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Sent. C. Cass. civ. 04/03/1993, n. 2629

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Edilizia e immobili - Locazioni - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Successione nel contratto - Morte del conduttore - Subentro nel rapporto degli aventi diritto di continuare l'attività - Diretto esercizio dell'attività da parte degli stessi - Necessità - Esclusione.

In tema di morte del conduttore di immobile destinato per uno degli usi previsti dall'art. 27, L. 392/1978 (legge sull'equo canone), subentrano nel rapporto, ai sensi dell'art. 37, L. 392/1978 medesima, coloro che, per successione o per precedente rapporto (risultante da data certa anteriore all' apertura della successione), hanno diritto di continuare l'attività, senza necessità che questa sia anche direttamente esercitata dall'avente diritto ovvero da colui che anche in base a legittime aspettative ne abbia titolo, perché questo ulteriore requisito, espressamente richiesto dalle precedenti analoghe disposizioni degli artt. 1, comma 4 della L. 253/1950 e 2-bis della L. 351/1974, relative alle locazioni soggette al regime di proroga, non è stato più indicato dal legislatore nell'art. 37 sopra citato.

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