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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Dir. Gen.R. Sicilia 20/03/2024, n. 331
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Premessa
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare l’art. 6 bis che disciplina i rapporti tra le regioni, le università e le strutture del servizio sanitario regionale; VISTO il D.P.C.M. 17 dicembre 2007 - “Accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente il: Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro”; VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione”; VISTA la Legge Regionale 14 aprile 2009, n. |
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Art. 2Come previsto dal D.M. 11 aprile 2011, ove non già realizzato, le Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Siciliana (AA.SS.PP.) dovranno dotarsi d |
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Art. 3Le AA.SS.PP. danno attuazione a quanto previsto dal Decreto dell’Assessorato della Sanità 4 giugno 2004 “Tariffario unico regionale delle prestazi |
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Art. 4Le AA.SS.PP. in cui sono presenti le UU.OO.CC. Servizi di Impiantistica ed Antinfortunistica (SIA), dovranno adeguare la dotazione organica dei Servizi |
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Art. 5Il presente Decreto verrà trasmesso al responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana – Assessora |
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Allegato - Aggiornamento delle linee guida procedurali per l’attuazione del D.M. 11 aprile 2011 circa le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di attrezzature di lavoro di cui all’art. 71 comma 11 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e individuazione delle competenze territoriali delle AA.SS.PP. in materia di verifiche di attrezzature ed impianti ai sensi del D.M. 11 aprile 2011, D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462, D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162, D.M. 1 dicembre 2004 n. 329 e D.M. 1 dicembre 1975Titolo 1 - Linee guida procedurali per l’attuazione del D.M. 11 aprile 2011 circa le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di attrezzature di lavoro di cui all’art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/2008
1. Premessa Il D. Lgs. 81/08 art. 71 comma 11 prevede l’obbligo per il datore di lavoro di sottoporre a verifiche periodiche le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII dello stesso D.Lgs. 81/2008. L’art. 71 comma 13 rimandava a successive disposizioni la definizione delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati che possono svolgere tali verifiche, quando l’INAIL non effettui nei termini la prima verifica periodica richiesta. Con D.M. 11 aprile 2011, pubblicato in G.U. del 29 aprile 2011, n° 98, S.O. n° 111, sono state disciplinate le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII del D. Lgs. 81/08, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art.71 comma 13 del medesimo decreto legislativo. Il citato D.M. è entrato in vigore il 24 maggio 2012. A seguito della pubblicazione del D.M. 11 aprile 2011 è stato costituito, presso il Servizio 5 del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (DASOE) dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, un gruppo di lavoro “Macchine ed impianti” composto da rappresentanti delle UU.OO.CC. Servizi di Impiantistica Antinfortunistica (SIA), per redigere delle linee guida al fine di dare la necessaria uniformità procedurale alle AA.SS.PP. ed ai datori di lavoro operanti nel territorio regionale, all’entrata in vigore del suddetto D.M.. Tali linee guida sono state emanate con D.A. n. 0773 del 26/04/2012. Le successive modifiche all’art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/08 hanno fatto ritenere necessario aggiornare le suddette linee guida. Il D.M. 11 aprile 2011 e l’art. 71 comma 11 del D. Lgs. 81/08 in sintesi prevedono: - il riconoscimento della titolarità per la prima verifica periodica all’INAIL; - l’istituzione di elenchi dei soggetti abilitati alla prima verifica periodica presso l’INAIL; - l’obbligo di indicare, da parte del datore di lavoro all’atto della richiesta di prima verifica periodica all’INAIL, un soggetto abilitato di cui il titolare della funzione INAIL si avvale per garantire il rispetto dei tempi fissati dal D.Lgs. 81/08 scelto tra quelli dell’elenco di cui al punto precedente; - la possibilità per il datore di lavoro di rivolgersi direttamente ad un soggetto abilitato, nel caso in cui decorrano infruttuosamente i termini di 45 giorni per l’effettuazione della prima delle verifiche periodiche; in tal caso tale soggetto potrà essere scelto nell’ambito dell’elenco dei soggetti abilitati sopra citato, dandone comunicazione al titolare della funzione; - la possibilità per il datore di lavoro di rivolgersi direttamente alla A.S.P. ovvero ad un soggetto abilitato, per l’effettuazione delle verifiche periodiche successive alla prima, - l’istituzione di una banca dati informatizzata presso l’INAIL per la raccolta dei dati di attività svolta dai soggetti pubblici e privati abilitati e dai titolari delle verifiche nonché per il controllo e monitoraggio dell’attività svolta dai soggetti abilitati. Le disposizioni del D.M. 11/4/2011 si applicano alle sole attrezzature di lavoro elencate all’allegato VII del D. Lgs. 81/2008. Restano pertanto ferme le disposizioni già vigenti in materia di verifiche periodiche di: - ascensori e montacarichi di cui agli artt. 13 e 14 del al D.P.R. 162/1999 e successive modifiche e integrazioni; - impianti di terra, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione (D.P.R. 462/2001), installati in luoghi di lavoro: verifiche biennali/quinquennali affidate alla AA.SS.PP. o agli organismi abilitati di cui al |
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