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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 04/08/1990, n. 240
L. 04/08/1990, n. 240
- D.L. 01/04/1995, n. 98 (L. 30/05/2005, n. 124)
- D. Leg.vo 152/2006, come modificato dal D. Leg.vo 16/01/2008, n. 4
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[Premessa]La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; |
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Capo I NORME IN MATERIA DI INTERPORTI |
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Art. 1.1. Ai fini della presente legge, per interporto si intende un complesso organico di strutture e servi |
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Art. 2.1. Il comitato dei Ministri di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, predispone, su proposta elaborata congiuntamente dai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, sentite le regioni interessate, uno schema di piano quinquennale degli interporti. Nello schema di piano, redatto sulla base del piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri |
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Art. 3.(Abrogato dal D.L. 98/1995) |
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Art. 4.1. L'ammissione ai contributi di cui all'articolo 6 è disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente. I soggetti interessati all'ammissione ai contributi dovranno, all'atto della domanda: a |
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Art. 5.1. Nella convenzione di cui all'articolo 4 devono essere previsti: a) il programma di costruzione dell'infrastruttura; |
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Art. 6.1. I soggetti di cui all'articolo 4 sono autorizzati a contrarre mutui con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzati, in relazione ad un volume di investimenti complessivo di lire 700 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1989, di lire 250 miliardi per l'anno 1990, di lire |
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Art. 7.1. I soggetti di cui all'articolo 4, al fine di reperire l'occorrente provvista finanziaria, sono aut |
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Art. 8.1. Ai fini della localizzazione della realizzazione delle opere finalizzate alla costruzione e alla g |
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Art. 10.1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con le region |
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Capo II NORME IN MATERIA DI INTERMODALITA' |
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Art. 111. Al fine di favorire lo sviluppo del trasporto intermodale e quindi di incrementare la produttività del sistema dei trasporti e di decongestionare la rete stradale ed autostradale nazionale, in conformità alle direttive del piano generale dei trasporti, il Ministro dei trasporti può concedere, nel quinquennio 1989-1993, alle imprese o cooperative di autotrasporto di cose in conto terzi, anche riunite in consorzi costituiti dopo il 31 dicembre 1988, nonché' alle imprese che controllino o siano controllate da imprese di a |
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Art. 121. I contributi di cui all'articolo 11 sono pari al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno di competenza per l'acquisto di nuove unità di carico del tipo indicato alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 11. La misura del contributo è elevata al 40 per cento per le imprese o cooperative, anche riunite in consorzi, individuate secondo quanto indicato all'articolo 11, che al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello di prese |
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Art. 13.1. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 11 i quali, non possedendo il requisito di cui alla |
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Art. 14.1. Ai fini delle disposizioni del presente capo: |
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Art. 15.1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, su proposta del Ministro dei trasporti, determina, en |
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Art. 16.1. I soggetti interessati ai contributi di cui al presente capo sono tenuti a presentare la relativa |
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Art. 17.1. Per le finalità di cui al presente capo è autorizzata la spesa nel limite complessiv |
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Capo III COPERTURA FINANZIARIA |
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Art. 18.1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 17,5 miliardi per l'anno 1989, a lire 65 miliardi per l'anno 1990, a lire 45 miliardi per l'anno 1991 e a lire 107,5 miliardi per l'anno 1992 si provvede, quanto a lire 17,5 miliardi per il 1989 e a lire 25 m |
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