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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 19/02/2024, n. 4
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CAPO I - Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42 |
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Art. 1 - Modifiche alla l.r. 42/20131. Nella legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42 (Disciplina dell |
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Art. 2 - Modifiche all’articolo 1 della l.r. 42/20131. L’articolo 1 della l. r. 42/2013 è sostituito dal seguente: “Art. 1 (Finalità) 1. La Regione sostiene la multifun |
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Art. 3 - Modifiche all’articolo. 2 della l.r. 42/20131. All’articolo 2 della l.r. 42/2013, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1, è sostituito dal seguente: “1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità disciplinate dalla presente legge ed esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche in forma societaria o associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.”; |
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Art. 4 - Modifiche all’articolo 3 della l.r. 42/20131. All’articolo 3 della l.r. 42/2013, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1, è sostituito dal seguente: “1. Per le attività agrituristiche possono essere utilizzate le strutture e i fabbricati o le porzioni di fabbricati, sia a destinazione abitativa che strumentale rispetto all’esercizio dell’attività agricola, esistenti sul fondo.”; b) il comma 3, è sostituito dal seguente: |
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Art. 5 - Modifiche all’articolo 4 della l.r. 42/20131. All’articolo 4 della l.r. 42/2013, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, le parole: “dedicato all’attività agricola” sono sostituite dalle seguenti: “dell’attività agricola”; b) alla lettera a) del comma 3, la parola: “quaranta” è sostituita dalla seguente: “cinquanta”; c) i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, sono abrogati; d) i commi 5, 6 e 7, sono sostituiti dai seguenti: “5. L’attività di ospitalità in alloggi è esercitata mediante l’utilizzo di camere e unità abitative, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. 6. L’ospitalità in spazi aperti p |
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Art. 6 - Inserimento dell’articolo 4-bis alla l.r. 42/20131. Dopo l’articolo 4 della l.r. 42/2013, è inserito il seguente: “Art. 4-bis (Attività ricreative, culturali, didattiche e di pratica sportiva) 1. Nell’ambito delle attività di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d), rientra anche l’organizzazione: |
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Art. 7 - Modifiche all’articolo 5 della l.r. 42/20131. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 5 della l.r. 42/2013, sono sostituiti dai seguenti: “2. Il Comune, tenuto conto di quanto disposto all’articolo 3 e delle particolari caratteristiche storiche, artistiche, architettoniche e di ruralità degli edifici da utilizzare per l’attività agrituristica, specie per quanto attiene l’altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell’attività esercitata, stabilisce specifici parametri edilizi atti a consentire lo svolgimento di attività agrituristiche |
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Art. 8 - Modifiche all’articolo 6 della l.r. 42/20131. All’articolo 6 della l.r. 42/2013, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1, è sostituito dal seguente: “1. La Regione istituisce l’elenco dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche definite all’articolo 2, anche con finalità di monitoraggio dell’andamento del settore agrituristico a livello regionale. L’iscrizione è condizione necessaria per la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 9. L’e |
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Art. 9 - Modifiche all’articolo 7 della l.r. 42/20131. All’articolo 7 della l.r. 42/2013, sono apportate le seg |
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Art. 10 - Modifiche all’articolo 8 della l.r. 42/20131. All’articolo 8 della l.r. 42/2013, sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 11 - Modifiche all’articolo 9 della l.r. 42/20131. L’articolo 9 della l.r. 42/2013, è sostituito dal seguente: “Art. 9 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) 1. L’imprenditore agricolo, a seguito dell’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici e in possesso del certificato di abilitazione previsto nell’articolo 8, inoltra al Comune nel cui territorio sono ubicati i fabbricati da utilizzare per le a |
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Art. 12 - Abrogazione dell’articolo 10 della l.r. 42/20131. L’articolo 10 della l.r. 42/2013, è abrogato. |
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Art. 13 - Modifiche all’articolo 11 della l.r. 42/20131. All’articolo 11 della l.r. 42/2013, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1, è sostituito dal seguente: “1. L’impresa agrituristica è tenuta a: a) intraprendere l’attività entro il termine massimo di centottanta giorni dalla presentazione della SCIA di cui all’articolo 9; b) esporre al pubblico copia del certificato di iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici di cui all’articolo 6, nonché della SCIA; c) comunicare al Comune l’eventuale sospensione dell’attività che non può essere comunque superiore ad un anno; d) rispe |
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Art. 14 - Inserimento dell’articolo 11 bis alla l.r. 42/20131. Dopo l’articolo 11 della l.r. 42/2013, è inserito il se |
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Art. 15 - Modifiche all’articolo 12 della l.r. 42/20131. L’articolo 12 della l.r. 42/2013, è sostituito dal seguente: “Art. 12 (Riserva di denominazione. Classificazione) |
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Art. 16 - Modifiche all’articolo 13 della l.r. 42/20131. All’articolo 13 della l.r. 42/2013, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2, è sostituito dal seguente: |
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Art. 17 - Modifiche all’articolo 14 della l.r. 42/20131. L’articolo 14 della l.r. 42/2013, è sostituito dal seguente: |
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Art. 18 - Modifiche all’articolo 15 della l.r. 42/20131. All’articolo 15 della l.r. 42/2013, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1, è sostituito dal seguente: |
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Art. 19 - Modifiche all’articolo 16 della l.r. 42/20131. L’articolo 16 della l.r. 42/2013, è sostituito dal seguente: “Art. 16 (Disposizioni sanzionatorie) 1. L’applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative ha lo scopo di prevenire, contrastare e reprimere l’esercizio abusivo delle attività agrituristiche, di tutelare la professionalità degli imprenditori agricoli e di garantire agli utenti il legittimo diritto di usufruire di beni e servizi prodotti secondo le regole della buona arte e della migliore qualità. 2. Ai trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge sono irrogate le sanzioni pecuniarie amministrative, consistenti nel pagamento di una somma di denaro nei casi e nelle misure seguenti: a) in caso di mancato rispetto dei limiti e delle modalità indicate nel titolo abilitativo: da un minimo edittale di euro 500 a un massimo edittale di euro 3 mila; b) in caso di mancata esposizione in modo ben visibile al pubblico del certificato di iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici: da un minimo editta |
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Art. 20 - Inserimento dell’articolo 16 bis alla l.r. 42/20131. Dopo l’articolo 16 della l.r. 42/2013, è inserito il seguente: “Art. 16- |
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Art. 21 - Disposizioni attuative e transitorie1. I componenti dell’Osservatorio regionale di cui all’artico |
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Art. 22 - Clausola di invarianza finanziaria1. Dalle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
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CAPO II - Omissis
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, d |
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