1. In attesa dell'adozione del piano quinquennale degli interporti di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1990, n. 240 R, come modificato dal comma 3, il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i tempi e le modalità per la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi di cui alla citata legge n. 240 del 1990. Ai fini dell'ammissione ai contributi gli interporti, salvo quelli già previsti e disciplinati dalla convenzione di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 240 del 1990, dovranno corrispondere ai seguenti requisiti:
a) dovranno dar vita ad una rete che riequilibri la dotazione interportuale nazionale in un contesto di rete logistica che faccia riferimento agli scambi con la rete comunitaria e con Paesi terzi;
b) dovranno essere previsti nei rispettivi piani regionali dei trasporti;
c) dovranno svolgere le funzioni e i servizi di cui alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993;
d) dovranno insistere su aree il cui utilizzo sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti, escludendo comunque le aree tutelate dalla convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale, nonché le aree sottoposte ai vincoli di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 R, e 29 giugno 1939, n. 1497