Pergotenda, necessità del rispetto delle prescrizioni del regolamento edilizio | Bollettino di Legislazione Tecnica
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30/01/2024

Pergotenda, necessità del rispetto delle prescrizioni del regolamento edilizio

Il TAR Campania ha ribadito che anche l'attività astrattamente configurabile come di edilizia libera (nel caso di specie una pergotenda) deve rispettare i limiti imposti per essa dagli strumenti urbanistici.

FATTISPECIE - Nel caso di specie il ricorrente contestava l’ordine di rimozione di una pergotenda in alluminio con copertura retrattile bullonata al pavimento di circa mq 90,00. Secondo il Comune la struttura non avrebbe rispettato il limite dimensionale stabilito dal RUEC (30% della superficie residenziale lorda del piano terra dei fabbricati). Secondo il ricorrente invece la pergotenda rientra, ai sensi del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 02/03/2018, nell’ambito dell’edilizia libera. Non riteneva inoltre necessario alcun titolo abilitativo, in considerazione della consistenza, delle caratteristiche costruttive e della funzione della pergotenda.

RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI - In proposito TAR Campania-Salerno sent. 27/12/2023, n. 3074 ha richiamato il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale la possibilità di procedere ad interventi ricadenti nell’ambito della c.d. "attività edilizia libera" non opera in modo incondizionato, ma resta pur sempre subordinata (in base al comma 1 dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001) al rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (v. C. Stato 14/09/2023, n. 8334; C. Stato 13/02/2023, n. 1503).
Nello stesso senso anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. sent. C. Cass. pen. 17/05/2011, n. 19316), ha ritenuto che la particolare disciplina dell’attività edilizia libera, contemplata dall’art. 6, D.P.R. 380/2001, non è applicabile agli interventi che, pur rientrando nelle categorie menzionate da tale disposizione, siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici.

Pertanto, nel caso di installazione di una pergotenda - anche se astrattamente inquadrabile nell'attività di edilizia libera - occorre avere riguardo alla circostanza se la struttura medesima sia conforme alla disciplina dell’edilizia libera imposta dal regolamento urbanistico.

ORIENTAMENTI SULLE CARATTERISTICHE DELLA PERGOTENDA - La sentenza offre l’occasione per ricordare che il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 02/03/2018 (Glossario delle opere realizzabili in regime di attività edilizia libera) comprende la pergotenda al n. 50 la tra le opere realizzabili senza titolo edilizio alcuno e non necessita quindi di alcun permesso (vedi sul punto C. Stato27/04/2021, n. 3393; C. Stato 28/01/2021, n. 840; C. Stato 07/05/2018, n. 2715; C. Stato 25/01/2017, n. 306. Vedi anche T.A.R. Campania-Napoli, sez. IV, 5 gennaio 2021, n. 48).
Per la qualificabilità dell’intervento in termini di pergotenda peraltro, oltre al fatto che l’opera principale sia costituita dalla tenda, la giurisprudenza ha precisato che gli elementi di copertura e di chiusura devono essere in materiale plastico o in tessuto, comunque privi di quelle caratteristiche di consistenza e rilevanza che possano connotarlo in termini di componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione, perché è proprio in ragione dell’inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato che l’insieme non è qualificabile come organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie.

Di contro non rientra nell'attività edilizia libera e necessita di apposito titolo edilizio il manufatto che presenti caratteristiche - es. materiali utilizzati (alluminio e vetro per i lati, legno per la base), chiusura dello spazio su tutti i lati, accesso per il tramite delle vetrate scorrevoli - tali da escludere che la struttura costituisca un mero accessorio rispetto alla tenda e a ritenere piuttosto che essa sia volta a chiudere stabilmente lo spazio, aumentando la superficie e il volume utilizzabili, e configurandosi così quale organismo edilizio autonomo (v. T.A.R. Liguria 05/05/2021, n. 408; vedi anche C. Stato 28/01/2021, n. 840; T.A.R. Piemonte 04/04/2022, n. 318). Parimenti (C. Stato 27/04/2021, n. 3393) è stato ritenuto necessario il titolo abilitativo edilizio per una sedicente pergotenda che tra l’altro in realtà presentava tamponature e alterazione di sagome e prospetti, finendo col creare un nuovo ambiente stabile ad incremento di superfici e volumi.

Infine, come detto, la pergotenda, per rientrare nell’edilizia libera, deve rispettare le norme del regolamento edilizio. Sul punto è stato precisato che il contrasto tra il Regolamento edilizio e il D.M. 02/03/2018 non assume rilevanza, dovendo quest’ultimo essere interpretato in conformità della norma primaria di cui all’art. 6, comma 1, D.P.R. 380/2001, che non può essere autonomamente derogata da una norma di rango regolamentare (v. C. Stato 14/09/2023, n. 8334).

Dalla redazione