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Sent. C. Stato 17/05/2013, n. 2682

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La stazione appaltante non può sindacare il DURC: il DURC coinvolge la sfera privatistica e può essere corretto solo dal giudice ordinario.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 1, lett. i) del D. Leg.vo n. 163 del 2006 (anche nel testo vigente anteriormente al D.L. n. 70 del 2011) le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto. La nozione di violazione grave non è rimessa alla valutazione della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del documento unico di irregolarità contributiva (DURC). Sotto questo profilo, la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la Pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza. La stazione appaltante non può sindacare il contenuto del DURC. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) si sostanza in una dichiarazione di scienza e si colloca fra gli atti di certificazione o di attestazione aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso dell'ente. Tale dichiarazione è assistiti da pubblica fede ex art. 2700 Cod. civ. per cui "fa fede fino a querela di falso" (C. Stato IV, 12 marzo 2009, n. 1458; C. Stato V, 3 febbraio 2011, n. 789). Ciò che forma oggetto di valutazione ai fini del rilascio del DURC è la regolarità dei versamenti effettuata dall'impresa iscritta presso la Cassa Edile, in questo ambito ciò che viene in rilievo non è un rapporto pubblicistico, bensì un rapporto obbligatorio previdenziale di natura privatistica. Eventuali errori contenuti nel DURC, involgendo posizioni di diritto soggettivo afferenti al sottostante rapporto contributivo, potranno essere corretti dal giudice ordinario, o all'esito di proposizione di querela di falso, o a seguito di ordinaria controversia in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria. Il giudice amministrativo non può disporre l'annullamento del DURC in quanto è privo di giurisdizione. Certificazioni rilasciate da Casse edili non abilitate non possono sostituirsi al DURC ancorché dette Casse abbiano in passato sottoscritto accordi a livello locale ovvero abbiano in corso contenzioso e merito alla possibilità di rilasciare attestazioni di regolarità nelle more della definizione dei procedimenti.

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