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10/06/2024

Affidamento diretto di accordi quadro: chiarimenti ANAC

L'ANAC, con il Comunicato del Presidente del 05/06/2024, ha fornito chiarimenti circa la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto di un accordo quadro.

L'ANAC, riporta di aver riscontrato diversi quesiti concernenti la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto di un accordo quadro e le conseguenti modalità di acquisizione del CIG e di trasmissione dei relativi dati ed informazioni.

Pertanto, l'ANAC, dopo aver richiamato la disciplina degli accordi quadro nel nuovo Codice appalti, di cui al D. Leg.vo 36/2023 (si veda Gli accordi quadro nel nuovo Codice dei contratti pubblici), ha fornito i seguenti chiarimenti:
- nessuna attuale disposizione del nuovo Codice appalti sembra vietare il possibile ricorso all’affidamento diretto di un accordo quadro, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alle lett. a) e b) dell’art. 50, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023, ossia nel caso di lavori il cui importo massimo stimato per l’intera durata dell’accordo sia inferiore a 150.000 euro e nel caso di servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, o forniture il cui importo massimo stimato sempre per l’intera durata dell’accordo sia inferiore a 140.000 euro, e sempre che non ricorra un interesse transfrontaliero certo;
- nel caso di affidamento diretto di un accordo quadro, oltre al ricorrere dei presupposti essenziali, la stazione appaltante sarà tenuta al rispetto di ulteriori condizioni affinché l’utilizzo di siffatto strumento non comporti la possibile elusione delle disposizioni del Codice o un’eventuale limitazione o distorsione della concorrenza;
- in particolare, l’importo massimo complessivo dell’accordo quadro dovrà essere calcolato puntualmente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 16, del D. Leg.vo 36/2023 e l’eventuale possibile incremento dell’importo del contratto dovrà essere rapportato all’importo massimo stimato ai fini dell’affidamento diretto e non potrà, in ogni caso, comportare il superamento della soglia complessiva entro la quale è ammissibile il ricorso all’affidamento diretto;
- sarebbe, altresì, auspicabile che le stazioni appaltanti procedano - ove possibile - alla consultazione di più operatori economici, assicurando che siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto dell’accordo quadro;
- per quanto concerne la compatibilità dell’affidamento diretto di un accordo quadro con il principio di rotazione di cui all’art. 49 del D. Leg.vo 36/2023, i singoli ed eventuali contratti applicativi a valle dell’accordo quadro, appaiono riconducibili all’unico affidamento iniziale di importo massimo stimato inferiore alle soglie europee. Tale circostanza esclude, pertanto, la violazione del principio nel caso di successivi contratti applicativi rientranti nell’ambito dell’importo massimo stimato per l’affidamento diretto dell’accordo quadro. Troveranno comunque applicazione i successivi commi 2 e 3 dell'art. 49 del D. Leg.vo 36/2023 (si veda Principio di rotazione nei contratti sotto soglia: chiarimenti ANAC);
- infine, il soggetto sottoscrittore dell’accordo quadro deve necessariamente richiedere l’attribuzione di un codice CIG (c.d. padre) e di un nuovo codice CIG derivato (o c.d. figlio) per ciascun contratto applicativo, da riportare nei pagamenti derivanti da quest’ultimo. Ciò anche nel caso in cui il soggetto (amministrazione) che stipula l’accordo quadro coincida con quello che è parte negli appalti a valle dell’accordo, ai fini della necessaria acquisizione delle informazioni relative alle fasi di esecuzione dell’appalto (l'ANAC ha indicato anche le relative schede da compilare). 

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Per la disciplina dell'accordo quadro si veda anche Gli accordi quadro per i contratti pubblici [Codice 2023], nonché le FAQ ANAC sul tema https://www.anticorruzione.it/-/accordo-quadro.

Dalla redazione