024, n. 4329, ha ricordato che l'amministrazione pubblica non può limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate ma deve specificare le ragioni del diniego, ovvero esplicitare i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell'immobile interessato dall'apposizione del vincolo. Pertanto, è insufficiente la motivazione del diniego all'istanza di autorizzazione fondata su una generica incompatibilità, non potendo l'amministrazione limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio, utilizzando espressioni vaghe e formule stereotipate.
D’altro canto sindacato giurisdizionale non può estendersi fino al punto in cui non diventi sostitutivo delle scelte frutto di discrezionalità tecnica o espressione di puro merito compiute dall’amministrazione, potendo quindi sindacare i giudizi affermati laddove contrastino con dati di fatto o costituiscano una condotta contraddittoria o illogica.

Nel caso di specie il parere della Soprintendenza esponeva le ragioni per cui l’intervento avrebbe determinato una compromissione del contesto culturale di pregio. La motivazione risultava adeguata nel suo complesso, sia con riguardo all’esposizione dei vincoli insistenti, sia con riguardo al contesto culturale in cui l'intervento avrebbe dovuto collocarsi ed esaustiva circa il grave pregiudizio che l’istallazione dell’ascensore avrebbe arrecato al palazzo cinquecentesco.

NECESSITÀ DELLA DELIBERA CONDOMINIALE - I giudici hanno anche ribadito che la normativa vigente richiede (ancora), ai fini dell’istallazione di un ascensore, la deliberazione del condominio, anche nel caso in cui questo sia finalizzato ad eliminare le barriere architettoniche per le persone con disabilità (o altri soggetti fragili), ancorché realizzato a proprie spese.
Tale soluzione è il frutto della necessità di trovare il punto di equilibrio tra i diversi interessi contrapposti quelli domenicali, quelli sottesi alla tutela dei beni storici, quelli delle persone con disabilità. In proposito è stata richiamata la sentenza del Consiglio di Stato (C. Stato 03/11/2023, n. 9503) secondo cui:
- l’installazione di un ascensore all’interno di un cortile condominiale è qualificabile in termini di “innovazione (art. 1120 c.c.) in quanto, in violazione di quanto previsto dall’art. 1102 c.c., determina una modifica strutturale del cortile medesimo rispetto alla sua primitiva configurazione, risultandone nel contempo alterata la sua naturale funzione e destinazione comune, che è quella di dare luce ed aria alle unità immobiliari che compongono l’edificio;
- la decisione di assoggettare il cortile condominiale a siffatta “innovazionedeve essere assunta, necessariamente, dal condominio, sia pure con le maggioranze specifiche previste dalla legge;
- in assenza di siffatta delibera condominiale, i condomini interessati all’adozione di strumenti di superamento delle barriere architettoniche sono, dunque, legittimati esclusivamente ad “installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili” o “modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages”.

Dalla redazione