Sent. C. Cass. civ. 06/10/2016, n. 19981 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. civ. 06/10/2016, n. 19981

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Edilizia e immobili - Locazioni - Obbligazioni del conduttore - Rilascio del bene - Mora del conduttore - Danno da mancato reimpiego del bene - Oneri probatori a carico del locatore - Contenuto - Fattispecie.

Il locatore che intenda essere risarcito del danno per mancato reimpiego del bene, dopo il rilascio da parte del conduttore in mora, ha l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza di specifici fatti impeditivi a tale reimpiego, determinati dal ritardato od inesatto adem

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