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Sent. C. Giustizia UE 18/04/2024, n. C-22/23

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Rinvio pregiudiziale - Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo - Direttiva (UE) 2015/849 - Ambito di applicazione - Soggetto obbligato - Articolo 3, punto 7, lettera c) - Nozione di “prestatore di servizi relativi a società o trust” - Fornitura di una sede legale - Proprietario di un bene immobile che ha concluso contratti di locazione con persone giuridiche - Registrazione della sede legale delle suddette persone giuridiche in tale bene immobile.

L’articolo 3, punto 7, lettera c), della direttiva 849/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, deve essere interpretato nel senso che il proprietario locatore di un bene immobile nel quale il locatario registra, con il consenso di quest’ultimo, la sua sede legale ed effettua operazioni non rientra, per questo solo fatto, nella nozione di "prestatore di servizi relativi a società o trust", ai sensi di tale disposizione.

Dalla redazione