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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Sviluppo Econ. 30/10/2013, n. 155
D. Min. Sviluppo Econ. 30/10/2013, n. 155
D. Min. Sviluppo Econ. 30/10/2013, n. 155
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[Premessa]IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 R; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 R, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 R, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e 50, relativi all’attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle Camere di c |
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Capo I - CRITERI |
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Art. 1. - Campo di applicazione1. Il presente regolamento si applica ai controlli successivi relativi ai contatori dell’acqua |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «decreto», il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22; b) «allegato MI-001», l’allegato MI-001 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22; c) «allegato MI-004», l’allegato MI-004 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22; d) «contatore dell’acqua», strumento inteso a misurare, memorizzare e visualizzare, in condizioni di conteggio, il volume d’acqua pulita, fredda o riscaldata, ad uso residenziale, commerciale e di industria leggera, che passa attraverso il trasduttore di misurazione; e) «contatore di calore», strumento destinato a misurare il calor |
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Art. 3. - Controlli successivi1. I contatori dell’acqua e i contatori di calore, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti ai seguenti controlli successivi: |
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Art. 4. - Criteri per la verificazione periodica1. La periodicità della verificazione periodica dei contatori dell’acqua e dei contatori di calore è riportata nell’allegato I. 2. Gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica dei contatori dell’acqua e dei contatori di calore sono pari a quelli fissati per i controlli in servizio, in corrispondenza della stessa tipologia e classe di accuratezza, dalla r |
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Art. 5. - Criteri per i controlli metrologici casuali1. I controlli metrologici casuali sui contatori dell’acqua e sui contatori di calore in servizio presso i titolari dei contatori sono effettuati ad intervalli casuali, senza determinata periodicità e senza preavviso. Sono altresì eseguiti controlli |
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Art. 6. - Soggetti incaricati dell’esecuzione della verificazione periodica1. La verificazione periodica dei contatori dell’acqua e dei contatori di calore è effet |
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Art. 7. - Soggetti incaricati dei controlli casuali1. I controlli casuali dei contatori dell’acqua e dei contatori di calore sono effettuati dalle |
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Capo II - VERIFICAZIONE PERIODICA |
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Art. 8. - Generalità1. I contatori dell’acqua e i contatori di calore utilizzati per una funzione di misura legale sono sottoposti alla verificazione periodica secondo le periodicità previste all’allegato I che decorrono dall’anno in cui sono state apposte la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare. 2. Il titola |
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Art. 9. - Procedure per la verificazione periodica1. Le procedure da seguire nella verificazione periodica dei contatori dell’acqua e dei contatori di calore sono rivolte ad accertare il rispetto di specifici requisiti, escludendosi qualsiasi operazione che comporti l’alterazione dei parametri di lavoro, lo smontaggio di componenti e la rimozione di sigilli, con eccezione di quelli a protezione delle sonde. Nelle more dell’adozione delle direttive previste al comma 3 dell’articolo 3, la verificazione periodica è eseguita tenendo presenti i principi desumibili dalle prescrizioni in materia di verificazione CE della pertinente norma armonizzata europea o, in sua assenza, dalla relativa raccomandazione OIML. Si applicano inoltre le eventuali procedure specificamente previste |
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Art. 10. - Organismi1. I requisiti degli organismi sono riportati al capo III. 2. L’Unioncamere forma l’elenco degli organismi che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere e che risultano in possesso dei requisiti di cui al capo III. Tale elenco & |
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Art. 11. - Riparazione degli strumenti1. Qualora i controlli successivi sui contatori dell’acqua e i sui contatori di calore hanno esito negativo questi possono essere detenuti dal titolare del contatore dell’acqua e del contatore di calore nel luogo di impiego purch&eacut |
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Art. 12. - Obblighi del titolare del contatore dell’acqua e del contatore di calore1. I titolari dei contatori dell’acqua e di contatori di calore soggetti all’obbligo della verificazione periodica: a |
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Art. 13. - Elenco titolari di contatori dell’acqua e dei contatori di calore1. La Camera di commercio raccoglie su supporto informatico le informazioni ottenute sulla base delle comunicazioni di cui all’articolo 12, comma 1, e delle trasmissioni da parte degli organismi riguardanti le attività di verificazione periodica e degli esiti dell’attività relativa ai controlli casuali, provvedendo a trasmetterle ad Unioncamere. |
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Capo III - ORGANISMI |
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Art. 14. - Presupposti e requisiti1. Gli organismi che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dal presente regolamento effettuano sia la verificazione periodica, sia l’assistenza e la riparazione dei contatori dell’acqua e di calor |
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Art. 15. - Indipendenza degli organismi e sigilli1. L’organismo che rispetta i criteri minimi di indipendenza di cui all’appendice C della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 può eseguire la funzione di verificazione periodica e quella di riparazione mentre, nel caso in cui detto organismo rispetta i criteri minimi di indipendenza |
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Art. 16. - Modalità di segnalazione1. Gli organismi interessati presentano apposita Scia ad Unioncamere che, per gli accertamenti, si avvale di norma della Camera di commercio della provincia in cui gli organismi stessi hanno la sede operativa dell’attività di verificazione, anche sulla base delle eventuali ulteriori indicazioni definite con apposita direttiva dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Unioncamere. La Scia contiene: a) copia del certificato di accreditamento o dichiarazione dell’organismo nazionale di accreditamento che la domanda di accreditamento è stata accettata; |
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Art. 17. - Divieto di prosecuzione dell’attività e provvedimenti di autotutela1. L’Unioncamere entro 60 giorni procede alla verifica della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo, e, in caso di verificata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, inibisce la prosecuzione dell’attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l’organismo interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta |
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Art. 18. - Obbligo di registrazione e di comunicazione1. Gli organismi inviano telematicamente, entro sette giorni lavorativi dalla verificazione, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verificazione periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati con i seguenti elementi: a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare del contatore dell’acqua e di calore; |
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Art. 19. - Vigilanza sugli organismi1. L’organismo nazionale di accreditamento esegue la propria attività di sorveglianza sugli organismi accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020. 2. Unioncamere, in qualità di ente incaricato di gestire il pro |
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Capo IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE |
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Art. 20. - Disposizioni transitorie1. Gli obblighi a carico dei titolari dei contatori, previsti in particolare dagli articoli 8 e 12, s |
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ALLEGATO I - PERIODICITÀ DELLA VERIFICAZIONE DEI CONTATORI DELL’ACQUA E DEI CONTATORI DI CALORE (Articolo 4, comma 1; articolo 8, comma 1)Tipo di strumento Contatori dell’acqua: |
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ALLEGATO II - (articolo 4, comma 4; articolo 12, comma 1, lettera b)Informazioni che devono essere riportate sul libretto metrologico: - Nome, indirizzo del titolare del contatore ed eventuale partita IVA ; - Indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, ove diverso d |
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ALLEGATO III - DISEGNI DEI CONTRASSEGNI (articolo 4, comma 6; articolo 8, comma 3; articolo 9, comma 7)Parte di provvedimento in formato grafico |
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