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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Calabria 15/05/2024, n. 24
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L. R. Calabria 15/05/2024, n. 24
- L.R. 07/08/2024, n. 31
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Capo I - Sistema integrato di educazione e di istruzione |
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione Calabria, in armonia con gli articoli 3, 30 e 34 della Costituzione, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e |
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Art. 2 - (Ambito di applicazione)1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la presente legge detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il control |
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Art. 3 - (Nido e micronido)1. Il nido è un servizio che accoglie bambine e bambini per un numero di posti minimo di ventisei e massimo di sessanta. Il numero autorizzato dei bambini può essere incrementato del dieci per cento, con conseguente adeguamento della dotazione del personale. 2. Il micro |
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Art. 4 - (Nido e micronido nei luoghi di lavoro)1. Il nido e il micronido possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro, pubblici o privati, o nelle immediate vicinanze degli stessi, per accog |
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Art. 5 - (Sezione primavera)1. Al fine di sostenere l'ampliamento del sistema integrato di educazione e di istruzione nonché per ridurre l'ingresso anticipato alla scuola dell'in |
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Art. 6 - (Servizi integrativi)1. Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei bambini e delle famiglie, possono essere istituiti i seguenti servizi educativ |
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Art. 7 - (Servizi educativi sperimentali) |
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Art. 8 - (Scuola dell’infanzia)1. Nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni sancito dalla Costituzione, la scuola dell'infanzia statale e paritaria assume una |
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Art. 9 - (Poli per l’infanzia)1. Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, de |
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Art. 11 - (Gruppo educativo)1. Il gruppo educativo promuove e garantisce la gestione collegiale del servizio educativo, in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi, il pieno |
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Capo II - Organizzazione e gestione dei servizi educativi |
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Art. 12 - (Titolarità e gestione dei servizi)1. Al fine di assicurare un'offerta soddisfacente, plurale e diversificata dei servizi educativi, anche mediante la sinergia tra soggetti pubblici e privati, sono previste le segu |
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Art. 13 - (Gestione sociale e partecipazione delle famiglie)1. La gestione sociale è l'insieme delle attività di partecipazione e di raccordo tra il gruppo educativo e le famiglie per la definizione dei conten |
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Art. 14 - (Utenti dei servizi educativi a offerta pubblica)1. I servizi educativi a titolarità pubblica e quelli a titolarità privata convenzionati, sono aperti a tutte le bambine e a tutti i bambini resident |
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Art. 15 - (Criteri di accesso ai servizi educativi a offerta pubblica)1. I criteri di accesso ai servizi educativi a offerta pubblica sono definiti dal Comune. 2. L'accesso al servizio prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, con forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socioeconomiche |
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Art. 16 - (Requisiti dei servizi educativi)1. I requisiti soggettivi, organizzativi, strutturali, gestionali e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia contemplati nella presente legge n |
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Art. 17 - (Carta dei servizi)1. Al fine di garantire l'informazione e la trasparenza nella gestione dei servizi educativi, i soggetti gestori adottano la Carta dei Servizi, quale s |
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Art. 18 - (Sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini)1. Al fine di garantire la tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi, maltrattamenti e condotte inappropriate da parte degli adulti, i so |
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Capo III - Funzioni della Regione e dei Comuni |
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Art. 19 - (Funzioni della Regione)1. La Regione favorisce e sostiene la realizzazione del sistema integrato dei servizi educativi e di istruzione attraverso l'esercizio delle funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica alla stessa attribuite dall'articolo 6 del d.lgs. 65/2017. 2. La Giunta regionale, su proposta del dipartimento competente in materia di istruzione, provvede a: a) programmare gli interventi per il sistema integrato di educazione e di istruzione su base territoriale, effettuando il riparto delle risorse disponibili sec |
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Art. 20 - (Funzioni dei Comuni)1. I Comuni concorrono alla realizzazione del sistema integrato di educazione e istruzione attraverso l'esercizio delle funzioni agli stessi attribuite dall'articolo 7 del d.lgs. 65/2017. Ferme le funzioni attribuite agli Enti Locali dall'articolo 7 del D.Lgs. 65/2017, i Comuni provvedono, in particolare, a: a) definire e attuare gli interventi di cui alla programmazione regionale prevista all'articolo 19, comma 2, lettera a), attraverso la pianificazione a livello degli Ambiti Territoriali Sociali; b) esercitare le funzioni di autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi educativi conforme |
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Capo IV - Strumenti operativi per la qualità |
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Art. 21 - (Autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi)1. L'apertura e la gestione dei servizi educativi per l'infanzia sono soggette ad autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune, previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione tecnico-multiprofessionale di cui all'articolo 20, commi 2 e 3. 2. L'autorizzazione al funzionamento è subordinata al possesso dei requisiti soggettivi, strutturali, organizzativi, gestionali e qualitativi |
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Art. 22 - (Accreditamento dei servizi educativi)1. L'accreditamento dei servizi educativi costituisce: a) per i servizi a titolarità privata già autorizzati, condizione per l'accesso al mercato pubblico dell'offerta e ai finanziamenti pubblici; b |
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CAPO V - Vigilanza e sanzioni |
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Art. 23 - (Vigilanza)1. La vigilanza sui servizi educativi è esercitata dal Comune secondo le modalità definite nel regolamento di cui all'articolo 16. |
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Art. 24 - (Sanzioni)1. Quando sono accertate le violazioni indicate nel presente articolo, il Comune adotta i provvedimenti e applica le sanzioni amministrative pecuniarie di seguito indicati: a) nel caso in cui è accertato il funzionamento di un servizio educativo in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 21, è disposta, con effetto immediato, la cessazione dell'attività ed è irrogata una sanzione pecuniaria da un minimo di 5.000,00 euro a un massimo |
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Capo VI - Norma finanziaria e disposizioni attuative |
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Art. 25 - (Norma finanziaria)1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico delle risorse autonome del bilancio regionale. |
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Art. 27 - (Entrata in vigore e applicazione)1. La presente legge entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. |
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Art. 28 - (Abrogazione)1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 16, è abrogata la legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la |
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