Ord. C. Cass. civ. 13/06/2017, n. 14623 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Ord. C. Cass. civ. 13/06/2017, n. 14623

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Compravendita e locazione - Locazione commerciale - Diritto di recesso del conduttore - Condizioni - Gravi motivi - Nozione - Nuove prescrizioni in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.

I gravi motivi che consentono il recesso del conduttore dal contratto di locazione, ai sensi della L. 27/07/1978, n. 392, artt. 4 e 27, devono essere determinati da fatti estranei alla sua volontà, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto. Tale requisiti ricorrono anche quando una nuova normativa imponga al conduttore l'osservanza di determinate regole per lo svolgimento dell'attività programmata all'interno dell'immobile, in forza delle quali quest'ultimo diviene inidoneo allo scopo. Pertanto, l'impossibilità di adeguare l'immobile locato alle nuove prescrizioni in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, costituisce grave motivo che legittima il recesso anticipato del conduttore, qualora quest'ultimo sia tenuto all'osservanza di tali prescrizioni.

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