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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Esercizio di attività commerciale e regolarità edilizia-urbanistica
Nel caso di specie si trattava dell’avvio di una attività di commercio per media struttura di vendita al dettaglio, da svolgere in un capannone esistente con destinazione da intendersi limitata alla vendita all’ingrosso, in quanto unica attività commerciale compatibile con la destinazione di zona.
Il ricorrente contestava il diniego di autorizzazione del Comune, sostenendo, tra l’altro, che l’immobile avrebbe avuto sin dall’origine (e poi negli anni mantenuto) anche una destinazione d’uso per l’esercizio di attività commerciale al dettaglio.
C. Stato 09/04/2024, n. 3232 ha ribadito che per “destinazione preesistente” deve intendersi la destinazione d’uso legittimamente impressa all’edificio, non già quella di fatto esercitata in contrasto con gli usi ammessi nella zona di riferimento. Risultava dunque irrilevante la circostanza che il ricorrente avesse gestito, nell’immobile situato nel perimetro del nucleo industriale, attività di commercio incompatibile con la destinazione d’uso del capannone. Sul punto i giudici hanno affermato che legittimare un uso del fabbricato diverso da quelli previsti nella zona in cui esso è compreso solo perché di fatto già esercitato, introdurrebbe in modo surrettizio un’ipotesi di sanatoria di una difformità urbanistica.
Il Consiglio ha spiegato inoltre che ogni attività commerciale è subordinata alla verifica da parte del Comune del rispetto della destinazione urbanistica dei locali ove essa viene svolta. La conformità urbanistica vale quale requisito intrinseco di ammissibilità, prima ancora che di legittimità, della domanda volta a conseguire l’assenso ad una attività commerciale.
A supporto di tale impostazione, i giudici hanno richiamato l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui, nel rilascio di una autorizzazione commerciale occorre tenere presenti i presupposti aspetti di conformità urbanistico-edilizia dei locali in cui l'attività commerciale deve svolgersi. Ne consegue che il diniego di esercizio di attività di commercio deve ritenersi senz’altro legittimo ove fondato su rappresentate e accertate ragioni di abusività dei locali nei quali l'attività commerciale viene posta in essere. Il legittimo esercizio dell’attività commerciale è pertanto ancorato alla iniziale e perdurante regolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio dell'immobile. Non è infatti tollerabile l'esercizio dissociato, addirittura contrastante, dei poteri che fanno capo allo stesso ente per la tutela di interessi pubblici distinti, specie quando tra questi interessi sussista un obiettivo collegamento, come è per le materie dell'urbanistica e del commercio.
La disciplina urbanistica - si legge nella sentenza - è la prima a dover essere tenuta in considerazione al fine di valutare l’assentibilità di un’attività commerciale.
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