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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Campania 15/05/2024, n. 6
L. R. Campania 15/05/2024, n. 6
L. R. Campania 15/05/2024, n. 6
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Titolo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - (Oggetto)1. La presente legge, nell’esercizio dei poteri e funzioni attribuiti alla Regione dalla Costituzione e dallo Statuto, disciplina, nel rispetto dell� |
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Art. 2 - (Principi generali)1. L’organizzazione degli uffici della Giunta regionale è improntata ai seguenti principi: a) funzionalità e finalizzazione degli assetti organizzativi ai compiti e ai programmi di attività, anche attraverso la verifica e l’eventuale revision |
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Titolo II - Organizzazione della struttura amministrativa della Giunta regionale |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 3 - (Strutture organizzative della Giunta regionale)1. Le strutture organizzative della Giunta regionale si articolano in: a) Direzioni generali; b) Segreteria di Giunta, Avvocatura e Uffici speciali; c) Settori; |
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Art. 4 - (Figure dirigenziali)1. I dirigenti della Giunta regionale appartengono ad un’unica qualifica nell’ambito del ruolo dirigenziale disciplinato dall’articolo 67, comma 2 dello Statuto regionale, e ad essi sono attribuiti, in relazione agli in |
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Art. 5 - (Pesatura delle strutture)1. Con successivo provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi nel rispetto della normativa statale vigente e degli istituti di partecipazione sindacale previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali, le strutture e le posizioni dirigenziali di cui all’articolo 3 so |
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Capo II - Organizzazione delle Direzioni Generali |
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Art. 6 - (Direzioni generali)1. Le Direzioni generali sono strutture dirigenziali di primo livello che svolgono funzioni in aree di intervento omogenee e integrate corrispondenti agli ambiti e alle politiche di intervento regionale. |
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Art. 7 - (Direttore generale)1. Il Direttore generale dà attuazione agli indirizzi del Presidente e della Giunta regionale e svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo nei confronti degli uffici della Direzione generale e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie attribuite alla Direzione. 2. Il Direttore generale: a) assicura la gestione organica ed integrata dei Settori e delle Unità dirigenziali operative semplici della Direzione generale; b) formula proposte ed esprime pareri nelle materie di competenza al Presidente della Giunta regionale o agli Assessori delegati; c) cura la pianificazione strategica, l� |
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Art. 8 - (Settori)1. I Settori sono strutture dirigenziali complesse, di secondo livello, che svolgono funzioni in aree di intervento omogenee e integrate nell’ambito delle politiche di intervento |
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Art. 9 - (Dirigente di Settore)1. Il Dirigente di settore dirige, coordina e controlla le Unità dirigenziali operative semplici in cui si articola il Settore. 2. Il Dirigente di settore: a) coordina le attività dei dirigenti di Unità dirigenziale operativa semplice incardinate nel Settore; b) previa istruttoria o previa verifica dell’istruttoria svolta dalla Unità operativa dirigenziale competente, firma, ai fini della regolarità contabile e amministrativa, |
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Art. 10 - (Unità operative dirigenziali semplici)1. Le Unità operative dirigenziali semplici sono articolazioni funzionali delle Direzioni generali, degli Uffici speciali e dei Settori. Esse svolgono funzioni integrate relative a singole aree di intervento, afferenti ad uno |
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Art. 11 - (Dirigente di Unità dirigenziale operativa semplice)1. Il dirigente preposto all’Unità dirigenziale operativa semplice svolge le funzioni di direzione del proprio ufficio, cura l’attuazione dei progetti assegnati o delegati dal Dirigente di settore o dal Direttore generale, ovvero dal Presidente o dalla Giunta regionale. 2. Il dirigente dell’Unità dirigenziale operativa semplice: |
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Art. 12 - (Assenza, impedimento, vacanza di titolarità)1. In caso di assenza o impedimento, il Direttore generale è sostituito da un Dirigente di settore a tale scopo dallo stesso designato o, in mancanza, |
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Art. 13 - (Poteri sostitutivi)1. In caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza delle direttive, tali da determinare pregiudizio per l’interesse pubblico, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo nei confront |
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Art. 14 - (Istituzione delle Direzioni generali)1. Sono istituite le seguenti Direzioni generali: a) Direzione generale Risorse umane. Ambiti di competenza: pianificazione, reclutamento, organizzazione e gestione del personale; trattamento giuridico ed economico del personale; relazioni sindacali; aggiornamento e formazione del personale; supporto all’OIV; performance; b) Direzione generale Risorse finanziarie. Ambiti di competenza: bilancio e programmazione economica e finanziaria, entrate e spese, fiscalità e sistema tributario regionale; vigilanza sui servizi di tesoreria e sulla contabilità generale di cassa; bilancio consolidato; Autorità di certificazione della spesa dei fondi nazionali ed europei. Presso la Direzione generale Risorse finanziarie opera, in posizione di autonomia funzionale, il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici; c) Direzione generale Risorse strumentali. Ambiti di compete |
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Capo III - Organizzazione degli Uffici Speciali e dell’Avvocatura regionale |
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Art. 15 - (Uffici Speciali)1. Gli Uffici speciali sono strutture dirigenziali di primo livello, articolate in Settori e in Unità dirigenziali operative semplici, che svolgono funzioni in aree di intervento trasver |
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Art. 16 - (Dirigenti degli Uffici Speciali)1. I responsabili degli Uffici speciali, con riferimento all’Ufficio, svolgono i compiti ed esercitano le competenze previste per i Direttori general |
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Art. 17 - (Istituzione degli Uffici Speciali)1. Sono istituiti i seguenti Uffici speciali: a) Ufficio per l’amministrazione digitale. Ambiti di competenza: transizione alla modalità operativa digitale; attività relative a infrastrutture digitali, fonia fissa e mobile, servizi ed ecosistemi digitali, piattaforme abilitanti e sicurezza informatica, intelligenza artificiale; politiche regionali di sviluppo della banda ultralarga; politiche di e-government, comunità intelligenti e patrimonio pubblico informativo; ufficio statistica; b) Ufficio Appalti - Centrale di committenza regionale. |
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Art. 18 - (Avvocatura regionale)1. L’Avvocatura regionale, posta in posizione di autonomia rispetto alle Direzioni generali e agli Uffici speciali, alle quali è equiparata, rappresenta e difende la Regione innanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado, in virtù del mandato conferito nei modi di legge e ai sensi degli articoli 47 e 51 dello Statuto regionale. Svolge, inoltre, attività di consulenza in favore delle strutture amministrative della Giunta regionale e, nei casi previsti, anche del Consiglio regionale, nonché attività di assistenza stragiudiziale, anche in sede di mediazione e conciliazione. 2. In confor |
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Capo IV - Autorità di Audit |
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Art. 19 - (Autorità di Audit)1. L’Autorità di Audit, posta in posizione di autonomia funzionale, indipendenza e terzietà rispetto alle Autorità di gestione dei programmi operativi e alle strutture amministrative di primo livello, assicura le attività e le funzioni di audit sul corretto funzionamento |
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Capo V - Provvedimenti di organizzazione |
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Art. 20 - (Provvedimenti di organizzazione delle strutture amministrative)1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, nel rispetto dei vincoli di bilancio e dell’invarianza di spesa, le attività e l’orga |
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Titolo III - Strutture di supporto agli organi di indirizzo politico |
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Art. 21 - (Uffici di diretta collaborazione del Presidente)1. Per l’esercizio delle attività di indirizzo politico amministrativo e di verifica dei risultati, il Presidente della Giunta regionale si avvale di strutture di diretta collaborazione, aventi esclusivi compiti di supporto tecnico e di raccordo con gli uffici di amministrazione attiva. 2. In conformità agli articoli 4, 14, comma 2, e 27 del decreto legislativo 165/2001, e dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento de |
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Art. 22 - (Segreteria di Giunta)1. La Segreteria di Giunta costituisce struttura di primo livello che assicura le funzioni amministrative di supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e alla Giunta regio |
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Art. 23 - (Segreterie del Vice Presidente e degli Assessori)1. Per l’espletamento delle attività di collaborazione diretta al Vice Presidente e agli Assessori, sono istituite apposite segreterie i cui organici non possono superare: |
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Titolo IV - Organismi di garanzia |
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Art. 24 - (Organismo Indipendente di Valutazione)1. È istituito l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Giunta regionale, dotato di autonomia funzionale, cui compete: a) la proposta, sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance vigente, di valutazione annuale dei dirigenti di vertice e di attribuzione ad essi dei premi; b) il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni e la presentazione alla Giunta regionale di una relazione annuale dettagliata sullo stato dell’arte, anche formulando proposte e raccomandazioni al vertice amministrativo; c) la comunicazione tempestiva circa le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo e amministrazione, nonché alla Corte dei Conti e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; d) la validazione della relazione sulla pe |
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Art. 25 - (Comitato dei Garanti)1. Nel rispetto del principio della parità di genere, con decreto del Presidente della Giunta regionale è nominato il Comitato dei Garanti, quale organismo di garanzia per i dirigenti dell’amministrazione regionale appartenenti ai ruoli della Giunta e del Consiglio regionale, con il compito di esprimere pareri sui p |
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Titolo V - Disposizioni transitorie finali |
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Art. 26 - (Disposizioni transitorie)1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all’articolo 20 entro quarantacinque giorni dalla data di entrat |
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Art. 27 - (Disposizioni finanziarie)1. All’attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, nei limiti delle risorse già iscritte a l |
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Art. 29 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. |
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