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08/05/2024

Requisiti di regolarità fiscale, chiarimenti dell’Adunanza plenaria

L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito alcune importanti questioni relative ai requisiti di partecipazione alle gare, con particolare riferimento al requisito di regolarità fiscale.

La vicenda in esame riguardava un debito fiscale concernente le sanzioni per il ritardo nel pagamento del contributo unificato in relazione ad un precedente giudizio tributario emerso in corso di gara.
La società seconda classificata chiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione, in quanto l’impresa vincitrice avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara ai sensi dell’art. 80 del D. Leg.vo 50/2016 (applicabile ratione temporis - v. ora artt. 94 e 95, D. Leg.vo 36/2023), sia perché priva del requisito della regolarità fiscale, sia per non aver dichiarato tale carenza.
Secondo l’aggiudicataria invece la stazione appaltante non avrebbe potuto sindacare le risultanze delle certificazioni rilasciate dalle autorità competenti (nella specie, l’Agenzia delle entrate) dalle quali non risultava l’irregolarità fiscale. In ogni caso, il debito non avrebbe natura tributaria, costituendo una mera “spesa del processo”, versata direttamente all’ufficio giudiziario.

In proposito C. Stato, Ad. Plen., 24/04/2024, n. 7, nell’esaminare le questioni sottoposte con l’ordinanza di rimessione, ha ribadito alcuni principi in tema di esclusione dalla gara per irregolarità fiscale.

CERTIFICATI RILASCIATI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - L’Adunanza plenaria ha ribadito che i certificati rilasciati dalle autorità competenti, in ordine alla regolarità fiscale o contributiva del concorrente, hanno natura di dichiarazioni di scienza e si collocano fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti prova fino a querela di falso, per cui si impongono alla stazione appaltante, esonerandola da ulteriori accertamenti.
Tale orientamento peraltro riguarda, unicamente, il profilo della prova circa la sussistenza del requisito e degli accertamenti richiesti al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni all’uopo rese dal concorrente in sede di gara (C. Stato, Ad. Plen., 25/05/2016, n. 10; C. Stato, Ad. Plen., 04/05/2012, n. 8; C. Stato 17/05/2013, n. 2682).

PROVA DELL’IRREGOLARITÀ FISCALE E ACCERTAMENTO IN VIA INCIDENTALE - Ciò posto, indipendentemente dalle verifiche compiute dalla stazione appaltante, il concorrente che impugna l’aggiudicazione può sempre dimostrare, con qualunque mezzo idoneo allo scopo, sia che l’aggiudicatario fosse privo, ab origine, della regolarità fiscale, sia che egli abbia perso quest’ultima in corso di gara.
Inoltre per quanto riguarda la certificazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate, ovvero dagli enti previdenziali e assistenziali (DURC), il giudice amministrativo ha il potere di accertare, in via incidentale (ossia senza efficacia di giudicato nel rapporto tributario o previdenziale/assistenziale), nell’ambito del giudizio relativo all’affidamento del contratto pubblico, la idoneità e la completezza della certificazione presa in considerazione, quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal concorrente (C. Stato, Ad. Plen., 25/05/2016, n. 10).

CONTINUITÀ NEL POSSESSO DEI REQUISITI - Inoltre è stato ricordato che il concorrente che partecipa a una procedura a evidenza pubblica deve possedere, continuativamente, i necessari requisiti di ammissione e ha l’onere di dichiarare, sin dalla presentazione dell’offerta, l’eventuale carenza di uno qualunque dei requisiti e di informare, tempestivamente, la stazione appaltante di qualsivoglia sopravvenienza tale da privarlo degli stessi (C. Stato Ad. Plen. 20/07/2015, n. 8).
Il dovere di comunicare alla stazione appaltante le eventuali cause di esclusione dalla gara verificatesi in un momento successivo alla presentazione dell’offerta e il relativo onere dichiarativo deve ricollegarsi ai principi di collaborazione e di buona fede nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione sanciti dall’art. 1, comma 2-bis, della L. 241/1990. Tale disposizione, infatti, ha posto un principio generale sull’attività amministrativa e si estende anche allo specifico settore dei contratti pubblici.

Poiché i requisiti di partecipazione devono sussistere per tutta la durata della gara e sino alla stipula del contratto (e poi ancora fino all’adempimento delle obbligazioni contrattuali), discende, de plano, il dovere della stazione appaltante di compiere i relativi accertamenti con riguardo all’intero periodo.
A tal fine, con specifico riguardo al requisito concernente l’assenza di debiti tributari, la certificazione rilasciata dall’amministrazione fiscale competente (Agenzie delle entrate o eventualmente altra amministrazione titolare di poteri impositivi), ai sensi dell’art. 86, D. Leg.vo 50/2016, comma 2, lett. b), deve coprire l’intero lasso temporale rilevante, ovvero quello che va dal momento di presentazione dell’offerta sino alla stipula del contratto.

CONTRIBUTO UNIFICATO - Nella fattispecie, come detto, si trattava delle sanzioni per ritardo del pagamento del contributo unificato. In proposito è stato spiegato che il contributo unificato, anche se non rientra tra le imposte amministrate dall’Agenzia delle entrate, va ascritto alla categoria delle entrate tributarie, delle quali condivide tutte le caratteristiche essenziali, quali la doverosità della prestazione e il collegamento della stessa ad una pubblica spesa, cioè quella per il servizio giudiziario, con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante.
Identica natura fiscale va riconosciuta alle sanzioni pecuniarie conseguenti al mancato o al ritardato pagamento del contributo unificato, trattandosi di obbligazioni accessorie che hanno fondamento in un rapporto di tipo tributario.
Pertanto, il mancato pagamento delle sanzioni irrogate a seguito del mancato versamento del contributo unificato nei tempi previsti integra la causa di esclusione prevista dall’art. 80, comma 4, del D. Leg.vo 50/2016, laddove la violazione sia grave e definitivamente accertata.
In tale contesto non assumeva dunque rilevanza il fatto che dal certificato rilasciato dall’Agenzia delle entrate non risultassero pendenze tributarie, attestando tale certificato la situazione fiscale del contribuente con riguardo alle imposte gestite dal predetto ufficio e non i tributi gestiti da altre amministrazioni.

In conclusione, l’aggiudicazione è stata annullata ed è stato disposto il subentro del ricorrente nel contratto.

Dalla redazione